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0720. Immobili non divisibili.

Art.720. Immobili non divisibili.

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Documenti collegati:

Divisione ereditaria - operazioni divisionali - stima - formazione delle porzioni - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 25244 del 15/09/2025 (Rv. 676026-01)
Criteri - Caratteristiche oggettive degli immobili da dividere - Aspetti strutturali e funzionali - Dovere del giudice di attenersi ad essi - Sussistenza - Caratteristiche soggettive - Rilevanza - Esclusione - Limiti. In sede di scioglimento della comunione, il giudice di merito, ai fini della formazione delle porzioni corrispondenti alle quote ideali spettanti a ciascun condividente, deve tener conto esclusivamente delle caratteristiche oggettive degli immobili dividendi, ossia degli aspetti strutturali e di quelli funzionali, ma non anche di quelle soggettive, quali l'attuale destinazione del bene impressa dalle parti o la conflittualità esistente tra le stesse, che possono, invece, rilevare nella sola fase successiva dell'attribuzione delle porzioni, in luogo del sorteggio in caso di quote uguali. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 25244 del 15/09/2025 (Rv. 676026-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0718, Cod_Civ_art_0720, Cod_Civ_art_0726, Cod_Civ_art_0727 …...
Divisione giudiziale - Divisione ereditaria - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 9869 del 15/04/2025 (Rv. 674537-01)
Principio di universalità - Eccezioni - Previsioni del legislatore o accordo dei condividenti - Conseguenze - Supplemento di divisione ex art. 762 c.c. Il principio di universalità della divisione ereditaria, in forza del quale la divisione dell'eredità deve comprendere, di norma, tutti i beni facenti parte dell'asse ereditario, non è assoluto ed inderogabile, ma trova eccezione per via legislativa (ex artt. 713, comma 3, 720, 722 1112 del c.c.) o per accordo dei condividenti, tanto che l'art. 762 c.c. ammette il supplemento di divisione nelle ipotesi in cui siano stati omessi uno o più beni ereditari, senza che sia necessario indagare se alle parti ne fosse nota l'esistenza al momento dell'apertura della successione. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 9869 del 15/04/2025 (Rv. 674537-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0713, Cod_Civ_art_0727, Cod_Civ_art_0720, Cod_Civ_art_0722, Cod_Civ_art_1112, Cod_Civ_art_0762 …...
Rappresentanza e assistenza dell'incapace legale - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 451 del 08/01/2024 (Rv. 669818-02)
Amministratore di sostegno - Natura - Potere di rappresentanza in giudizio - Esclusione - Conseguenze. L'amministratore di sostegno non è un ausiliario del giudice, ma un gestore degli interessi del beneficiario, eventualmente dotato di poteri di rappresentanza nei limiti dei poteri conferiti dal decreto di nomina, tra i quali non rientra - nel rito ratione temporis applicabile - quello di rappresentarlo nel giudizio di impugnazione del decreto di apertura dell'amministrazione, diritto che spetta personalmente al beneficiario. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 451 del 08/01/2024 (Rv. 669818-02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0720_2, Cod_Civ_art_0718, Cod_Civ_art_0716 …...
Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 27984 del 04/10/2023 (Rv. 669007 - 01)
Formazione dello stato attivo dell’eredità - immobili non divisibili - non comoda divisibilità - Nozione - Accertamento - Criteri - Valutazione del giudice di merito - Fattispecie. In tema di divisione giudiziale di un compendio immobiliare ereditario, l'art. 718 c.c. trova deroga, ai sensi dell'art. 720 c.c., qualora i beni - secondo accertamento di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua, coerente e completa - non siano "comodamente" divisibili e cioè, nel caso in cui sia elevata la misura dei conguagli dovuti tra le quote da attribuire, ovvero quando, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento - non compromesse da servitù, pesi o limitazioni eccessive e non richiedenti opere complesse o di notevole costo - o, infine, tali che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risultino sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva incluso in una quota assegnata alla condividente un fabbricato sprovvisto di autonomo accesso alla pubblica via, in ciò inibito dal terreno di proprietà del figlio convivente della condividente, in assenza di un titolo che ne legittimasse l'esercizio iure proprietatis o servitutis il passaggio, ritenendo sufficiente a superare la sussistenza dell'interclusione la convivenza tra i due autonomi proprietari). Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 27984 del 04/10/2023 (Rv. 669007 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0718, Cod_Civ_art_0726, Cod_Civ_art_0727, Cod_Civ_art_0720 …...
Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 25123 del 23/08/2023 (Rv. 668923 - 01)
Formazione dello stato attivo dell'eredita' - immobili non divisibili - Assegnazione ad uno dei condividenti - Valore del "relictum" - Determinazione - Momento rilevante. Nella divisione ereditaria, ai fini dell'assegnazione di immobile non divisibile ad uno dei condividenti, ai sensi dell'art. 720 c.c., con attribuzione agli altri di somme di danaro a soddisfazione delle rispettive quote, il valore del "relictum" va determinato con riferimento all'epoca di apertura della successione al fine della quantificazione delle singole quote, ma deve essere considerato nell'entità economica al momento della decisione in ordine alla liquidazione delle quote in danaro, vertendosi in tema di tipico debito di valore, da commisurare all'entità economica attuale (ossia a quella esistente al momento dell'attribuzione), tenuto conto di tutti i fattori che la determinano, non esclusa la perdita del potere di acquisto della moneta. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 25123 del 23/08/2023 (Rv. 668923 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0718, Cod_Civ_art_0720, Cod_Civ_art_0728, Cod_Civ_art_0766 …...
Igiene e sanità pubblica - professioni ed arti sanitarie Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 24361 del 10/08/2023 (Rv. 668730 - 01)
Servizio farmaceutico - apertura della farmacia - commerciabilità - Titolarità di una farmacia - Successione "mortis causa" - Comproprietà in favore dei coeredi dell'azienda farmaceutica gestita da un solo erede - Stima del bene ai fini della divisione - Valore della farmacia al momento della apertura della successione - Debito dell'assegnatario della farmacia - Natura - Debito di valore - Conseguenze. In tema di successione "mortis causa", ove nell'asse ereditario sia compresa una farmacia, occorre distinguere la proprietà di quest'ultima, che rimane in comune tra i coeredi fino alla divisione del patrimonio, dalla gestione, che compete a colui il quale sia in possesso dei requisiti di legge; tale distinzione impone di tener conto, nella stima del bene ai fini della divisione, dell'"apporto" riferibile al solo coerede farmacista, assumendo all'uopo rilievo al valore della farmacia al momento dell'apertura della successione. Qualora, poi, a seguito della divisione, sorga a carico dell'assegnatario della farmacia un obbligo di conguaglio in favore dei coeredi, esso costituisce debito di valore che sorge all'atto dello scioglimento della comunione e rispetto al quale non sono dovuti gli interessi compensativi, sulla somma rivalutata del conguaglio spettante, ove i coeredi non abbiano, come nella specie, avuto il possesso ed il godimento comune della cosa, ma solo il diritto al rendiconto con riferimento ai frutti ed eventualmente il diritto agli interessi corrispettivi sulle somme dovute a tale titolo. Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 24361 del 10/08/2023 (Rv. 668730 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0720, Cod_Civ_art_0566 …...
Divisione - divisione giudiziale Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 22530 del 26/07/2023 (Rv. 668565 - 01)
Operazioni - quote e lotti - stima dei beni - Immobili non comodamente divisibili - Adesione alla domanda di assegnazione - Proposizione tardiva della domanda - Irrilevanza - Fondamento. In tema di divisione ereditaria, ai fini dell'assegnazione del bene non comodamente divisibile è irrilevante, in presenza di accordo tra le parti, la tardività della domanda di assegnazione, in quanto l'adesione a quest'ultima risolve il problema dell'attribuzione del bene, restando salva la facoltà del giudice di merito di determinare il conguaglio dovuto in funzione riequilibratrice della posizione delle parti, mediante la perequazione delle quote, o dei relativi controvalori in denaro, rispettivamente assegnati. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 22530 del 26/07/2023 (Rv. 668565 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0720, Cod_Civ_art_0728 …...
Scioglimento di comunione di terreno agricolo – Cass. n. 8509/2023
Comunione dei diritti reali - comproprietà' indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) - scioglimento - in genere - Scioglimento di comunione di terreno agricolo - Formazione dei lotti - Riferimento al compendio unico come estensione minima compatibile con i livelli di produttività agricola - art. 5 bis d.lgs. n. 228/2001, introdotto con l'art. 7 d.lgs. n. 99/2004 - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.   In tema di scioglimento di comunione di terreno agricolo, ai fini della formazione dei lotti non deve necessariamente tenersi conto del compendio unico come estensione minima compatibile con i livelli di produttività agricola di cui all'art. 5-bis del d.lgs. n. 228 del 2001, introdotto con l'art. 7 del d.lgs. n. 99 del 2004, rilevando tale nozione essenzialmente ai fini della concessione di agevolazioni fiscali. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 8509 del 24/03/2023 (Rv. 667314 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0720, Cod_Civ_art_0717, Cod_Civ_art_0726, Cod_Civ_art_0727   Corte Cassazione 8509 2023 …...
Diritto personale di godimento – Cass. n. 18641/2022
Famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - comunione legale - scioglimento - divisione - Scioglimento della comunione legale - Immobile in comproprietà - Divisione - Attribuzione della casa familiare al coniuge assegnatario - Diritto personale di godimento - Estinzione - Conseguenze - Valore dell'immobile - Determinazione - Criteri.   In tema di scioglimento della comunione legale, l'attribuzione, in sede di divisione, dell'immobile adibito a casa familiare in proprietà esclusiva al coniuge che ne era già assegnatario, comportando la concentrazione, in capo a quest'ultimo, del diritto personale di godimento scaturito dall'assegnazione giudiziale e di quello dominicale sull'intero immobile, che permane privo di vincoli, configura una causa automatica di estinzione del primo, che, pertanto, non potrà avere alcuna incidenza sulla valutazione economica del bene in comunione a fini divisori, o sulla determinazione del conguaglio dovuto al coniuge comproprietario non assegnatario, dovendosi conferire all'immobile un valore economico pieno, corrispondente a quello venale di mercato; né, a tal fine, rileva che nell'immobile stesso continuino a vivere i figli minori, o non ancora autosufficienti, affidati al coniuge divenutone proprietario esclusivo, rientrando tale aspetto nell'ambito dei complessivi e reciproci obblighi di mantenimento della prole, da regolamentare nella sede propria, anche con la eventuale modificazione dell'assegno di mantenimento. Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 18641 del 09/06/2022 (Rv. 665032 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0194, Cod_Civ_art_0337, Cod_Civ_art_0720, Cod_Civ_art_1111, Cod_Civ_art_1116   Corte Cassazione 18641 2022 …...
Attribuzione della casa familiare al coniuge non assegnatario – Cass. n. 18641/2022
Famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - comunione legale - scioglimento - divisione - Scioglimento della comunione legale - Immobile in comproprietà - Divisione - Attribuzione della casa familiare al coniuge non assegnatario - Conseguenze - Valore dell'immobile - Determinazione - Criteri.   In tema di scioglimento della comunione legale, in caso di attribuzione, in sede di divisione, dell'immobile adibito a casa familiare in proprietà esclusiva al coniuge che non era assegnatario dello stesso quale casa coniugale, né affidatario della prole, si realizza una situazione comparabile a quella del terzo acquirente dell'intero, sicché, posto che continua a sussistere il diritto di godimento in capo all'altro coniuge, il coniuge non assegnatario diventerà titolare di un diritto di proprietà il cui valore dovrà essere decurtato dalla limitazione delle facoltà di godimento da correlare all'assegnazione dell'immobile al coniuge affidatario della prole, permanendo il relativo vincolo sullo stesso, con i relativi effetti pregiudizievoli derivanti anche dalla sua trascrizione ed opponibilità ai terzi ai sensi dell'art. 2643 c.c. Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 18641 del 09/06/2022 (Rv. 665032 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0194, Cod_Civ_art_3037, Cod_Civ_art_0720, Cod_Civ_art_1111, Cod_Civ_art_1116, Cod_Civ_art_2643   Corte Cassazione 18641 2022 …...
Godimento esclusivo del bene comune da parte di un comproprietario – Cass. n. 35210/2021
Comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) - uso della cosa comune - estensione e limiti - in genere - Godimento esclusivo del bene comune da parte di un comproprietario - Scioglimento della comunione - Assegnazione ad altro condividente - Mancato rilascio del bene - Conseguenze - Diritto dell'assegnatario a conseguire i frutti successivi alla sentenza di primo grado derivanti dalla mancata disponibilità del bene - Sussistenza - Fondamento.   Il comproprietario che sia risultato assegnatario del bene a seguito del giudizio di primo grado e che, tuttavia, non ne tragga diretto godimento, per non essergli quello rilasciato dal condividente che ne ha abbia la concreta disponibilità, ha diritto a conseguire da quest'ultimo i frutti del bene medesimo, maturati dopo la sentenza di primo grado, considerando che il protrarsi del giudizio in sede di impugnazione - e, con esso, della privazione del godimento del bene, in considerazione della natura costitutiva della sentenza di scioglimento della comunione che, per il prodursi dei suoi effetti, presuppone, anche relativamente al diritto al rilascio del bene, il passaggio in giudicato - non può pregiudicare il diritto dell'avente diritto di pretendere le rendite che gli sono dovute. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 35210 del 18/11/2021 (Rv. 663262 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0720, Cod_Civ_art_0820, Cod_Proc_Civ_art_282   Corte Cassazione 35210 2021 …...
Domanda di attribuzione di bene indivisibile – Cass. n. 24174/2021
Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell’eredità - immobili non divisibili - Scioglimento della comunione - Domanda di attribuzione di bene indivisibile - Natura - Negoziale - Esclusione - Specificazione domanda di divisione - Sussistenza - Conseguenze - Proponibilità per la prima volta in appello.   Nel giudizio di divisione, la domanda di attribuzione di un immobile indivisibile non ha natura negoziale, ma costituisce una mera specificazione della pretesa introduttiva del processo volta a porre fine allo stato di comunione, sicché, afferendo alle modalità di attuazione dello scioglimento della comunione, non costituisce domanda in senso proprio e può perciò essere proposta per la prima volta anche in appello. Corte di Cassazione, Sez. 2 -, Ordinanza n. 24174 del 08/09/2021 (Rv. 662148 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0720, Cod_Civ_art_0713, Cod_Civ_art_1111   Corte Cassazione 24174 2021 …...
Cessione della quota del comunista debitore – Cass. n. 20706/2021
Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - diritto ai beni in natura - Occupazione dell’immobile comune da parte di uno solo dei comproprietari - Diritto di credito degli altri - Sussistenza - Realizzazione del credito in natura sui beni ereditari - Ammissibilità - Conseguenze - Cessione della quota del comunista debitore - Revocatoria utilmente esperita dai creditori - Azionabilità del credito nel giudizio di divisione nei confronti dei cessionari - Conseguenze.   In relazione ai crediti sorti in dipendenza del rapporto di comunione (quale tipicamente il credito per il godimento esclusivo della cosa comune esercitato da uno solo dei comproprietari) poiché la legge (artt. 724 e 725 c.c.) consente ai compartecipi creditori il soddisfacimento del credito al momento della divisione, mediante prelevamenti in natura dai beni comuni, il comunista creditore, il quale abbia ottenuto la revoca per frode di un atto di disposizione della quota comune compiuto dal proprio debitore, può far valere il credito nel giudizio di divisione anche nei confronti dei cessionari, i quali debbono subire l'imputazione alla quota acquistata delle somme di cui era debitore il cedente in dipendenza del rapporto di comunione. Pertanto, il comunista che abbia vittoriosamente esperito l'azione revocatoria, al quale la cosa comune sia stata assegnata per intero in esito alla divisione, è tenuto a versare ai cessionari il conguaglio ridotto e commisurato alla minor quota spettante al cedente in conseguenza dell'imputazione del debito maturato per l'occupazione dell'immobile oggetto della stessa divisione. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20706 del 20/07/2021 (Rv. 661965 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0724, Cod_Civ_art_0725, Cod_Civ_art_2901, Cod_Civ_art_0713, Cod_Civ_art_0720, Cod_Civ_art_0726, Cod_Civ_art_0727, Cod_Civ_art_0728   Corte Cassazione 20706 2021 …...
Formazione dello stato attivo dell'eredita' – Cass. n. 11844/2021
Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredita' - immobili non divisibili - non comoda divisibilita' - Necessità di conseguire titoli autorizzativi ovvero di eseguire lavori per realizzare la divisione - Irrilevanza. In tema di giudizio divisorio, non costituiscono eccezione alla comoda divisibilità di un immobile la necessità di conseguire specifici titoli autorizzativi per attuare la divisione, né l'esigenza di eseguire, all'uopo, lavori, i quali attengono, piuttosto, all'esecuzione forzata degli obblighi di fare o non fare, di cui può essere investito il giudice. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11844 del 06/05/2021 (Rv. 661122 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0720, Cod_Civ_art_2931, Cod_Civ_art_0718 …...
Operazioni divisionali - diritto ai beni in natura – Cass. n. 3694/2021
Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - diritto ai beni in natura - Asse ereditario comprendente un solo immobile - Comoda divisibilità - Condizioni. Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredita' - immobili non divisibili - non comoda divisibilita' - In genere. Ai fini della comoda divisibilità, non ci si può basare esclusivamente sulla natura e destinazione degli immobili, ma occorre - soprattutto - tener conto dell'intera massa dei beni da dividere, in rapporto al numero delle quote e dei condividenti. Ne consegue che, allorché l'asse ereditario comprende un solo immobile, questo sarà comodamente divisibile se ciascuno dei coeredi potrà averne una parte, anche di valore inferiore alla quota di spettanza, salvo attuare il pareggio con l'operazione di conguaglio ovvero se, pur non essendo possibile frazionare comodamente l'immobile in tante parti, corrispondenti al numero ed alle quote dei condividenti, alcuni di questi richiedano congiuntamente la formazione di una porzione unica, corrispondente all'ammontare complessivo delle loro quote giacché, in questo caso, la divisione è resa possibile dal minore frazionamento dell'immobile. Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 3694 del 12/02/2021 (Rv. 660352 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0718, Cod_Civ_art_0720 …...
Divisione di un edificio in comunione ereditaria – Cass. n. 18909/2020
Divisione - comunione e condominio - Divisione di un edificio in comunione ereditaria - Contestuale costituzione di un condominio sulle residue parti comuni - Ammissibilità. Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredità - immobili non divisibili - non comoda divisibilità In genere. La divisione in natura di un fabbricato originariamente oggetto di comunione ereditaria è compatibile con la parallela costituzione di un condominio per l'uso delle parti comuni dell'edificio, ai fini del miglior godimento delle singole cose di proprietà esclusiva. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 18909 del 11/09/2020 (Rv. 659108 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1111, Cod_Civ_art_1117_1, Cod_Civ_art_0720 CORTE CASSAZIONE 18909 2020 …...
Divisione ereditaria - operazioni divisionali - Cass. n. 17862/2020
Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - diritto ai beni in natura -Realizzazione - Criteri - Pluralità di immobili da dividere - Frazionamento delle singole unità immobiliari oppure assegnazione di interi immobili salvo conguaglio - Accertamento del giudice di merito. DIVISIONE EREDITARIA IMMOBILI FRAZIONAMENTO ASSEGNAZIONE Nella divisione ereditaria non si richiede necessariamente, in sede di formazione delle porzioni, una assoluta omogeneità delle stesse, ben potendo, nell'ambito di ciascuna categoria di beni immobili, mobili e crediti da dividere, taluni di essi essere assegnati per l'intero ad una quota ed altri, sempre per l'intero, ad altra quota, salvi i necessari conguagli, giacché il diritto dei condividenti ad una porzione in natura di ciascuna delle categorie di beni in comunione non consiste nella realizzazione di un frazionamento quotistico delle singole entità appartenenti alla stessa categoria, ma nella proporzionale divisione dei beni compresi nelle tre categorie degli immobili, mobili e crediti, dovendo evitarsi un eccessivo frazionamento dei cespiti in comunione che comporti pregiudizi al diritto preminente dei coeredi e dei condividenti in genere di ottenere in sede di divisione una porzione di valore proporzionalmente corrispondente a quello della massa ereditaria, o comunque del complesso da dividere. Pertanto, nell'ipotesi in cui nel patrimonio comune vi siano più immobili da dividere, il giudice del merito deve accertare se l'anzidetto diritto del condividente sia meglio soddisfatto attraverso il frazionamento delle singole entità immobiliari oppure attraverso l'assegnazione di interi immobili ad ogni condividente, salvo conguaglio. Corte di Cassazione. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17862 del 27/08/2020 (Rv. 659010 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0718, Cod_Civ_art_0720, Cod_Civ_art_0726, Cod_Civ_art_0727 corte cassazione 17862 2020 …...
Comunione legale dei coniugi di un immobile in comproprietà con terzi - Divisione - Cass. n. 15692/2020
Divisione - divisione giudiziale - operazioni - quote e lotti - Comunione legale dei coniugi di un immobile in comproprietà con terzi - Divisione - Effetti - Processo di espropriazione per un debito di uno solo dei coniugi – Conseguenze - famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - comunione legale . Qualora un bene immobile, oggetto della divisione, appartenga a coniugi in regime di comunione in comproprietà con terzi, la comunione legale dei coniugi persiste, pur se ne muta l'oggetto: non più la quota indivisa, ma i beni assegnati in proprietà ai coniugi per effetto della stessa divisione; ne consegue che se la divisione è inserita nel processo di espropriazione per un debito di uno solo dei coniugi comproprietari, l'espropriazione comporterà il venire meno della comunione legale sui beni attribuiti nella divisione ai coniugi unitariamente, ma tale risultato si realizzerà solo in sede esecutiva come se, fin dall'origine, fosse stato sottoposto a pignoramento un bene appartenente a loro, per intero, in regime di comunione. Corte di Cassazione. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15692 del 23/07/2020 (Rv. 658782 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0159, Cod_Civ_art_0720 corte cassazione 15692 2020 …...
Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - stima - conguagli in denaro - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 5527 del 28/02/2020 (Rv. 657121 - 01)
Bene immobile non comodamente divisibile - Migliorie apportate allo stesso da uno dei condividenti - Riconduzione, per accessione, al bene da dividere - Conseguente valutazione ai fini della stima della massa, della determinazione delle quote e dei conguagli dovuti - Necessità. Nel giudizio di divisione ereditaria di un bene riscontrato non divisibile, le migliorie apportate da uno dei condividenti vengono a far parte dello stesso per il principio dell'accessione, con la conseguenza che di esse deve tenersi conto ai fini della stima del bene medesimo, nonché della determinazione delle quote e della liquidazione dei conguagli. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 5527 del 28/02/2020 (Rv. 657121 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0713, Cod_Civ_art_0720, Cod_Civ_art_0728, Cod_Civ_art_1150 DIVISIONE EREDITARIA OPERAZIONI DIVISIONALI STIMA CONGUAGLI IN DENARO   …...
Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali – Corte Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 18686 del 11/07/2019 (Rv. 654472 - 01)
Formazione dello stato attivo dell'eredità - immobili non divisibili - non comoda divisibilità - Richiesta di attribuzione da parte dei contitolari raggruppatisi per formare la maggior quota collettiva - Assegnazione a questi ultimi - Violazione del principio del favor "divisionis" - Configurabilità - Fondamento. L'attribuzione di un bene indivisibile a un gruppo di comunisti le cui quote, soltanto perciò, superano la maggior quota singola, di cui è titolare il condividente antagonista, viola il principio del "favor divisionis", perché in tal modo non si scioglie la comunione, ma la si mantiene, pur se ridotta ai contitolari della quota collettiva, mentre, in presenza di contrapposte domande di assegnazione, deve esser preferito l'aspirante titolare della maggior quota individuale. Corte Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 18686 del 11/07/2019 (Rv. 654472 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0713, Cod_Civ_art_0720 …...
Attribuzione del compendio immobiliare ereditario - Cass. Sent. 15926/2019
Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - assegnazione o attribuzione delle porzioni - Attribuzione del compendio immobiliare ereditario - Richiesta nel corso del giudizio di appello - Ammissibilità - Fondamento. Il giudizio di scioglimento di comunioni non è del tutto compatibile con le scansioni e le preclusioni che disciplinano il processo in generale, intraprendendo i singoli condividenti le loro strategie difensive anche all'esito delle richieste e dei comportamenti assunti dalle altre parti con riferimento al progetto di divisione ed acquisendo rilievo gli eventuali sopravvenuti atti negoziali traslativi, che modifichino il numero e l'entità delle quote; ne deriva il diritto delle parti del giudizio divisorio di modificare, anche in sede di appello (nella specie, all'udienza di precisazione delle conclusioni), le proprie conclusioni e richiedere per la prima volta l'attribuzione, per intero o congiunta, del compendio immobiliare, integrando tale istanza una mera modalità di attuazione della divisione. Corte di Cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 15926 del 13/06/2019 (Rv. 654335 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_167, Cod_Proc_Civ_art_183, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_789, Cod_Civ_art_0713, Cod_Civ_art_0720, Cod_Civ_art_0729 …...
Assegnazione di bene non comodamente divisibile nelle porzioni di più coeredi - Cass. Sent. 15182/2019
Divisione - divisione ereditaria- Comunione ereditaria - Scioglimento - Persistenza di comunione ordinaria - Compatibilità - Conseguenze - Assegnazione di bene non comodamente divisibile nelle porzioni di più coeredi - Ammissibilità. Lo scioglimento della comunione ereditaria non è incompatibile con il perdurare di uno stato di comunione ordinaria rispetto a singoli beni già compresi nell'asse ereditario in divisione, giacché, compiute le operazioni divisionali, dirette ad eliminare la maggior parte delle varie componenti dell'asse ereditario, indiviso al momento dell'apertura della successione, la comunione residuale sui beni ereditari si trasforma in comunione ordinaria, con la conseguente possibilità, per il giudice, di attribuire, ex art. 720 c.c., un bene non comodamente divisibile, per l'intero, non solo nella porzione del coerede con quota maggiore, ma anche nelle porzioni di più coeredi che tendano a rimanere in comunione come titolari della maggioranza delle quote, a prescindere dal fatto che altri coeredi si oppongano. Corte di Cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 15182 del 04/06/2019 (Rv. 654082 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0718, Cod_Civ_art_0720, Cod_Civ_art_1100 …...
Operazioni divisionali - diritto ai beni in natura - Realizzazione - Criteri - Frazionamento quotistico - Esclusione - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 8286 del 25/03/2019
Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - diritto ai beni in natura - Realizzazione - Criteri - Frazionamento quotistico - Esclusione - Esistenza di un singolo immobile o di una pluralità di immobili da dividere - Differenze. Il diritto dei coeredi ad una porzione in natura di ciascuna delle categorie di beni in comunione non consiste nella realizzazione di un frazionamento quotistico delle singole entità appartenenti alla stessa categoria, ma nella proporzionale divisione dei beni compresi nelle tre categorie degli immobili, mobili e crediti, dovendosi operare una divisione dei beni per genere, così da evitare un eccessivo frazionamento dei cespiti e non pregiudicare il diritto dei condividenti di ottenere una porzione di valore proporzionalmente corrispondente a quello del complesso da dividere. Pertanto, ove l'asse ereditario comprenda un solo immobile, questo sarà comodamente divisibile se ciascuno dei coeredi potrà averne una parte, anche se di valore inferiore alla sua quota, salvo conguaglio; quando, al contrario, di esso facciano parte più immobili, il giudice deve accertare se il diritto dei singoli condividenti sia meglio soddisfatto attraverso il frazionamento delle singole entità immobiliari oppure con l'assegnazione ad essi di interi immobili, con la conseguenza che, qualora questi, da soli o con altri beni, consentano di comporre la quota di alcuno dei condividenti in maniera che le altre possano formarsi con i restanti immobili, non si pone una questione di indivisibilità o non comoda divisibilità, essendo comunque ottenuta la ripartizione quantitativa e qualitativa dei vari cespiti compresi nella comunione nel rispetto del valore di ciascuna quota. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 8286 del 25/03/2019 Cod_Civ_art_0718, Cod_Civ_art_0720 frazionamento quotistico …...
Divisione ereditaria - operazioni divisionali - assegnazione o attribuzione delle porzioni - Non comoda divisibilità di bene immobile - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7869 del 20/03/2019
Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - assegnazione o attribuzione delle porzioni - Non comoda divisibilità di bene immobile - Richiesta di assegnazione - Distinzione a seconda che uno dei coeredi abbia o meno una quota maggiore degli altri - Conseguenze con riferimento al "favor divisionis". Allorché nella comunione ereditaria sia compreso un immobile non comodamente divisibile, oggetto di contrapposte richieste di attribuzione, occorre distinguere l'ipotesi in cui uno dei coeredi sia titolare, a monte, di una quota maggiore rispetto agli altri, nel qual caso lo stesso, in applicazione del principio del "favor divisionis" ex art. 720 c.c., prevale sugli altri condividenti, anche qualora essi, formulando una richiesta congiunta di attribuzione, superino, con l'accorpamento delle proprie quote, il valore della quota del coerede antagonista, dall'eventualità nella quale i coeredi siano titolari, "ab origine", di quote identiche, ove l'attribuzione del bene è rimessa al giudice sulla base di ragioni di opportunità e convenienza ex art. 720 c.c., che consentono di apprezzare, come idoneo ad orientare tale scelta, il diverso criterio legale della richiesta congiunta, trovando il rimedio residuale della vendita all'incanto applicazione solo se non sia ravvisabile alcun criterio obiettivo di preferenza e senza che, peraltro, l'individuazione del condividente assegnatario del bene possa dipendere dalla maggiore offerta, che uno di essi faccia, rispetto al prezzo di stima, non caratterizzandosi il procedimento divisionale come una gara tra i coeredi. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7869 del 20/03/2019 Cod_Civ_art_0720 …...
Operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredita' - immobili non divisibili - non comoda divisibilita' - Subentro di una pluralità di soggetti ad uno degli originari coeredi successivamente all'apertura della successione - Corte di Cass
Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredita' - immobili non divisibili - non comoda divisibilita' - Subentro di una pluralità di soggetti ad uno degli originari coeredi successivamente all'apertura della successione - Mutamento della natura ereditaria della comunione - Esclusione - Fondamento - Conseguenze in tema di valutazione di non comoda divisibilità della massa e di redazione del progetto di divisione. divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - stima - formazione delle porzioni - In genere. In tema di divisione ereditaria, la morte di uno dei condividenti successivamente all'apertura della successione ed alla stessa accettazione dell'eredità, con il subentro ad esso di una pluralità di soggetti, non determina il mutamento del titolo della comunione, da ereditaria in ordinaria, quanto, piuttosto, l'insorgere di una nuova comunione tra gli eventuali coeredi del condividente defunto, oggetto di distinta divisione rispetto a quella concernente i beni di cui il coerede defunto era comproprietario, con la persistente necessità, rispetto a quest'ultima, di procedere alla valutazione della comoda divisibilità della massa ed alla redazione del progetto di divisione in relazione al numero degli originari coeredi. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7869 del 20/03/2019 Cod_Civ_art_0720, Cod_Civ_art_0726, Cod_Civ_art_1100 …...
Divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredità - Corte di Cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 3512 del 06/02/2019
Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredità - immobili non divisibili - Divisione - Divisione ereditaria - Formazione dello stato attivo dell'eredità - Immobili non divisibili - Presenza di titoli diversi - Operazioni divisionali - Criteri di assegnazione – Fattispecie - Corte di Cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 3512 del 06/02/2019 Nel giudizio di divisione ereditaria, la comunione su un bene immobile non comodamente divisibile ex art. 720 c.c., esistente tra medesimi soggetti ma in virtù di titoli diversi, dando luogo alla formazione di autonome masse, impone la diversificazione delle operazioni divisionali che, secondo un criterio logico–cronologico, devono essere compute partendo dallo scioglimento della comunione più risalente per poi procedere via via allo scioglimento di quelle successive, senza che la valutazione delle richieste concorrenti di attribuzione sia influenzata dall'esito delle precedenti attribuzioni che hanno posto termine allo stato di indivisione su autonome comunioni. (Nella specie, il giudice d'appello aveva invece attribuito a una condividente la proprietà esclusiva di un bene immobile comune non divisibile, tenendo conto, ai fini dell'individuazione del maggior quotista sul predetto bene, della precedente assegnazione ad altro condividente della proprietà piena di un diverso bene immobile comune proveniente da titolo diverso). Corte di Cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 3512 del 06/02/2019 Cod_Civ_art_0718, Cod_Civ_art_0720 bene immobile non comodamente divisibile …...
Divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredità - immobili non divisibili - Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 3497 del 06/02/2019
Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredità - immobili non divisibili - non comoda divisibilità - Attribuzione del bene ex art. 720 c.c. - Domanda - Modalità attuativa della divisione - Effetti – Fattispecie - Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 3497 del 06/02/2019 Nel giudizio di divisione, l'istanza di attribuzione di un bene immobile indivisibile ex art. 720 c.c. costituisce una modalità attuativa della divisione, risolventesi nella mera specificazione della domanda di scioglimento della comunione, sicché, non essendo domanda ma eccezione, può essere formulata o essere oggetto di rinuncia anche in grado d'appello. (Nella specie, il giudice d'appello aveva invece ritenuto inammissibile la domanda di vendita proposta in secondo grado, in quanto quella di assegnazione avanzata in prime cure e accolta dal giudice non era stata fatta oggetto di impugnazione ed era perciò passata in giudicato). Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 3497 del 06/02/2019 Cod_Civ_art_0720, Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_329 immobili non divisibili …...
Istanza di assegnazione in proprietà esclusiva e istanza di vendita
Divisione - divisione ereditaria - domanda - in genere - divisione immobiliare - istanza di assegnazione in proprietà esclusiva e istanza di vendita - carattere antitetico delle domande - sussistenza - domanda di vendita in sede di precisazione delle conclusioni - assegnazione in proprietà esclusiva - possibilità - esclusione - modifica in sede di comparsa conclusionale - rilevanza - esclusione - fondamento - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 26944 del 24/10/2018 >>> Nel giudizio di divisione avente ad oggetto beni immobili, l'istanza di assegnazione in proprietà esclusiva e quella di vendita del bene sono da considerare fra loro antitetiche; ne consegue che, ove la parte che in precedenza abbia avanzato tale istanza, in sede di precisazione delle conclusioni, abbia formulato domanda di vendita, il giudice non può procedere all'assegnazione del bene in proprietà esclusiva, dovendosi presumere abbandonata la precedente istanza; né può assumere rilievo un'eventuale modifica di tali conclusioni formulata in sede di comparsa conclusionale, attesa la limitata funzione di quest'ultima, volta alla sola illustrazione delle conclusioni già assunte. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha cassato, per ultrapetizione, l'impugnata sentenza che aveva attribuito ai ricorrenti un cespite oggetto di divisione alla cui assegnazione avevano poi rinunciato in sede di precisazione delle conclusioni, invocandone la vendita all'asta). Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 26944 del 24/10/2018 …...
Beni di non comoda divisibilità
Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredità - immobili non divisibili- in genere - divisione ereditaria - beni di non comoda divisibilità - valutazione - criteri - poteri del giudice di merito – censurabilità in sede di legittimità - limiti - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 24832 del 09/10/2018 >>> In tema di divisione ereditaria, nell'esercizio del potere di assegnazione di beni che non siano comodamente divisibili, sebbene a norma dell'art. 720 c.c. vada preferito il condividente titolare della quota maggiore, é nella discrezionalità del giudice derogare a tale criterio purché si dia adeguata e logica motivazione della diversa valutazione di opportunità adottata.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che - in un giudizio di divisione tra fratelli relativo ad un fondo rustico proveniente dall'eredità paterna ed oggetto di impresa familiare - aveva dato preferenza al criterio legale, valorizzando il fatto che l'azienda agricola condotta dal dante causa era in via di esaurimento e non costituiva per nessuno degli eredi una fonte principale di reddito). Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 24832 del 09/10/2018 …...
Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredita' - immobili non divisibili - non comoda divisibilità - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 20961 del 22/08/2018
Successione - Divisione ereditaria - Immobili non comodamente divisibili - Pluralità di richieste di assegnazione - Richiesta di assegnazione del coerede condividente titolare della quota maggiore - Derogabilità - Limiti. L'art. 720 c.c. non obbliga il giudice ad attenersi necessariamente al criterio della quota maggiore, nel caso in cui uno o più immobili non siano comodamente divisibili, riconoscendogli la legge il potere discrezionale di derogare al criterio della preferenziale assegnazione al condividente titolare della maggior quota. Tale discrezionalità non subisce alcuna limitazione nemmeno quando la scelta vada effettuata tra il singolo titolare della quota maggiore e, congiuntamente, gli altri titolari delle quote inferiori, che sommate tuttavia superano la prima; in tal caso, pur trovando preferibilmente applicazione il principio del "favor divisionis" (poiché la richiesta avanzata dal titolare della quota maggiore determinerebbe l'immediato scioglimento della comunione), vengono fatte salve le ragioni di opportunità, che devono essere esplicitate dal giudice di merito, quando ritenga di procedere all'assegnazione congiunta del bene. Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 20961 del 22/08/2018   …...
Divisione - divisione giudiziale - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 15504 del 13/06/2018
Comproprietario che assuma di avere usucapito bene in comunione - Possibilità che introduca giudizio di divisione di tale bene - Esclusione - Necessità di farne valere l'usucapione ove convenuto in detto giudizio - Sussistenza - Mancata deduzione - Conseguenze - Limiti - Deroga in caso di contumacia - Esclusione. Il compartecipe, il quale si ritenga proprietario per usucapione di un bene in comunione, non può iniziare il giudizio di divisione e, qualora sia stato in questo convenuto da uno o più degli altri comproprietari, deve fare valere l'avvenuta usucapione in tale giudizio poiché la divisione, accertando i diritti delle parti sul presupposto di una comunione di beni indivisi, presuppone il riconoscimento dell'appartenenza delle cose in comunione; ove egli, al contrario, non contesti il diritto alla divisione di quel determinato cespite o resti contumace, non può opporre successivamente l'usucapione al condividente cui detto bene sia stato assegnato o al terzo aggiudicatario dello stesso in seguito a vendita all'incanto, salvo che non possa impugnare la divisione contestandone il presupposto e deducendo un titolo di possesso diverso da ogni altro che possa derivargli dalla disciolta comunione. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 15504 del 13/06/2018   …...
Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredita' - immobili non divisibili - non comoda divisibilita' - Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 13206 del 25/05/2017
Divisione ereditaria - Non comoda divisibilità - Accertamento - Modalità di calcolo delle quote - Modificazione nelle quote successive alla apertura della successione - Irrilevanza. Per l'accertamento della comoda (o meno) divisibilità degli immobili, ai sensi dell'art. 720 c.c., deve aversi riguardo al numero delle quote che spettano agli originari chiamati (di primo grado: una quota per ogni grado; di secondo grado: una quota per ogni stirpe) che abbiano accettato, senza che abbia rilievo il fatto che ad uno dei condividenti sia succeduta, al momento della divisione, una pluralità di soggetti, trovando il relativo diritto riconoscimento solo successivamente, al momento della ulteriore divisione della quota spettante al loro dante causa. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 13206 del 25/05/2017   …...
Divisione - divisione erria - operazioni divisionali - stima - conguagli in denaro - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1656 del 23/01/2017
Obbligo di pagamento del conguaglio - Possibilità di condizionare al suo adempimento l'efficacia della sentenza di divisione - Configurabilità - Esclusione – Conseguenze. La sentenza che, nel disporre la divisione della comunione, pone a carico di uno dei condividenti l'obbligo di pagamento di un somma di denaro a titolo di conguaglio, persegue il mero effetto di perequazione del valore delle rispettive quote, nell'ambito dell'attuazione del diritto potestativo delle parti allo scioglimento della comunione. Ne consegue che l'adempimento di tale obbligo non costituisce condizione di efficacia della sentenza di divisione e può essere soltanto perseguito dagli altri condividenti con i normali mezzi di soddisfazione del credito, restando comunque ferma la statuizione di divisione dei beni. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1656 del 23/01/2017   …...
Divisione - divisione giudiziale - operazioni - quote e lotti - stima dei beni – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20457 del 11/10/2016
Natura e decorrenza degli interessi sulle somme dovute a titolo di conguaglio. In tema di divisione giudiziale, qualora al condividente sia assegnato un bene di valore superiore alla sua quota, gli interessi sul conguaglio dovuto agli altri comunisti, che sono di natura corrispettiva, decorrono soltanto dal provvedimento definitivo di scioglimento della comunione, la cui efficacia retroattiva - anche ove si attribuisca natura dichiarativa allo stesso - è limitata, ai sensi dell'art. 757 c.c., ai beni assegnati in proporzione del valore delle relative quote. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20457 del 11/10/2016   …...
Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredità - immobili non divisibili - non comoda divisibilità – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20250 del 07/10/2016
Divisione - Immobile non comodamente divisibile - Attribuzione a più coeredi di unico cespite indiviso - Istanza congiunta - Necessità - Opposizione di altri coeredi - Irrilevanza - Fondamento.   Nell'ipotesi di non comoda divisibilità dei beni immobili compresi nell'eredita, è consentito che venga assegnato ad alcuni coeredi, che ne facciano unitamente domanda, un cespite comodamente separabile dagli altri e rientrante nella quota congiunta dei coeredi predetti, ancorché gli altri coeredi si oppongano, in quanto, come risulta dai principi in tema di comunione e dal combinato disposto degli artt. 718 e 720 c.c., l'attribuzione a più coeredi di un unico cespite "pro indiviso" è possibile se vi sia la richiesta congiunta dei coeredi interessati, che sono soltanto coloro i quali rimarranno in comunione nei confronti del cespite di cui è stata domandata la attribuzione. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20250 del 07/10/2016   …...
Procedimenti speciali - scioglimento di comunioni - in genere – Sez. 2, Sentenza n. 14756 del 19/07/2016
Istanza di attribuzione ex art. 720 c.c. - Proposizione in corso di causa - Ammissibilità - Condizioni. In tema di scioglimento della comunione, l'istanza di attribuzione ex art. 720 c.c., pur tendenzialmente soggetta alle preclusioni processuali, può essere avanzata per la prima volta in corso di giudizio, e anche in grado di appello, ogni volta che le vicende soggettive dei condividenti o quelle attinenti alla consistenza oggettiva e qualitativa della massa denotino l'insorgere di una situazione di non comoda divisibilità del bene, così da prevenirne la vendita, che rappresenta l'"extrema ratio" voluta dal legislatore. Sez. 2, Sentenza n. 14756 del 19/07/2016   …...
Divisione - divisione giudiziale - operazioni - quote e lotti - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9845 del 15/06/2012
Immobile non comodamente divisibile - Condividente assegnatario - Obbligo di conguaglio - Debito di valore - Momento d'insorgenza - Dall'assegnazione dell'intero bene - Efficacia sul pagamento degli interessi corrispettivi - Sussistenza. In materia di divisione giudiziale, la somma dovuta a conguaglio dal condividente assegnatario a quello non assegnatario ha natura di debito di valore, che sorge, dopo lo scioglimento della comunione, all'atto dell'assegnazione a uno soltanto dell'intero bene non comodamente divisibile; da tale momento, quindi, sulla somma relativa sono dovuti gli interessi corrispettivi. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9845 del 15/06/2012   …...
Impugnazioni civili - appello - domande - nuove - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10856 del 25/05/2016
Giudizio di divisione - Richiesta di attribuzione di beni determinati - Formulazione per la prima volta in appello - Ammissibilità - Limiti - Fondamento. Nel giudizio di divisione, la richiesta di attribuzione di beni determinati non costituisce domanda nuova e può essere proposta per la prima volta in appello, salvo che non sia stata già formulata, nel corso del giudizio di primo grado, da uno dei condividenti, restando in tal caso preclusa la possibilità, per gli altri, atteso che, diversamente, il diritto a conseguire l'attribuzione verrebbe a dipendere dalla mera impugnazione della sentenza con cui si sia disposto al riguardo e non dalla proposizione della domanda. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10856 del 25/05/2016   …...
Impugnazioni civili - appello - domande - nuove - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10856 del 25/05/2016
Giudizio di divisione - Richiesta di attribuzione di beni determinati - Formulazione per la prima volta in appello - Ammissibilità - Limiti - Fondamento. Nel giudizio di divisione, la richiesta di attribuzione di beni determinati non costituisce domanda nuova e può essere proposta per la prima volta in appello, salvo che non sia stata già formulata, nel corso del giudizio di primo grado, da uno dei condividenti, restando in tal caso preclusa la possibilità, per gli altri, atteso che, diversamente, il diritto a conseguire l'attribuzione verrebbe a dipendere dalla mera impugnazione della sentenza con cui si sia disposto al riguardo e non dalla proposizione della domanda. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10856 del 25/05/2016   …...
Impugnazioni civili - appello - domande - nuove - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10856 del 25/05/2016
Giudizio di divisione - Richiesta di attribuzione di beni determinati - Formulazione per la prima volta in appello - Ammissibilità - Limiti - Fondamento. Nel giudizio di divisione, la richiesta di attribuzione di beni determinati non costituisce domanda nuova e può essere proposta per la prima volta in appello, salvo che non sia stata già formulata, nel corso del giudizio di primo grado, da uno dei condividenti, restando in tal caso preclusa la possibilità, per gli altri, atteso che, diversamente, il diritto a conseguire l'attribuzione verrebbe a dipendere dalla mera impugnazione della sentenza con cui si sia disposto al riguardo e non dalla proposizione della domanda. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10856 del 25/05/2016   …...
Divisione - divisione giudiziale - operazioni - quote e lotti - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6931 del 08/04/2016
Immobile non comodamente divisibile - Condividente assegnatario - Obbligo di conguaglio - Natura - Debito di valore - Momento d'insorgenza - Dall'assegnazione dell'intero bene - Conseguenze. In materia di divisione giudiziale, la somma dovuta dal condividente assegnatario di un immobile non facilmente divisibile a titolo di conguaglio in favore di quello non assegnatario ha natura di debito di valore, sicché, sorgendo all'atto dell'assegnazione del bene, va rivalutata, anche d'ufficio, al momento della decisione della causa di divisione, senza che, peraltro, da ciò ne derivi l'alterazione del "petitum" della controversia, poiché la rivalutazione incide esclusivamente sulla concreta quantificazione della quota in termini monetari. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6931 del 08/04/2016   …...
Divisione - divisione giudiziale - operazioni - quote e lotti - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6931 del 08/04/2016
Immobile non comodamente divisibile - Condividente assegnatario - Obbligo di conguaglio - Natura - Debito di valore - Momento d'insorgenza - Dall'assegnazione dell'intero bene - Conseguenze. In materia di divisione giudiziale, la somma dovuta dal condividente assegnatario di un immobile non facilmente divisibile a titolo di conguaglio in favore di quello non assegnatario ha natura di debito di valore, sicché, sorgendo all'atto dell'assegnazione del bene, va rivalutata, anche d'ufficio, al momento della decisione della causa di divisione, senza che, peraltro, da ciò ne derivi l'alterazione del "petitum" della controversia, poiché la rivalutazione incide esclusivamente sulla concreta quantificazione della quota in termini monetari. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6931 del 08/04/2016   …...
divisione ereditaria - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5603 del 22/03/2016
operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredità - immobili non divisibili - non comoda divisibilità - attribuzione - poteri del giudice di merito. In tema di divisione ereditaria, il giudice, ai sensi dell'art. 720 c.c., può attribuire, per l'intero, un bene non comodamente divisibile, non solo nella porzione del coerede con quota maggiore, ma anche nelle porzioni di più coeredi che tendano a rimanere in comunione, come titolari della maggioranza delle quote. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5603 del 22/03/2016   …...
Divisione - divisione giudiziale - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3933 del 29/02/2016
Passaggio in giudicato della sentenza di divisione - Conguagli - Inammissibilità. In tema di divisione giudiziale, una volta passata in giudicato la sentenza con la quale è stato disposto lo scioglimento della comunione e sono stati determinati i lotti, questi entrano da quel momento a far parte del patrimonio di ciascuno degli ex comunisti seppure, nel caso ne sia disposto il sorteggio, l'individuazione in concreto di costoro abbia luogo successivamente in concomitanza con tale adempimento di carattere puramente formale, sicché qualsiasi evento si verifichi nel frattempo a vantaggio o in danno dei beni costituenti ciascun singolo lotto, produce il relativo effetto nei confronti dell'ex comunista cui lo stesso verrà assegnato in sede di sorteggio, senza che tali accadimenti possano più influire sulla determinazione della composizione dei lotti e dar luogo ad ulteriori aggiustamenti o conguagli. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3933 del 29/02/2016   …...
Divisione - divisione erria - operazioni divisionali - stima - conguagli in denaro – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8259 del 22/04/2015
Conguaglio in danaro in ipotesi di immobili non comodamente divisibili - Consenso dei condividenti - Necessità - Diversità dal conguaglio ex art. 728 cod. civ. - Fondamento. In tema di divisione erria, mentre il pagamento del conguaglio in danaro, di cui all'art. 728 cod. civ., è previsto per compensare l'ineguaglianza in natura delle quote e, dunque, prescinde dal consenso del coerede al quale sia imposto, il conguaglio stabilito dall'art. 720 cod. civ., in quanto destinato a facilitare la divisione di immobili non comodamente divisibili e tale, perciò, da alterare la proporzionale distribuzione dei beni tra i condividenti, impone, invece, il consenso degli stessi. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8259 del 22/04/2015   …...
divisione - divisione ereditaria - effetti - diritto dell'erede sulla propria quota Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 406 del 10/01/2014
Sentenza di divisione - Natura dichiarativa - Condizioni - Limiti - Natura costitutiva dell'assegnazione al condividente di beni eccedenti la quota - Conseguenze in ordine alla decorrenza degli interessi compensativi sul conguaglio. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 406 del 10/01/2014 In tema di comunione ereditaria, il principio della natura dichiarativa della sentenza di divisione opera esclusivamente in riferimento all'effetto distributivo, per cui ciascun condividente è considerato titolare, sin dal momento dell'apertura della successione, dei soli beni concretamente assegnatigli e a condizione che si abbia una distribuzione dei beni comuni tra i condividenti e le porzioni a ciascuno attribuite siano proporzionali alle rispettive quote; esso non opera, invece, e la sentenza produce effetti costitutivi, quando ad un condividente sono assegnati beni in eccedenza rispetto alla sua quota, in quanto rientranti nell'altrui quota. Ne consegue che gli interessi compensativi sul conguaglio decorrono soltanto dal passaggio in giudicato della sentenza costitutiva che fa cessare lo stato di indivisione mediante attribuzione ad un condividente di un bene eccedente la sua quota. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 406 del 10/01/2014 Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 406 del 10/01/2014 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO1. - De.. Luisa, in nome e per conto della figlia minore Ga.. Angela, conveniva in giudizio davanti il tribunale di Bologna Rocchi Rina per sentire accertare la lesione della quota di legittima spettante alla Ga.. con la condanna della convenuta alla restituzione dei beni ereditari nonché dei frutti. Deduceva che la minore Ga.. Angela era erede naturale del padre Ga.. Giacomo, il quale - deceduto in Imola il 29.05.1975 aveva nominato erede universale la moglie Rocchi Rina, ed alla sua morte, la figlia Ga.. Angela, per i beni residui.Rocchi Rina, costituendosi in giudizio, non contestava la qualità di erede della minore, ma negava che vi fosse una cassetta di sicurezza ed evidenziava che esisteva una sola polizza assicurativa, che era stata incassata dalla attrice; chiedeva, quindi, che il tribunale dichiarasse il suo diritto ad ottenere sia la legittima che la disponibile sul patrimonio residuo, provvedendosi, altresì, alla formazione dell …...
divisione - divisione giudiziale - operazioni - vendita - di immobili - giudizio di scioglimento di comunione - operazioni di vendita di immobili non divisibili - atti del giudice istruttore - rimedi esperibili - opposizione agli atti esecutivi - configur
procedimenti speciali - scioglimento di comunioni - vendita - di immobili - corte di cassazione sez. u, sentenza n. 18185 del 29/07/2013 In tema di scioglimento della comunione, gli atti del giudice istruttore relativi al procedimento di vendita sono soggetti al rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi di cui agli artt. 617 e 618 cod. proc. civ., dovendo escludersi l'esperibilità di un'autonoma azione di nullità avverso il decreto di trasferimento conclusivo del procedimento di vendita. Invero, la finalità del procedimento di vendita dei beni immobili non è diversa nel giudizio divisorio o nel procedimento esecutivo e le scelte legislative degli ultimi lustri, con l'esplicito rinvio, contenuto nell'art. 788 cod. proc. civ., a norme del processo esecutivo, sono la manifestazione di un richiamo ad esse che va inteso come sistematico; sicché non avrebbe senso scandire il procedimento di vendita con i passi del processo esecutivo e sovrapporgli un apparato rimediale del tutto diverso, privo di quell'efficacia e di quella celerità che deriva sia dalla tipologia delle opposizioni, sia dal meccanismo della sanatoria processuale. (Nella specie il tribunale, sebbene fosse ancora controversia sulla richiesta di attribuzione del bene da parte di alcuni condividenti, aveva accolto l'opposizione al decreto di trasferimento, ritenendo sussistente il diritto all'attribuzione. La S.C., rilevato che tra i motivi di opposizione occorreva distinguere quelli relativi a vizi formali, soggetti alla disciplina di cui all'art. 617 cod. proc. civ., dal vizio, relativo alla questione ancora "sub judice", ravvisato dal tribunale, ha cassato la pronuncia che annullava il decreto di trasferimento e ha rimesso gli atti al tribunale per riesame dell'opposizione alla luce del principio enunciato). Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 18185 del 29/07/2013   …...
divisione - divisione giudiziale - operazioni - vendita - di immobili - giudizio di scioglimento di comunione - operazioni di vendita di immobili non divisibili - atti del giudice istruttore - rimedi esperibili - opposizione agli atti esecutivi - configur
procedimenti speciali - scioglimento di comunioni - vendita - di immobili - corte di cassazione sez. u, sentenza n. 18185 del 29/07/2013 In tema di scioglimento della comunione, gli atti del giudice istruttore relativi al procedimento di vendita sono soggetti al rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi di cui agli artt. 617 e 618 cod. proc. civ., dovendo escludersi l'esperibilità di un'autonoma azione di nullità avverso il decreto di trasferimento conclusivo del procedimento di vendita. Invero, la finalità del procedimento di vendita dei beni immobili non è diversa nel giudizio divisorio o nel procedimento esecutivo e le scelte legislative degli ultimi lustri, con l'esplicito rinvio, contenuto nell'art. 788 cod. proc. civ., a norme del processo esecutivo, sono la manifestazione di un richiamo ad esse che va inteso come sistematico; sicché non avrebbe senso scandire il procedimento di vendita con i passi del processo esecutivo e sovrapporgli un apparato rimediale del tutto diverso, privo di quell'efficacia e di quella celerità che deriva sia dalla tipologia delle opposizioni, sia dal meccanismo della sanatoria processuale. (Nella specie il tribunale, sebbene fosse ancora controversia sulla richiesta di attribuzione del bene da parte di alcuni condividenti, aveva accolto l'opposizione al decreto di trasferimento, ritenendo sussistente il diritto all'attribuzione. La S.C., rilevato che tra i motivi di opposizione occorreva distinguere quelli relativi a vizi formali, soggetti alla disciplina di cui all'art. 617 cod. proc. civ., dal vizio, relativo alla questione ancora "sub judice", ravvisato dal tribunale, ha cassato la pronuncia che annullava il decreto di trasferimento e ha rimesso gli atti al tribunale per riesame dell'opposizione alla luce del principio enunciato). Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 18185 del 29/07/2013   …...
Divisione - divisione erria - operazioni divisionali - stima - conguagli in denaro – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12779 del 23/05/2013
Immobili non comodamente divisibili - Addebito dell'eccedenza ai sensi dell'art. 720 cod. civ. - Domanda delle parti - Necessità - Esclusione - Fondamento. In tema di divisione erria, in caso di immobile non comodamente divisibile, l'addebito dell'eccedenza, ai sensi dell'art. 720 cod. civ., a carico del condividente assegnatario dell'intero bene ed a favore di quello non assegnatario (o assegnatario di un bene di valore inferiore alla propria quota di partecipazione alla divisione), prescinde dalla domanda delle parti, in quanto attiene alle concrete modalità di attuazione del progetto divisionale devolute alla competenza del giudice, perseguendo la sentenza di scioglimento della comunione il mero effetto di perequare il valore delle rispettive quote. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12779 del 23/05/2013   …...
Procedimenti speciali - scioglimento di comunioni - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9367 del 17/04/2013
Preclusioni del processo civile - Operatività - Limiti - Atti negoziali sopravvenuti modificativi delle quote dei condividenti - Rilevanza - Conseguenze - Richiesta di attribuzione del compendio immobiliare - Proposizione in sede di appello - Ammissibilità. Il giudizio di scioglimento di comunioni non è del tutto compatibile con le scansioni e le preclusioni che disciplinano il processo in generale, intraprendendo i singoli condividenti le loro strategie difensive anche all'esito delle richieste e dei comportamenti assunti dalle altre parti con riferimento al progetto di divisione ed acquisendo rilievo gli eventuali sopravvenuti atti negoziali traslativi, che modifichino il numero e l'entità delle quote; ne deriva il diritto delle parti del giudizio divisorio di mutare, anche in sede di appello, le proprie conclusioni e richiedere per la prima volta l'attribuzione, per intero o congiunta, del compendio immobiliare, integrando tale istanza una mera modalità di attuazione della divisione. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9367 del 17/04/2013   …...
Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - assegnazione o attribuzione delle porzioni – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14521 del 14/08/2012
Giudizi di divisione - Richiesta di attribuzione di beni determinati - Proposizione nel corso del giudizio di appello - Ammissibilità - Limiti - Formulazione nella comparsa conclusionale - Inammissibilità - Fondamento. In tema di giudizio di divisione, la richiesta di attribuzione di beni determinati può essere proposta per la prima volta in appello, poiché attiene alle modalità di attuazione dello scioglimento della comunione e non costituisce domanda in senso proprio; essa, tuttavia, è inammissibile se formulata soltanto con la comparsa conclusionale del giudizio di secondo grado, e, quindi, al di fuori di ogni possibilità di discussione nel contraddittorio tra le parti, senza che sorga obbligo alcuno per il giudice di specifica motivazione in ordine ad essa. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14521 del 14/08/2012   …...
Divisione - divisione ereditaria - effetti - diritto dell'erede sulla propria quota – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 21013 del 12/10/2011
Natura dichiarativa della divisione - Attribuzione dei frutti prodotti durante la comunione ereditaria - Criteri - Frutti non separati - Titolarità del condividente assegnatario - Frutti separati ed altri incrementi oggettivi dei beni ereditari verificatisi "manente comunione" - Acquisizione alla massa - Conseguenze - Coerede possessore del cespite ereditario - Frutti maturati prima della divisione - Obbligo di rendiconto - Sussistenza. Il principio della dichiaratività della divisione, di cui all'art. 757 cod. civ., opera inderogabilmente con riguardo unicamente alla retroattività dell'effetto distributivo, per cui ciascun condividente è reputato titolare sin dal momento della successione dei (soli) beni concretamente assegnatigli od attribuitigli e dei relativi frutti non separati. Viceversa - per quanto attiene ai frutti separati ed agli altri incrementi oggettivi dei beni ereditari verificatisi anteriormente "manente comunione" - il suddetto principio non ha ragione di operare e tali incrementi si presumono, salvo patto contrario, acquisiti alla massa e così automaticamente alla titolarità "pro quota" di ciascun coerede. Ne consegue che, all'atto di scioglimento della comunione, il possessore del cespite ereditario ha l'obbligo di rendere il conto in relazione ai frutti maturati prima della divisione. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 21013 del 12/10/2011 …...
Divisione - divisione giudiziale - operazioni - quote e lotti - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11519 del 25/05/2011
Bene non comodamente divisibile - Assegnazione per l'intero al titolare della quota maggiore e possessore del bene errio - Conseguenze - Diritto al conguaglio a favore degli altri non assegnatarii - Ulteriore credito per interessi corrispettivi sul capitale oggetto di gestione pregressa - Spettanza - Domanda giudiziale autonoma - Necessità - Ambito - Giudizio di rendiconto della gestione - Fondamento. In tema di divisione giudiziale, qualora al condividente sia assegnato un bene di valore superiore alla sua quota (trattandosi di bene non comodamente divisibile, attribuito al titolare della quota maggiore ex art.720 cod. civ.) e, sin dall'apertura della successione, il citato assegnatario si trovava nel possesso dell'intero bene, avendone percepito i frutti, oltre al diritto al conguaglio dovuto agli altri condividenti (regolato nell'ambito del giudizio di divisione), sorge a favore di questi ultimi altresì il diritto alla corresponsione degli interessi, di natura corrispettiva, sul capitale oggetto di gestione pregressa, da determinarsi nel più complesso rapporto di debito e credito relativo ai frutti - eventualmente maturati e non percepiti - prodotti dai beni costituenti la comunione erria e di cui investire il giudice non già con la citata azione di divisione (che concerne il conguaglio sul capitale a tale titolo attribuito), bensì con autonoma, sia pure contestuale, azione di rendiconto, in considerazione della situazione esclusiva di godimento dei beni in comunione per il periodo precedente di indivisione. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11519 del 25/05/2011   …...
Divisione - divisione erria - operazioni divisionali - diritto ai beni in natura – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 573 del 12/01/2011
Criteri di divisione - Principio di omogeneità - Applicabilità - Limiti - Fondamento. In tema di divisione erria, il principio di omogeneità indicato nell'art. 727 cod. civ., secondo il quale le porzioni di ciascuno dei condividenti devono essere formate in modo da avere beni mobili ed immobili o crediti di uguale natura o qualità, non è assoluto, ma indica soltanto un criterio di massima dal quale il giudice può discostarsi non solo nelle ipotesi espressamente previste dagli art. 720 e 722 cod. civ., ma anche quando la rigorosa applicazione del principio determinerebbe un pregiudizio del diritto dei condividenti a conseguire una porzione di valore proporzionalmente corrispondente a quella spettante singolarmente sulla massa, come potrebbe verificarsi in caso di diseguaglianza delle quote. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 573 del 12/01/2011   …...
Divisione - divisione giudiziale - operazioni - quote e lotti - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21319 del 15/10/2010
Immobile comodamente divisibile - Attribuzione delle quote - Discrezionalità del giudice di merito - Sussistenza - Criteri - Interessi individuali delle parti relativi a beni estranei alla comunione - Rilevanza - Limiti - Fattispecie. In tema di scioglimento della comunione relativa ad un immobile comodamente divisibile, il giudice di merito gode di un'ampia discrezionalità nell'esercizio del potere di attribuzione delle porzioni ai condividenti, salvo l'obbligo di darne conto in motivazione; nell'esercizio di tale potere discrezionale, egli può considerare anche gli interessi individuali delle parti aventi ad oggetto beni estranei alla comunione - confrontandoli con gli altri interessi rilevanti nella specie - allo scopo di compiere la scelta più appropriata. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito la quale, assegnando ad uno dei condividenti un lotto corrispondente al valore della quota, ai sensi dell'art. 727 cod. civ., aveva respinto la richiesta dello stesso di vedersi assegnata, invece, la porzione di terreno confinante con un altro immobile di sua proprietà esclusiva, sicché la sentenza aveva in tal modo determinato l'interclusione di quest'ultimo fabbricato). Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21319 del 15/10/2010   …...
Divisione - divisione erria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredità - immobili non divisibili - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11641 del 13/05/2010
Disciplina prevista dall'art. 720 cod. civ. - Vendita all'incanto - Rimedio residuale - Condizioni. L'art. 720 cod. civ., nel disciplinare l'ipotesi in cui l'immobile oggetto di comunione non sia divisibile o comodamente divisibile a prescindere dal fatto che le quote dei condividenti siano o meno eguali, configura la vendita all'incanto come rimedio residuale cui ricorrere quando nessuno dei condividenti voglia giovarsi della facoltà di attribuzione dell'intero. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11641 del 13/05/2010   …...
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10624 del 03/05/2010
Richiesta di attribuzione di un intero compendio immobiliare ai sensi dell'art. 720 cod. civ. - Domanda nuova - Esclusione - Limiti - Proposizione per la prima volta in appello - Ammissibilità - Condizioni. In tema di giudizio di divisione, la richiesta di attribuzione dell'intero compendio immobiliare ai sensi dell'art. 720 cod. civ. attiene alle modalità di attuazione della divisione e, pertanto, essendo diretta al già richiesto scioglimento della comunione, non costituisce domanda nuova e può essere proposta per la prima volta anche in appello; ove, peraltro, nel giudizio di primo grado una delle parti abbia formulato domanda di attribuzione dell'intero compendio, mentre l'altra si è limitata ad opporsi alla divisione, quest'ultima non può più proporre la domanda di attribuzione per la prima volta in grado di appello. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10624 del 03/05/2010   …...
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - IMMOBILI NON DIVISIBILI - NON COMODA DIVISIBILITÀ – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10624 del 03/05/2010
Assegnazione ad uno dei condividenti - Stima e conguaglio in danaro - Natura di debito di valore - Rivalutazione anche d'ufficio - Ammissibilità - Condizioni - Onere di allegazione a carico della parte - Sussistenza - Fondamento. In tema di divisione giudiziale immobiliare, il debito da conguaglio che grava sul condividente assegnatario di un immobile non facilmente divisibile ha natura di debito di valore, da rivalutarsi, anche d'ufficio, se e nei limiti in cui l'eventuale svalutazione si sia tradotta in una lievitazione del prezzo di mercato del bene tale da comportare una chiara sproporzione nel valore delle quote di cui sono titolari i condividenti; l'esistenza di poteri officiosi del giudice, peraltro, non esclude che la parte sia comunque tenuta ad allegare l'avvenuta verificazione di tale evento, posto che la rivalutazione non può avvenire tramite criteri automatici. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10624 del 03/05/2010   …...
divisione - divisione giudiziale - operazioni - operazioni davanti al notaio - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22390 del 22/10/2009
Delega ad un notaio per la vendita di un immobile ritenuto indivisibile - Obbligo di avviso ai condividenti e ai creditori intervenuti, con cinque giorni di anticipo, ai sensi dell'art. 790 cod. proc. civ. - Tardività - Impossibilità di partecipare alla vendita all'incanto - Conseguenze - Nullità delle operazioni relative alla vendita - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22390 del 22/10/2009 Nel giudizio di divisione, ove il giudice istruttore deleghi un notaio per l'espletamento delle operazioni (nella specie, vendita di un immobile ritenuto indivisibile) ai sensi dell'art. 790 cod. proc. civ., questi ha l'obbligo di dare avviso, almeno cinque giorni prima, ai condividenti e ai creditori intervenuti, del luogo, giorno e ora di inizio delle operazioni; la tardività di tale avviso, traducendosi in irregolarità procedurale che impedisce la partecipazione alla vendita all'incanto, determina la nullità di tutte le operazioni divisionali inerenti alla vendita stessa. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22390 del 22/10/2009   …...
Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - assegnazione o attribuzione delle porzioni – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2394 del 29/01/2009
Successione legittima di due figli - Diritto ad una quota uguale del patrimonio relitto - Spese sostenute da un erede nell'interesse di entrambi - Rilevanza - Limiti - Diritto all'incremento della quota o alla scelta della quota - Esclusione - Modalità divisoria - Sorteggio. In materia di divisione ereditaria, non essendo applicabile l'art. 1115 cod. civ. - secondo il quale il partecipante che abbia adempiuto obbligazioni contratte in solido per la cosa comune ha diritto, in sede di divisione, ad un incremento della quota in misura corrispondente al rimborso dovutogli - se eredi legittimi sono soltanto i due figli del "de cuius", ciascuno di essi ha diritto ad una metà del patrimonio relitto, senza che il coerede che abbia sostenuto oneri anche nell'interesse dell'altro possa vedersi riconoscere il diritto ad un corrispondente incremento della propria quota o anche soltanto alla scelta tra le quote uguali predisposte nel progetto di divisione, dovendosi ritenere che, a parità di quote, il metodo tendenziale di assegnazione, derogabili solo in presenza di situazioni di apprezzabile opportunità, sia quello del sorteggio previsto dall'art. 729 cod. civ. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2394 del 29/01/2009   …...
Divisione - divisione erria - operazioni divisionali - assegnazione o attribuzione delle porzioni – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2394 del 29/01/2009
Successione legittima di due figli - Diritto ad una quota uguale del patrimonio relitto - Spese sostenute da un erede nell'interesse di entrambi - Rilevanza - Limiti - Diritto all'incremento della quota o alla scelta della quota - Esclusione - Modalità divisoria - Sorteggio. In materia di divisione erria, non essendo applicabile l'art. 1115 cod. civ. - secondo il quale il partecipante che abbia adempiuto obbligazioni contratte in solido per la cosa comune ha diritto, in sede di divisione, ad un incremento della quota in misura corrispondente al rimborso dovutogli - se eredi legittimi sono soltanto i due figli del "de cuius", ciascuno di essi ha diritto ad una metà del patrimonio relitto, senza che il coerede che abbia sostenuto oneri anche nell'interesse dell'altro possa vedersi riconoscere il diritto ad un corrispondente incremento della propria quota o anche soltanto alla scelta tra le quote uguali predisposte nel progetto di divisione, dovendosi ritenere che, a parità di quote, il metodo tendenziale di assegnazione, derogabili solo in presenza di situazioni di apprezzabile opportunità, sia quello del sorteggio previsto dall'art. 729 cod. civ. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2394 del 29/01/2009   …...
Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredità - immobili non divisibili - non comoda divisibilità – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22906 del 25/10/2006
Criteri di attribuzione fissati dall'art. 720 cod. civ. - Obbligo di osservanza da parte del giudice - Fattispecie. In caso di scioglimento della comunione ereditaria od ordinaria, fine primario della divisione è la conversione del diritto di ciascun condividente alla quota ideale in diritto di proprietà esclusiva di beni individuali, sicché quando in presenza di un immobile indivisibile o non comodamente divisibile vi è una pluralità di richieste di assegnazione benché è possibile l'assegnazione anche ai titolari di quota minore, laddove ciò corrisponda all'interesse comune delle parti. (Nell'affermare il suindicato principio la S.C. ha ritenuto infondata la doglianza del ricorrente secondo cui l'attribuzione dell'immobile in comunione "pro-indiviso" al titolare di quota minore, non assegnatario di altri beni in comunione, e non già al titolare della quota maggiore, viceversa attributario di altri beni immobili oggetto della divisione, risultava nella specie adottata in violazione del criterio elettivo della quota maggiore. La Suprema Corte ha peraltro corretto ex art. 384 cod. proc. civ. la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui essa risultava erroneamente motivata con riferimento non già all'interesse comune delle parti bensì all'interesse precipuo -seppur grave- dell'assegnataria, invalida civile con totale e permanente inabilità, oltre che facendo inammissibilmente richiamo a ragioni di equità invero estranee a pronunzia da rendersi, in difetto di diversa e concorde richiesta delle parti, secondo diritto). Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22906 del 25/10/2006   …...
Divisione - divisione erria - in genere - Comunione erria – Relativa ad unico bene immobile – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9522 del 06/05/2005
Alienazione di alcune quote ad estranei - Trasformazione in comunione ordinaria - Esclusione - Scioglimento - Condizioni - Conseguenze. La comunione erria non si trasforma in comunione ordinaria per il fatto che essa comprenda un unico bene immobile, nè per la circostanza che alcuni dei coeredi abbiano ceduto ad estranei le rispettive quote, con la conseguenza che, anche in tale ipotesi, la divisione deve aver luogo in conformità alle norme sulla divisione erria. Solamente quando siano state compiute le operazioni divisionali, dirette ad eliminare la maggior parte delle varie componenti dell'asse errio, indiviso al momento dell'apertura della successione, la comunione residuale sui beni erri si trasforma in comunione ordinaria, con conseguente inapplicabilità del retratto successorio, di cui all'art. 732 cod. civ., che postula la persistenza dello stato di comunione dell'eredità. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9522 del 06/05/2005   …...
Divisione - divisione erria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredità - immobili non divisibili - non comoda divisibilità – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1245 del 29/01/2001
Attribuzione ad un condividente con obbligo di corresponsione di equivalente in danaro ad altro coerede - Debito di valore - Conseguenze - Obbligo di valutare il bene al momento della decisione - Sussistenza - Criterio utilizzabile - Maggiorazione, secondo gli indici ISTAT, del prezzo stimato dal consulente d'ufficio, con decorrenza dalla data dell'accertamento alla sentenza - Esclusione - Ragioni. In tema di divisione, il conguaglio che il condividente, a cui sia attribuito per intero l'immobile, deve corrispondere ad altro coerede, costituisce debito di valore, esprimendo l'equivalente economico della quota spettante di tale bene e pertanto va stabilito con riferimento al valore di questo al momento della decisione della causa di divisione. Tale valore non è però determinabile maggiorando automaticamente il prezzo del bene accertato dal consulente tecnico di ufficio nel corso del giudizio divisorio dell'indice di svalutazione monetaria, intervenuta tra la data dell' accertamento e quella della pronuncia della sentenza, in quanto spesso gli immobili si rivalutano con un ritmo più elevato, o comunque diverso, da quello di svalutazione della moneta secondo gli indici calcolati dall'ISTAT, sì che il riferimento a tale indice è inidoneo per una rivalutazione equa della somma dovuta a conguaglio. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1245 del 29/01/2001   …...
Servitù - prediali - costituzione del diritto - delle servitù volontarie - costituzione non negoziale - per destinazione del padre di famiglia – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12950 del 29/09/2000
Divisione giudiziale con imposizione di servitù tra le singole quote - Servitù - Costituzione - Natura. La divisione immobiliare effettuata dal giudice, il quale a tal fine può anche imporre la formazione di servitù non eccessivamente gravose tra le singole quote, non opera come provvedimento costitutivo delle eventuali servitù, bensì come fatto giuridico che, in correlazione con la situazione obbiettiva dei luoghi, determina il sorgere della servitù secondo lo schema della costituzione per destinazione del padre di famiglia. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12950 del 29/09/2000   …...
Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredità - immobili non divisibili - non comoda divisibilità – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2170 del 11/03/1997
Accertamento - Verificata infrazionabilità del bene in rapporto alle quote e in relazione all' originaria funzione di esso - Necessità della concorrente verifica dell'entità della spesa di frazionamento e dell'eventuale deprezzamento del bene - Esclusione. L'impossibilità materiale di frazionare un bene immobile in parti di esso corrispondenti alle quote degli aventi diritto, suscettive di autonomo e libero godimento, in relazione alla funzione originaria del bene, rende superfluo l'esame dell'entità della spesa da affrontare per il frazionamento e del deprezzamento che ne potrebbe derivare. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2170 del 11/03/1997   …...
Divisione - divisione erria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredità - immobili non divisibili - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5947 del 27/06/1996
Comoda divisibilità di un bene immobile - Condizioni. L'accertamento della comoda divisibilità del bene, ai fini dello scioglimento della comunione, va operato a norma dell'art. 720 cod. civ., tenendo conto dell'aspetto economico, funzionale e materiale e non alla stregua della norma processuale dell'art. 577 cod. proc. civ. che attiene alla semplice divisibilità di beni immobili, costituenti un'astratta e non ancora definita unità colturale e contiene, perciò, un "minus" rispetto alla comoda divisibilità prevista dalla norma sostantiva (art. 846 cod. civ.). Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5947 del 27/06/1996   …...
Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredità - immobili non divisibili - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 5947 del 27/06/1996
Comoda divisibilità di un bene immobile - Condizioni. L'accertamento della comoda divisibilità del bene, ai fini dello scioglimento della comunione, va operato a norma dell'art. 720 cod. civ., tenendo conto dell'aspetto economico, funzionale e materiale e non alla stregua della norma processuale dell'art. 577 cod. proc. civ. che attiene alla semplice divisibilità di beni immobili, costituenti un'astratta e non ancora definita unità colturale e contiene, perciò, un "minus" rispetto alla comoda divisibilità prevista dalla norma sostantiva (art. 846 cod. civ.). Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 5947 del 27/06/1996 …...
Comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa - scioglimento - divisione in natura – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2117 del 24/02/1995
Destinazione economica unitaria del bene comune - Comoda divisibilità - Sussistenza - Condizioni. L'unitaria destinazione economica del ben comune non ne esclude la comoda divisibilità, ai sensi dell'art. 720 cod. proc. civ., nel giudizio di divisione regolato dagli artt. 784 e ss. cod. proc. civ., se il bene può essere materialmente ripartito, senza pregiudizio dell'originario valore economico, in parti vantaggiosamente utilizzabili dai singoli condividenti. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2117 del 24/02/1995   …...
Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredità - immobili non divisibili - non comoda divisibilità – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1260 del 02/02/1995
Requisito sotto l'aspetto economico-finanziario - Accertamento del giudice di merito - Insindacabilità - In Cassazione - Limiti. In tema di scioglimento di comunione avente ad oggetto un immobile, il requisito della comoda divisibilità del bene, ai sensi degli artt. 720 e 1114 cod. civ. postula, sotto l'aspetto economico-finanziario, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole porzioni rispetto al valore dell'intero. Peraltro l'accertamento del giudice del merito circa la concreta riscontrabilità del predetto requisito non è censurabile in Cassazione se sorretto da motivazione sufficiente e non contraddittoria. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1260 del 02/02/1995   …...
Divisione - divisione erria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredità - immobili non divisibili - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1158 del 01/02/1995
Porzione di beni qualitativamente omogenea all'intero - Diritto di ciascun condividente - Limiti. Il diritto di ciascun condividente ad una porzione di beni qualitativamente omogenea all'intero non è assoluto e inderogabile, ma trova un limite, oltre che nella indivisibilità del bene imposta dalla legge nell'interesse della produzione nazionale, nel pregiudizio che il frazionamento arrecherebbe alle ragioni della pubblica economia e dell'igiene e nella non comoda divisibilità degli immobili, la quale può dipendere sia dalla eccessiva onerosità delle opere di divisione o dei pesi, limiti e servitù che essa impone per il godimento delle singole quote, sia dal pregiudizio che da essa deriverebbe per il valore delle porzioni rispetto all'intero o per la normale utilizzabilità dei beni. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1158 del 01/02/1995   …...
Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredità - immobili non divisibili - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1158 del 01/02/1995
Porzione di beni qualitativamente omogenea all'intero - Diritto di ciascun condividente - Limiti. Il diritto di ciascun condividente ad una porzione di beni qualitativamente omogenea all'intero non è assoluto e inderogabile, ma trova un limite, oltre che nella indivisibilità del bene imposta dalla legge nell'interesse della produzione nazionale, nel pregiudizio che il frazionamento arrecherebbe alle ragioni della pubblica economia e dell'igiene e nella non comoda divisibilità degli immobili, la quale può dipendere sia dalla eccessiva onerosità delle opere di divisione o dei pesi, limiti e servitù che essa impone per il godimento delle singole quote, sia dal pregiudizio che da essa deriverebbe per il valore delle porzioni rispetto all'intero o per la normale utilizzabilità dei beni. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1158 del 01/02/1995   …...
Divisione - Divisione ereditaria - Operazioni divisionali - Formazione dello stato attivo dell'eredità – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8743 del 16/08/1993
Immobili non divisibili - In genere - Attribuzione unitaria o vendita ex art. 720 cod. proc. civ. - Esigenze della programmazione del territorio - Irrilevanza. In tema di scioglimento delle comunioni e formazione delle porzioni dei condividenti, non assumono rilievo, ai fini dell'accertamento della indivisibilità del fondo, le esigenze della programmazione del territorio in ragione del possibile contrasto del frazionamento del fondo con i futuri programmi edilizi, non essendo l'amministrazione vincolata o condizionata dalle situazione di dominio dei suoli. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8743 del 16/08/1993   …...
Divisione - Divisione ereditaria - Operazioni divisionali - Formazione dello stato attivo dell'eredità - Immobili non divisibili - Non comoda divisibilità - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1299 del 07/02/1991
Pagamento di debito contratto per la comunione da parte di un coerede - Espropriazione della quota - Richiesta di attribuzione dell'immobile non comodamente divisibile - Valutazione dell'immobile - Momento rilevante. Anche nel caso in cui con riguardo alla divisione relativa ad una comunione ereditaria uno dei coeredi abbia provveduto al pagamento di un debito solidale contratto per la comunione, senza ottenerne il rimborso "pro quota" da parte degli altri coeredi, con la conseguente espansione della sua quota a norma del terzo comma dell'art. 1115 cod. civ., per stabilire quale sia il maggiore quotista al fine di attribuirgli un bene immobile non comodamente divisibile, occorre valutare l'immobile in questione con riferimento al momento della apertura della successione. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1299 del 07/02/1991   …...
Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredità – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1104 del 15/02/1990
Immobili non divisibili - non comoda divisibilità - nozione.   In tema di scioglimento di comunione avente ad oggetto un immobile, il requisito della comoda divisibilità del bene, ai sensi degli artt. 720 e 1114 cod. civ., postula sotto l'aspetto strumentale che il frazionamento sia attuabile mediante la Determinazione in concreto di porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, non gravate, almeno di norma, da pesi, servitù e limitazioni eccessive, e che possono formarsi senza la necessità di fronteggiare problemi tecnici troppo costosi e particolarmente complessi e, sotto l'aspetto economico-funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole porzioni rispetto al valore dell'intero. ( Conf 4233/87, mass n 452989; ( Conf 2305/85, mass n 440186). Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1104 del 15/02/1990   …...
Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2662 del 30/03/1988
Diritto ai beni in natura - divisione di immobili in comunione non ereditaria - irrilevanza - condizioni.* Le Disposizioni degli artt. 720 e 722 cod. civ. concernenti gli immobili indivisibili o non comodamente divisibili - in relazione ai quali soltanto è derogabile la regola del diritto del coerede ad avere in natura la propria porzione dei beni erri - trovano applicazione, in virtù del rinvio operato dall'art. 1116 cod. civ., anche in tema di divisione di immobili in comunione non ereditaria, con la conseguenza che in tal caso il diritto del comunista alla divisione in natura (art. 1114 cod. civ.) sussiste anche se altro condividente abbia realizzato, sulla porzione d'immobile da lui occupata in base ad una divisione di fatto, costruzioni o altre opere influenti sul valore del cespite da dividere, salvo che tale circostanza - la quale integra, di per sè, soltanto una ragione di credito da regolare in Sede di resa di conto fra i condividenti - abbia comportato una situazione di indivisibilità o di non comoda divisibilità ai sensi della suindicata disciplina in tema di divisione ereditaria. ( V 3717/85, mass n 441293; ( V 1517/80, mass n 405076).* Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2662 del 30/03/1988   …...
Comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa - scioglimento – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2806 del 21/03/1987
Divisione in natura - immobili non divisibili - attribuzione unitaria o vendita, ex art. 720 cod. Civ. - esigenze della programmazione del territorio - irrilevanza.   In tema di scioglimento delle comunioni e formazione delle porzioni dei condividenti con riguardo all'indivisibilità di un fondo (ai fini della sua attribuzione unitaria o della vendita ex art. 720 cod. civ.) non assumono rilievo le esigenze della programmazione del territorio in ragione del possibile contrasto del frazionamento del fondo con futuri programmi edilizi, atteso che l'amministrazione non è in alcun modo condizionata o vincolata dalle situazioni di dominio dei suoli preveduti o prevedibili dagli strumenti urbanistici. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2806 del 21/03/1987   …...
Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredità – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2474 del 10/03/1987
Immobili non divisibili - non comoda divisibilità - stima - conguagli in denaro - more del procedimento - sopravvenuta svalutazione monetaria - rilevanza - condizioni - adeguamento dei conguagli - funzione.* Qualora un immobile non comodamente divisibile venga assegnato, in Sede di divisione giudiziale, ad uno dei condividenti. Ai sensi dell'art. 720 cod. civ. con attribuzione agli altri di somme di denaro corrispondenti al valore delle rispettive quote, il giudice d'appello, anche d'ufficio, può aggiornare l'ammontare di quelle somme in relazione al diminuito potere di acquisto della moneta, verificatosi nelle more del procedimento, se e nei limiti in cui tale svalutazione si sia tradotta in una nominale lievitazione del prezzo di mercato del bene. Detto aggiornamento, infatti, non comporta alcuna immutazione nella stima del bene e nella Determinazione dei conguagli in denaro, così come acquisite al processo, ma configura un adeguamento monetario di debiti di valore, necessario affinché la sopravvenuta svalutazione non alteri i termini sostanziali della divisione. ( V 320/82, mass n 418023; ( V 1913/80, mass n 405535; ( V 2574/73, mass n 366037; ( Conf 1529/85, mass n 439528; ( Conf 3173/79, mass n 399545; ( Conf 4738/77, mass n 388351).* Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2474 del 10/03/1987   …...
Agricoltura - minima unità culturale - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1421 del 10/02/1987
Divieto di frazionamento di terreni stabilito in relazione al rispetto della minima unità culturale - disciplina ex art. 846 cod. Civ. - inapplicabilità.* Anche con riguardo alla comoda divisibilità (o meno) di un fondo in comunione non trova applicazione l'art. 846 cod. civ., che vieta il frazionamento di terreni destinati a coltura o suscettibili di coltura che non rispettino la minima unità colturale, non essendo mai stato attuato il successivo art. 847, che demanda all'autorità amministrativa la Determinazione (zona per zona) della estensione della minima unità colturale. Peraltro al riguardo può rilevarsi una generale esigenza di "produttività" nel senso che è necessario che ogni entità attribuita ad un condividente sia autonoma e funzionale, idonea ad assolvere, pro quota, la stessa funzione economica dell'intero. ( Conf 4493/84, mass n 436391; ( Conf 2861/83, mass n 427775).* Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1421 del 10/02/1987   …...
Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3732 del 21/06/1985
Pagamento di debiti ereditari - vendita dei beni per il pagamento dei debiti - presupposti - indivisibilità di un immobile - inidoneità - limiti.* Ai sensi dell'art. 719 cod. civ. (vendita dei beni per il pagamento dei debiti erri) e nell'ipotesi di Mancanza o insufficienza di beni mobili, l'indivisibilità di un immobile non è di per sè sufficiente per giustificarne la vendita, qualora del compendio ereditario faccia parte un immobile di valore minore ma pur sempre atto ad estinguere le passività errie.* Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3732 del 21/06/1985   …...
Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - stima – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1529 del 21/02/1985
Conguagli in denaro - debito di valore - configurabilità - rivalutazione a seguito del diminuito valore della moneta - ammissibilità.* In tema di divisione giudiziale di un immobile, l'attribuzione di somme di denaro a titolo di conguaglio costituisce un debito di valore che il giudice, anche d'appello, deve rivalutare, pur in assenza di una istanza di parte, per aggiornarlo al diminuito potere di acquisto della moneta verificatosi nel corso del procedimento, se e nei limiti in cui tale svalutazione si sia tradotta in una normale lievitazione del prezzo di mercato del bene. Detto aggiornamento, infatti, non comporta alcuna immutazione nella stima del bene e nella Determinazione dei conguagli in denaro, così come acquisite al processo, ma configura un adeguamento monetario del debito di valore, necessario affinché la sopravvenuta svalutazione non alteri i termini sostanziali della divisione. ( V 1913/80, mass n 405535; ( V 2574/73, mass n 366037; ( Conf 3173/79, mass n 399545; ( Conf 4738/77, mass n 388351).* Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1529 del 21/02/1985   …...
Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredità – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1804 del 16/03/1984
Immobili non divisibili - non comoda divisibilità - conguaglio in favore del condividente con porzione del bene di minore valore - adeguamento alla stregua della lievitazione del prezzo di mercato del bene - necessità.* In tema di divisione di beni non comodamente divisibili, il conguaglio riconosciuto ad uno dei condividenti esprime l'equivalente economico di una porzione del bene di maggiore valore attribuito all'altro condividente. Pertanto, tale conguaglio, costituendo un debito di valore, deve essere adeguato anche di ufficio ed in grado di appello, alla stregua della lievitazione del prezzo di mercato del bene, intervenuta successivamente alla stima presa a base per le operazioni divisionali. ( V 3173/79, mass n 399545; ( V 4738, mass n 388351; ( Conf 1913/80, mass n 405535).* Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1804 del 16/03/1984   …...
Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredità – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 6504 del 04/11/1983
Immobili non divisibili - non comoda divisibilità - sussistenza - accertamento del giudice del merito - incensurabilità in cassazione - fabbricati - dichiarazione di inagibilità - irrilevanza - fondi rustici - violazione della minima unità culturale - irrilevanza - limiti. L'accertamento della comoda divisibilità di un bene ai sensi dello art. 720 cod. civ. implica un apprezzamento di fatto incensurabile in Cassazione, quando il giudice abbia correttamente valutato la concreta possibilità di frazionamento sia nel suo aspetto economico, escludendo l'eventuale deprezzamento del bene, sia sotto l'aspetto funzionale, dimostrando che il frazionamento consente la formazione di quote suscettibili di autonomo e libero godimento, senza che incida negativamente nel caso di fabbricati la dichiarazione di inagibilità, ovvero nel caso di fondi rustici la violazione dello art. 846 cod. civ. (minima unità culturale) in Mancanza della prova del necessario provvedimento amministrativo ex art. 847 cod. civ.. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 6504 del 04/11/1983 …...
Divisione - divisione ereditaria - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3788 del 22/06/1982
Comunione ereditaria - relativa ad un unico immobile - alienazione di alcune quote ad estranei - trasformazione in comunione ordinaria - esclusione - divisione - disciplina.* Successioni mortis causa - coeredità (comunione erria).* La comunione ereditaria non si trasforma in comunione ordinaria per il fatto che essa comprenda un unico bene immobile, ne' per la circostanza che alcuni dei coeredi abbiano ceduto ad estranei le rispettive quote, con la conseguenza che, anche in tale ipotesi, la divisione deve aver luogo in conformità alle norme sulla divisione ereditiaria. ( Conf 604/70).* Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3788 del 22/06/1982   …...
Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 320 del 18/01/1982
Formazione dello stato attivo dell'eredità - immobili non divisibili - in genere - assegnazione ad uno dei condividenti - valore del relictum - determinazione - momento rilevante.* Nella divisione ereditaria, ai fini dell'assegnazione di immobile non divisibile ad uno dei condividenti, ai sensi dell'art. 720 cod. civ., con attribuzione agli altri di somme di danaro a soddisfazione delle rispettive quote, il valore del relictum va determinato con riferimento all'epoca di apertura della successione al fine della Determinazione delle singole quote, ma deve essere considerato nell'entità economica al momento della decisione in ordine alla liquidazione delle quote in danaro, vertendosi in tema di tipico debito di valore, da commisurare all'entità economica attuale (ossia a quella esistente al momento dell'attribuzione), tenuto conto di tutti i fattori che la determinano, non esclusa la perdita del potere di acquisto della moneta. ( V 1913/80, mass n 405535; ( V 3173/79, mass n 399545; ( V 4738/77, mass n 388351).* Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 320 del 18/01/1982   …...
Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4938 del 18/08/1981
 formazione dello stato attivo dell'eredità - immobili non divisibili - non comoda, divisibilità - per antieconomicità della divisione - configurabilità.* Il diritto di ciascun condividente ad una porzione di beni immobili qualitativamente omogenea all'intera non è assoluto ne' inderogabile, ma trova un limite nell'indivisibilità per legge del bene, dettata nell'interesse della produzione nazionale (art. 720 cod. civ.), nel pregiudizio che il frazionamento recherebbe alle ragioni della pubblica economia e dell'igiene, e nella non comoda divisibilità degli immobili (art. 720 cod. civ.), che presenta due aspetti fra loro complementari: l'uno strutturale, che si delinea quando la divisione richiederebbe accorgimenti troppo onerosi o complessi, oppure comporti l'imposizione di pesi, limiti e servitù per il godimento delle singole quote; l'altro, che si configura quando la divisione importi un pregiudizio al valore economico della porzione rispetto all'intero, oppure una deviazione della normale utilizzazione dei beni. È, pertanto, correttamente ritenuta dal giudice del merito la non comoda divisibilità di un immobile per essere antieconomica tale divisione per il costo dell'operazione e per il deprezzamento che deriverebbe alla proprietà così divisa. ( Conf. 1517/80, mass. N. 405076, sulla prima parte).* Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4938 del 18/08/1981   …...
Divisione - divisione ereditaris - operazioni divisionali – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1517 del 06/03/1980
Formazione dello stato attivo dell'eredità - immobili non divisibili - indivisibilità di diritto pubblico - non comoda divisibilità - nozione.* 071069 405076* Il diritto di ciascun condividente a una porzione di beni immobili qualitativamente omogenea all'intero non e assoluto e inderogabile, ma trova un limite oltre che nella indivisibilità per legge del bene dettata nell'interesse della produzione nazionale (art 722 cod civ), nel pregiudizio che il frazionamento recherebbe alle ragioni della pubblica economia e dell'igiene e nella non comoda divisibilità degli immobili (art 720 cod civ) che presenta due aspetti fra loro complementari: strutturale, l'uno, che si delinea quando la divisione richieda operazioni e accorgimenti troppo costosi o complessi ovvero l'imposizione di pesi, limiti e servitù per il godimento delle singole quote, e funzionale, l'altro, che si configura allorché la divisione importi un pregiudizio al valore economico delle porzioni rispetto all'intero oppure una deviazione della normale utilizzazione dei beni. Al di fuori di tali ipotesi, la cui esistenza se ritenuta dal giudice del merito deve essere adeguatamente motivata, ciascun condividente ha il diritto di ricevere una quota qualitativamente omogenea (all'intero) dell'immobile o degli immobili sottoposti a divisione. ( V 3958/76, mass n 382628; ( V 3015/76, mass n 381791; ( V 2813/71, mass n 354005; ( V 2328/71, mass n 353197).* Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1517 del 06/03/1980   …...
Divisione - divisibilità e indivisibilità – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2813 del 09/10/1971
Immobile non comodamente divisibile - deroga al diritto all'uguaglianza qualitativa.* Il diritto dei condividenti all'uguaglianza qualitativa e derogabile in dipendenza della non comoda divisibilità degli immobili, la quale presenta un aspetto strutturale (quando la divisione richieda accorgimenti ed operazioni troppo costosi o complessi, ovvero la imposizione di pesi, limiti e servitù per il godimento delle singole porzioni ereditarie) ed altro funzionale (quando la divisione comporti un pregiudizio al valore economico delle quote rispetto all'intero, ovvero una deviazione dalla normale utilizzazione dei beni).* Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2813 del 09/10/1971   …...

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