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Comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa - scioglimento - divisione in natura – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2117 del 24/02/1995

Destinazione economica unitaria del bene comune - Comoda divisibilità - Sussistenza - Condizioni.

L'unitaria destinazione economica del ben comune non ne esclude la comoda divisibilità, ai sensi dell'art. 720 cod. proc. civ., nel giudizio di divisione regolato dagli artt. 784 e ss. cod. proc. civ., se il bene può essere materialmente ripartito, senza pregiudizio dell'originario valore economico, in parti vantaggiosamente utilizzabili dai singoli condividenti.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2117 del 24/02/1995