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Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredità - immobili non divisibili - non comoda divisibilità – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1260 del 02/02/1995

Requisito sotto l'aspetto economico-finanziario - Accertamento del giudice di merito - Insindacabilità - In Cassazione - Limiti.

In tema di scioglimento di comunione avente ad oggetto un immobile, il requisito della comoda divisibilità del bene, ai sensi degli artt. 720 e 1114 cod. civ. postula, sotto l'aspetto economico-finanziario, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole porzioni rispetto al valore dell'intero. Peraltro l'accertamento del giudice del merito circa la concreta riscontrabilità del predetto requisito non è censurabile in Cassazione se sorretto da motivazione sufficiente e non contraddittoria.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1260 del 02/02/1995