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Divisione - divisione giudiziale - operazioni - quote e lotti - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21319 del 15/10/2010

Immobile comodamente divisibile - Attribuzione delle quote - Discrezionalità del giudice di merito - Sussistenza - Criteri - Interessi individuali delle parti relativi a beni estranei alla comunione - Rilevanza - Limiti - Fattispecie.

In tema di scioglimento della comunione relativa ad un immobile comodamente divisibile, il giudice di merito gode di un'ampia discrezionalità nell'esercizio del potere di attribuzione delle porzioni ai condividenti, salvo l'obbligo di darne conto in motivazione; nell'esercizio di tale potere discrezionale, egli può considerare anche gli interessi individuali delle parti aventi ad oggetto beni estranei alla comunione - confrontandoli con gli altri interessi rilevanti nella specie - allo scopo di compiere la scelta più appropriata. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito la quale, assegnando ad uno dei condividenti un lotto corrispondente al valore della quota, ai sensi dell'art. 727 cod. civ., aveva respinto la richiesta dello stesso di vedersi assegnata, invece, la porzione di terreno confinante con un altro immobile di sua proprietà esclusiva, sicché la sentenza aveva in tal modo determinato l'interclusione di quest'ultimo fabbricato).

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21319 del 15/10/2010