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divisione - divisione giudiziale - operazioni - operazioni davanti al notaio - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22390 del 22/10/2009

Delega ad un notaio per la vendita di un immobile ritenuto indivisibile - Obbligo di avviso ai condividenti e ai creditori intervenuti, con cinque giorni di anticipo, ai sensi dell'art. 790 cod. proc. civ. - Tardività - Impossibilità di partecipare alla vendita all'incanto - Conseguenze - Nullità delle operazioni relative alla vendita - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22390 del 22/10/2009

Nel giudizio di divisione, ove il giudice istruttore deleghi un notaio per l'espletamento delle operazioni (nella specie, vendita di un immobile ritenuto indivisibile) ai sensi dell'art. 790 cod. proc. civ., questi ha l'obbligo di dare avviso, almeno cinque giorni prima, ai condividenti e ai creditori intervenuti, del luogo, giorno e ora di inizio delle operazioni; la tardività di tale avviso, traducendosi in irregolarità procedurale che impedisce la partecipazione alla vendita all'incanto, determina la nullità di tutte le operazioni divisionali inerenti alla vendita stessa.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22390 del 22/10/2009