Codice di procedura civile Libro Quarto: dei procedimenti speciali titolo I dei procedimenti sommari capo I: del procedimento di ingiunzione - 645. (opposizione)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 645. (Opposizione)
1. L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all'art. 638. Contemporaneamente l'ufficiale giudiziario deve notificare avviso dell'opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull'originale del decreto.
2. In seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito. (1) L'anticipazione di cui all'articolo 163-bis, terzo comma, deve essere disposta fissando udienza per la comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire. (2)
modifiche - note
COMMENTI
1) Le parole: "; ma i termini di comparizione sono ridotti a metà" sono state soppresse dalla L. 29 dicembre 2011, n. 218 (G.U. n. 4 del 5-1-2012 ).
2) Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. n. 63, relativo alla G.U. 20/08/2013, n. 194):
a) all'articolo 645, secondo comma, e' aggiunto il seguente periodo: "L'anticipazione di cui all'articolo 163-bis, terzo comma, deve essere disposta fissando udienza per la comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire";
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati, a norma dell'articolo 643, ultimo comma, del codice di procedura civile, successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.
la giurisprudenza
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