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Sola declinatoria di competenza territoriale ad opera del giudice dell'opposizione – Cass. n. 1121/2022

Procedimento civile – riassunzione - Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione – competenza - Opposizione a decreto ingiuntivo - Sola declinatoria di competenza territoriale ad opera del giudice dell'opposizione - Conseguenze - Riassunzione della causa - Chiamata del terzo non richiesta in precedenza - Ammissibilità - Fondamento.

 

La sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza territoriale non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice "ad quem" non è più una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio. In tale giudizio riassunto è, pertanto, ammissibile l'istanza di autorizzazione alla chiamata del terzo, seppur non avanzata in precedenza, potendo la riassunzione cumulare in sé anche la funzione introduttiva di un nuovo giudizio e non traducendosi ciò in una violazione del contraddittorio, in quanto il chiamato non resta assoggettato alle preclusioni e alle decadenze eventualmente già maturate nella precedente fase del giudizio.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1121 del 14/01/2022 (Rv. 663541 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_050, Cod_Proc_Civ_art_633, Cod_Proc_Civ_art_645

 

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Cassazione

1121

2022