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Decreto ingiuntivo per la riscossione di oneri condominiali – Cass. n. 9839/2021

Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - azioni giudiziarie - Decreto ingiuntivo per la riscossione di oneri condominiali - Opposizione - Sindacabilità della nullità o annullabilità della sottostante delibera assembleare - Ammissibilità - Condizioni.

Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione; ne consegue l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente deduca solo l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento.

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 9839 del 14/04/2021 (Rv. 661084 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1123_1, Cod_Civ_art_1130_1, Cod_Proc_Civ_art_645, Cod_Civ_art_1137