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Imputazione delle spese giudiziali sulla base della soccombenza - Cass. n. 17854/2020

Spese giudiziali civili - condanna alle spese - soccombenza - Imputazione delle spese giudiziali sulla base della soccombenza - Valutazione globale dell'esito del giudizio, inclusivo della fase monitoria e di quella dell'opposizione - Necessità – Conseguenze- procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione .

Ai fini della condanna alle spese di giudizio la valutazione di soccombenza va sempre rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguìto ad opposizione ex art. 645 c.p.c., sicchè non può considerarsi soccombente il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, anche in parte minima, il proprio credito rispetto alla domanda monitoria, legittimamente subendo la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della provvisoria esecutività.

Corte di Cassazione. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17854 del 27/08/2020 (Rv. 658965 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_645, Cod_Proc_Civ_art_633, Cod_Proc_Civ_art_648, Cod_Proc_Civ_art_653

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Spese giudiziali

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2020