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Copia notificata del decreto ingiuntivo – Cass. n. 3071/2023

Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - termine - Copia notificata del decreto ingiuntivo - Omessa produzione nel giudizio - Conseguenze - Improcedibilità - Esclusione - Fondamento - Termine di decadenza ex art. 641 c.p.c. - Osservanza - Prova - Documenti prodotti dalla controparte - Idoneità.

 

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la produzione della copia notificata di tale provvedimento non è richiesta a pena di improcedibilità, stante l'inapplicabilità a tale giudizio - che non è un processo impugnatorio in senso proprio - della disciplina specifica delle impugnazioni; pertanto, l'osservanza del termine di decadenza fissato dall'art. 641 c.p.c. può essere dimostrata anche con i documenti prodotti dalla controparte o comunque acquisiti al processo.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3071 del 01/02/2023 (Rv. 666897 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_641, Cod_Proc_Civ_art_645, Cod_Proc_Civ_art_347


Corte

Cassazione

3071

2023