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Revoca del decreto ingiuntivo – Cass. n. 26397/2022

Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - Revoca del decreto ingiuntivo - Effetti del provvedimento - Esclusione - Pagamento delle somme oggetto d'ingiunzione e correttezza della decisione sull'opposizione - Irrilevanza - Conseguenze - Fattispecie.

 

In caso di revoca del decreto ingiuntivo all'esito del giudizio di opposizione, se la revoca non è oggetto di impugnazione, il decreto ingiuntivo resta privo di effetti e non acquisisce autorità di giudicato, e ciò anche nel caso in cui tale decisione non sia corretta e sia intervenuto il pagamento della somma oggetto di ingiunzione. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso con cui era dedotto, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la violazione del giudicato esterno che il ricorrente sosteneva essere costituito da un precedente decreto ingiuntivo opposto, in una fattispecie in cui all'esito di un giudizio di opposizione il giudice, aveva dichiarato "improcedibile" l'opposizione per tardività, condannando la parte opponente al pagamento delle spese di lite, e, al contempo, revocato il decreto ingiuntivo, in ragione dell'avvenuto pagamento ad opera dell'opponente delle somme oggetto di ingiunzione).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 26397 del 07/09/2022 (Rv. 665652 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_653, Cod_Proc_Civ_art_645

 

Corte

Cassazione

26397

2022