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Procedimento civile - notificazione - a mezzo posta – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 15374 del 13/06/2018

Esistenza e tempestività - Determinazione - Criteri - Avviso di ricevimento - Rilevanza esclusiva - Fattispecie.

Al fine di stabilire l'esistenza e la tempestività della notificazione di un atto eseguita a mezzo posta, inclusa l'ipotesi in cui l'atto sia stato depositato presso l'ufficio postale per assenza del destinatario e sia stata spedita la lettera raccomandata contenente l'avviso di tentata notificazione, occorre fare riferimento esclusivamente ai dati risultanti dall'avviso di ricevimento, essendo soltanto tale documento idoneo a fornire la prova dell'esecuzione della notificazione, della data in cui è avvenuta e della persona cui il plico è stato consegnato. (Nella fattispecie, la S.C. ha ribadito che, ai sensi dell'art. 8, comma 4, l. n. 890 del 1982, la notificazione si perfeziona decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata, risultante appunto dall'avviso di ricevimento, restando irrilevanti sia la data di eventuale ritiro del plico, se successiva alla scadenza di tale termine, sia la data in cui l'ufficiale postale abbia annotato sul plico la compiuta giacenza).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 15374 del 13/06/2018