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Domanda riconvenzionale di competenza di Sezione specializzata – Cass. n, 8693/2022

Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - competenza - Regolamento di competenza - Opposizione a decreto ingiuntivo - Competenza funzionale ed inderogabile dell'ufficio che lo ha emesso - Domanda riconvenzionale di competenza di Sezione specializzata Imprese di altro tribunale - Conseguenze.

 

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza funzionale del giudice che ha emesso il provvedimento è inderogabile ed immodificabile, anche per ragioni di connessione. Ne deriva che il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo, in caso sia proposta domanda riconvenzionale di competenza della sezione specializzata delle imprese di altro tribunale, è tenuto a separare le due cause, rimettendo quella relativa a quest'ultima domanda dinanzi al tribunale competente, ferma restando nel prosieguo l’eventuale applicazione delle disposizioni in tema di sospensione dei processi.

 

Corte Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8693 del 17/03/2022 (Rv. 664502 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_039, Cod_Proc_Civ_art_040, Cod_Proc_Civ_art_645

 

Corte

Cassazione

8693

2022