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Opposizione a decreto ingiuntivo - onorari

Avvocato - onorari - procedimento di liquidazione – ingiunzione  – opposizione - opposizione a decreto ingiuntivo - applicazione, da parte del giudice, del rito sommario ordinario ex art. 702 bis c.p.c.- erronea dichiarazione di inammissibilità - mezzo di impugnazione - appello - fondamento - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 24515 del 05/10/2018

>>> Il provvedimento con cui è decisa l'opposizione a decreto ingiuntivo riguardante onorari di avvocato che sia stata introdotta ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., seguendo il rito sommario ordinario codicistico e non quello speciale di cui all'art. 14d.lgs. n. 150 del 2011, deve essere impugnato con l'appello, secondo il regime previsto dall'art. 702 quater c.p.c., trovando applicazione il principio di apparenza. (Nella specie, il giudice di primo grado, utilizzando il rito sommario ordinario ex art. 702 bis c.p.c., aveva dichiarato inammissibile l'opposizione perché non introdotta con le forme del rito ordinario; la S.C., pur ritenendo erronea la ricostruzione normativa del giudice "a quo", ha dichiarato inammissibile il ricorso contro tale ordinanza poiché, alla luce del principio di apparenza, avrebbe dovuto essere proposto appello come stabilito dall'art.702 quater c.p.c.).

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 24515 del 05/10/2018