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Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo - Dichiarazione di fallimento – Cass. n. 23474/2020

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività' fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo - Dichiarazione di fallimento dell'ingiunto in pendenza del giudizio di opposizione - Opponibilità alla curatela del decreto - Esclusione - Fondamento.

Nel caso in cui la dichiarazione di fallimento del debitore sopravvenga nelle more dell’opposizione da lui proposta contro il decreto ingiuntivo, il curatore non è tenuto a riassumere il giudizio, poiché il provvedimento monitorio, quand'anche provvisoriamente esecutivo, non è equiparabile ad una sentenza non ancora passata in giudicato, che viene emessa nel contraddittorio delle parti, ed è, come tale, totalmente privo di efficacia nei confronti del fallimento, al pari dell’ipoteca giudiziaria iscritta a ragione della sua provvisoria esecutività.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23474 del 27/10/2020 (Rv. 659536 - 01)

Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_005, Dlgs_14_2019_art_151, Dlgs_14_2019_art_204, Cod_Proc_Civ_art_641, Cod_Proc_Civ_art_642, Cod_Proc_Civ_art_645, Cod_Proc_Civ_art_653, Cod_Proc_Civ_art_655

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cassazione

23474

2020