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Decreto ingiuntivo in materia di competenza della sezione specializzata agraria – Cass. n. 4667/2023

Competenza civile - regolamento di competenza - in genere - Decreto ingiuntivo in materia di competenza della sezione specializzata agraria - Incompetenza funzionale del giudice del monitorio - Opposizione - Ricorso depositato nel termine ma notificato oltre lo stesso - Sentenza d'appello che dichiara l'incompetenza funzionale e revoca il decreto ingiuntivo - Rimedi - Regolamento di competenza - Ragioni - Conversione del ricorso per cassazione in istanza di regolamento - Condizioni.

 

In tema di decreto ingiuntivo emesso in materie di competenza della sezione specializzata agraria, qualora l'opponente eccepisca l'incompetenza funzionale del giudice del procedimento monitorio, la pronuncia che decide soltanto sulla questione di competenza e sulle spese può essere impugnata esclusivamente col regolamento necessario ex art. 42 c.p.c., unico mezzo di impugnazione idoneo ad ottenere una diversa statuizione, non già col ricorso per cassazione (da ritenersi, quindi, inammissibile, salva la conversione in regolamento, se è in concreto rispettato il termine ex art. 47 c.p.c.).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 4667 del 15/02/2023 (Rv. 666748 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_047, Cod_Proc_Civ_art_645

 

Corte

Cassazione

4667

2023