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Contenuto del conto - Estratto di saldaconto – Cass. 14357/2019

Valore probatorio - Limitazione al procedimento monitorio - Rilevanza indiziaria nei procedimenti ordinari - Fattispecie disciplinata dalla legge bancaria n. 141 del 1938.

L'art. 102 della legge 7 marzo 1938, n. 141 limita il valore probatorio dell'estratto di saldaconto (costituente documento diverso dagli estratti conto veri e propri) al procedimento monitorio, mentre nel successivo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo siffatto documento può assumere rilievo solo come documento indiziario, la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi ugualmente significativi.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 14357 del 27/05/2019 (Rv. 654199 - 01)

Riferimenti normativi: 

Cod. Civ. art. 1832 – Approvazione del conto

Cod. Proc. Civ. art. 116 – Valutazione delle prove

Cod. Proc. Civ. art. 633 – Condizioni di ammissibilità

Cod. Proc. Civ. art. 645 – Opposizione

corte

cassazione

14357

2019