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Notifica dell'opposizione a soggetto diverso dal ricorrente in sede monitoria – Cass. Ord. 15946/2019

Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - Notifica dell'opposizione a soggetto diverso dal ricorrente in sede monitoria - Nullità - Sanabilità.

Nell'opposizione a decreto ingiuntivo, legittimato passivo è esclusivamente il beneficiario dell'ingiunzione, sicché, ove la citazione in opposizione venga proposta e notificata nei confronti di un soggetto diverso da quello a favore del quale il decreto ingiuntivo sia stato pronunciato, si determina la nullità della stessa ex artt. 163 n. 2 e 645 n. 1 c.p.c., salvo che, nel caso di giudizi iniziati dopo il 30 aprile 1995, rispetto ai quali trova applicazione l'art. 164, comma 3, c.p.c., nel testo novellato dall'art. 90 della l. n. 353 del 1990, il ricorrente in sede monitoria, non provveda a costituirsi in giudizio, sanando "ex tunc" il vizio di nullità e, con essa, la correlata inammissibilità dell'opposizione per decorrenza dei relativi termini di proposizione.

Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 15946 del 13/06/2019 (Rv. 654227 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_163, Cod_Proc_Civ_art_164_3, Cod_Proc_Civ_art_645