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Opposizione a decreto ingiuntivo – Cass. n. 9633/2022

Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - in genere - Opposizione a decreto ingiuntivo - Domanda riconvenzionale dell'opposto - Ammissibilità - Limite della "reconventio reconventionis" - Insussistenza - Condizioni - Ragioni.

 

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c..

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 9633 del 24/03/2022 (Rv. 664369 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_183, Cod_Proc_Civ_art_633, Cod_Proc_Civ_art_645, Cod_Proc_Civ_art_167

 

Corte

Cassazione

9633

2022