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392. (Riassunzione della causa)

Art. 392. (1) (riassunzione della causa)

0 Codice di procedura civile

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Documenti collegati:

Cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilita') - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 26357 del 29/09/2025 (Rv. 676679-01)
Giudizio di rinvio - Notificazione del ricorso in riassunzione eseguita impersonalmente agli eredi - Nullità - Costituzione del de cuius nel giudizio di legittimità - Irrilevanza - Fattispecie. In tema di giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione, la notificazione dell'atto di riassunzione, dovendo essere eseguita alla parte personalmente, ai sensi degli artt. 137 e ss. c.p.c. richiamati dall'art. 392, comma 2, c.p.c., è nulla ove effettuata impersonalmente agli eredi nell'ultimo domicilio del de cuius, anche se questi era costituito nel giudizio di legittimità. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 26357 del 29/09/2025 (Rv. 676679-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_170, Cod_Proc_Civ_art_392 …...
Cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 16915 del 24/06/2025 (Rv. 675016 - 02)
Cassazione della sentenza per motivi di merito - Natura del giudizio di rinvio - Fase del giudizio originario - Sussistenza - Poteri del giudice del rinvio - Limiti. Il giudizio di rinvio, quando la Suprema Corte cassa una sentenza per motivi di merito, non dà vita ad un nuovo ed ulteriore procedimento, rappresentando solo una fase di quello originario, da ritenersi unico ed unitario, e l'atto di riassunzione non opera come nuova impugnazione, ma quale mero impulso processuale necessario per la prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata; ne consegue che al giudice del rinvio non è consentito riesaminare, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, i presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato dalla Corte, né procedere all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza rescindente, poiché tutte le questioni relative a presupposti necessari e logicamente inderogabili della pronuncia espressa in diritto devono ritenersi implicitamente accertati in via definitiva nella pregressa fase di merito. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 16915 del 24/06/2025 (Rv. 675016 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_383, Cod_Proc_Civ_art_384, Cod_Proc_Civ_art_392, Cod_Proc_Civ_art_393, Cod_Proc_Civ_art_394 …...
Cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16124 del 16/06/2025 (Rv. 674995 - 01)
Procedimento - riassunzione - termine - Giudizio di rinvio - Termine per la riassunzione - Termine trimestrale ex art. 392 c.p.c. come modificato dall'art. 46, comma 21, della l.n. 69 del 2009 - Ambito applicativo. In tema di giudizio di rinvio, la modifica dell'art. 392 c.p.c., introdotta dall'art. 46, comma 21, della l. n. 69 del 2009, che ha sostituito il termine trimestrale per la riassunzione della causa all'originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16124 del 16/06/2025 (Rv. 674995 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_392 …...
Estinzione del processo - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 132 del 05/01/2025 (Rv. 673495-01)
Giudizio di rinvio - procedimento - estinzione del processo - Sentenza d'appello riformatrice d'una pronuncia non definitiva di primo grado - Ricorso per Cassazione - Sospensione del procedimento di primo grado ex art. 129-bis disp. att. c.p.c.- Mancata riassunzione di tale procedimento nel termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza che accoglie il ricorso - Estinzione del giudizio di rinvio tempestivamente instaurato - Esclusione. Qualora, proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che abbia riformato una pronuncia non definitiva, il procedimento di primo grado sia stato sospeso ex art. 129-bis disp. att. c.p.c., la mancata riassunzione di esso, nel prescritto termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza che accoglie il ricorso, non spiega effetti estintivi sul giudizio di rinvio, che sia stato tempestivamente instaurato a norma dell'art. 392 c.p.c.. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 132 del 05/01/2025 (Rv. 673495-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_307, Cod_Proc_Civ_art_310, Cod_Proc_Civ_art_392, Cod_Proc_Civ_art_393, Cod_Proc_Civ_art_129_2 …...
Giudizi disciplinari - Pronuncia del Consiglio Nazionale Forense - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 30886 del 03/12/2024 (Rv. 672859-01)
Cassazione con rinvio - Riassunzione del giudizio - Disciplina applicabile - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie. A seguito della cassazione con rinvio della decisione resa dal Consiglio Nazionale Forense, la riassunzione del giudizio avanti a quest'ultimo organo deve avvenire su impulso di parte, ai sensi dell'art. 393 c.p.c., con la conseguenza che un'eventuale riassunzione disposta d'ufficio dal medesimo Consiglio non impedisce l'estinzione del processo, secondo i principi civilistici e dispositivi che regolano questa materia, mentre in contrario non possono trarsi argomenti dall'entrata in vigore della legge n. 247 del 2012, il cui art. 59 fissa i principi che regolano il procedimento disciplinare nelle diverse fasi che si succedono dalla formulazione del capo di incolpazione al deposito della motivazione del provvedimento adottato, nonché alle relative notifiche. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la decisione di inammissibilità emessa dal Consiglio Nazionale Forense rispetto all'impugnazione proposta dal legale che, in precedenza, aveva omesso di riassumere il giudizio dopo la cassazione con rinvio della decisione del medesimo Consiglio seguita dalla delibera dell'ordine di appartenenza di radiazione). Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 30886 del 03/12/2024 (Rv. 672859-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_392, Cod_Proc_Civ_art_393 …...
Cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - danni e restituzioni in dipendenza della sentenza cassata - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 12365 del 07/05/2024 (Rv. 671453-01)
Giudizio per le restituzioni ex art. 389 c.p.c. - Giudizio di rinvio - Differenze - Domanda riconvenzionale attinente al merito della causa - Esclusione - Fattispecie in tema di giudizio per le restituzioni promosso dopo la mancata riassunzione di quello del rinvio. Il giudizio previsto dall'art. 389 c.p.c. soddisfa l'esigenza dell'interessato di conseguire, al più presto, la restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla pronuncia della decisione poi annullata; ne deriva che l'oggetto di tale giudizio è esclusivamente rivolto ad ottenere effetti restitutori o ripristinatori, a differenza del giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c., che ha invece ad oggetto la definitiva statuizione dei rapporti di dare e avere tra le parti. (Nella specie, relativa ad un giudizio per le restituzioni promosso dopo la mancata riassunzione di quello di rinvio, la S.C. ha confermato la statuizione di merito di inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dai convenuti con l'azione restitutoria). Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 12365 del 07/05/2024 (Rv. 671453-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_389, Cod_Proc_Civ_art_392, Cod_Civ_art_2033 …...
Estinzione del processo - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio -procedimento - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 10337 del 17/04/2024 (Rv. 670898-01)
Accertamento del credito nell’an e nel quantum - Cassazione per erronea applicazione del criterio legale di determinazione del quantum - Estinzione del giudizio - Mancata riassunzione - Conseguenze - Giudicato sulla parte di quantum non travolta dalla cassazione - Sussistenza - Fattispecie. In caso di cassazione con rinvio, per erronea applicazione del criterio legale di determinazione del "quantum" del diritto accertato dalla sentenza impugnata, e di successiva estinzione del giudizio per mancata riassunzione, ai sensi dell'art. 310, comma 2, c.p.c. resta efficace il giudicato di merito formatosi non solo sull'"an" del diritto, ma anche sulla parte del "quantum" non travolta dall'annullamento della sentenza di merito. (Nella specie, in relazione ad una opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la restituzione di somme corrisposte in esecuzione di una sentenza di condanna al risarcimento del danno per tardiva attuazione delle direttive comunitarie in tema di retribuzione dei medici specializzandi, pronunciata in un giudizio estintosi in ragione della mancata riassunzione a seguito della cassazione con rinvio di tale pronuncia, la S.C. ha riconosciuto il giudicato nell'accertamento della spettanza del diritto nei limiti quantitativi di cui all'art. 11 della l. n. 370 del 1999, residuati alla intervenuta cassazione della pronuncia d'appello). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 10337 del 17/04/2024 (Rv. 670898-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_310, Cod_Proc_Civ_art_383, Cod_Proc_Civ_art_392, Cod_Proc_Civ_art_393, Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_384 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 27409 del 26/09/2023 (Rv. 669091 - 01)
Giudizio di rinvio - danni e restituzioni in dipendenza della sentenza cassata - Domanda di restituzione e giudizio di rinvio - Reciproca autonomia - Sussistenza - Eccezione. Il giudizio di rinvio e quello per le restituzioni ex art. 389 c.p.c. sono autonomi e possono essere instaurati separatamente, fermo restando che, ove il giudice del rinvio si sia pronunciato nel senso della conferma della sentenza cassata, prima che giunga a decisione la causa sulle restituzioni, il giudice di quest'ultima può omettere la pronuncia di accoglimento della domanda restitutoria o risarcitoria, essendo stato nuovamente posto in essere il titolo giustificativo del corrispondente spostamento patrimoniale. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 27409 del 26/09/2023 (Rv. 669091 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_383, Cod_Proc_Civ_art_389, Cod_Proc_Civ_art_392 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26970 del 21/09/2023 (Rv. 668761 - 02)
Giudizio di rinvio - procedimento - Causa non riassunta dinanzi al giudice del rinvio - Art. 393 c.p.c. - Giudizio diverso introdotto in data anteriore tra le stesse parti e con il medesimo oggetto - Efficacia vincolante della pronuncia della Corte di cassazione - Sussistenza - Proposizione di domande o eccezioni nuove nel diverso giudizio - Ammissibilità. Quando, a seguito della cassazione di una sentenza, la causa non sia stata riassunta dinanzi al giudice del rinvio, la pronuncia della Corte di cassazione conserva efficacia vincolante anche nel diverso processo introdotto in data anteriore, a condizione che esso riguardi le medesime parti e il medesimo oggetto, senza tuttavia che tale efficacia precluda alle parti di formulare domande o eccezioni nuove rispetto a quelle del giudizio estinto, non operando in tal caso la preclusione stabilita dall'art. 394, comma 3, c.p.c. con riguardo al procedimento in sede di rinvio. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26970 del 21/09/2023 (Rv. 668761 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_392, Cod_Proc_Civ_art_393, Cod_Proc_Civ_art_394 …...
Giudizio civile e penale (rapporto) - art. 622 c.p.p. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24954 del 21/08/2023 (Rv. 668794 - 01)
Rinvio innanzi alla corte d'appello civile a seguito di annullamento disposto dalla S.C. in sede penale ai soli effetti civili - Effetti - Piena "translatio" - Conseguenze - Nuove deduzioni istruttorie - Ammissibilità - Proposizione - Modalità. A seguito della "translatio iudicii" determinatasi in conseguenza del rinvio ex art. 622 c.p.p. al giudice civile competente per valore in grado d'appello, la parte civile che abbia modificato la domanda ai fini della prospettazione degli elementi costitutivi dell'illecito civile può indicare i conseguenti mezzi di prova e le produzioni documentali nella citazione in riassunzione ovvero, qualora la riassunzione sia eseguita dalla controparte, nella comparsa di costituzione da depositarsi entro venti giorni prima dell'udienza di trattazione, mentre il convenuto può indicare la prova contraria, nel primo caso, nella suddetta comparsa di costituzione o, nel secondo, entro l'udienza di trattazione. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24954 del 21/08/2023 (Rv. 668794 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Proc_Civ_art_394, Cod_Proc_Civ_art_347, Cod_Proc_Civ_art_166, Cod_Proc_Civ_art_392, Cod_Proc_Civ_art_183 …...
Spese giudiziali civili - di cassazione Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 17134 del 15/06/2023 (Rv. 668269 - 01)
Giudizio di rinvio - giudizio civile e penale (rapporto) - azione civile - esercizio in sede penale - Annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili - Rinvio in sede civile - Potere del giudice civile di provvedere sulle spese del giudizio penale - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Applicazione del principio della soccombenza all'esito globale del processo. In materia di spese processuali, nel caso di annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili da parte della Cassazione, con rinvio in sede civile, sussiste il potere del giudice del rinvio di provvedere sulle spese, non solo del giudizio di rinvio e di quello di legittimità, ma dell'intero processo, anche se svolto in sede penale, posto che egli conclude il giudizio sulle statuizioni civili che era stato iniziato davanti ai giudici penali e che è proseguito davanti a quello civile dopo l'annullamento in Cassazione, dovendo trovare applicazione il principio di soccombenza all'esito globale del processo. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 17134 del 15/06/2023 (Rv. 668269 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_392 …...
Obbligo di citare in giudizio le società derivanti dalla scissione – Cass. n. 5287/2023
Procedimento civile - successione nel processo - a titolo particolare nel diritto controverso - impugnazioni civili - in genere - Successione nel processo ex art. 111 c.p.c. - Giudizio di rinvio - Prosecuzione nei confronti del successore a titolo particolare e dell'originario dante causa quale litisconsorte necessario - Necessità - Scissione del dante causa in due società - Obbligo di citare in giudizio le società derivanti dalla scissione - Sussistenza - Obbligo del giudice - Rilevabilità in cassazione del difetto di integrità del contraddittorio.   Nel caso in cui, in pendenza del giudizio d'appello, si verifichi un fenomeno riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 111 c.p.c., non emerso né in tale fase, né nella fase di legittimità, il successivo giudizio di rinvio deve necessariamente proseguire tanto nei confronti del preteso successore a titolo particolare, quanto della parte originaria, quale litisconsorte "ex lege", e, in caso di scissione di quest'ultima, anche nei confronti delle società derivanti dalla scissione, quali successori a titolo universale della società scissa ex artt. 2506 e ss. c.c., sicché, in caso di mancata riassunzione del processo ex art. 392 c.p.c. nei confronti delle predette parti, il giudice è tenuto a ordinare l'integrazione del contraddittorio, potendo il difetto di integrità del contraddittorio essere rilevato, anche d'ufficio, in sede di legittimità. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 5287 del 20/02/2023 (Rv. 667050 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2506, Cod_Proc_Civ_art_111, Cod_Proc_Civ_art_392   Corte Cassazione 5287 2023 …...
Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo – Cass. n. 4277/2023
Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - esecuzione forzata - titolo esecutivo - Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo - Sentenza di rigetto dell'opposizione - Cassazione con rinvio - Natura di titolo esecutivo del decreto ingiuntivo - Permanenza - Fattispecie.   La natura di titolo esecutivo del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo permane anche in caso di cassazione con rinvio della sentenza di rigetto dell'opposizione, fino all'eventuale revoca dello stesso da parte del giudice del rinvio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva statuito che l'azione esecutiva era stata legittimamente condotta dal creditore procedente, dapprima in forza di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e, dopo la cassazione della pronuncia di rigetto della relativa opposizione, dalla statuizione condannatoria sostitutiva conseguente alla revoca del decreto ingiuntivo stesso da parte del giudice del rinvio). Corte di Cassazione, Sez. 4 - , Sentenza n. 4277 del 10/02/2023 (Rv. 666807 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_393, Cod_Proc_Civ_art_642, Cod_Proc_Civ_art_653, Cod_Proc_Civ_art_648, Cod_Proc_Civ_art_645, Cod_Proc_Civ_art_392   Corte Cassazione 4277 2023 …...
Annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili – Cass. n. 30496/2022
Giudizio civile e penale (rapporto) - azione civile - esercizio in sede penale - Annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili - Giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. - Accertamento della responsabilità - Criteri - Fondamento.   Nell'ipotesi di cassazione della sentenza penale di assoluzione ai soli effetti civili, il giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. è deputato all'accertamento dell'illecito civile quale fattispecie autonoma da quella penale, in ragione della necessità di rispettare il diritto alla presunzione di non colpevolezza (declinato dalla giurisprudenza della Corte EDU e da quella della Corte di giustizia dell'Unione europea come diritto della persona a non essere presentata come colpevole nelle decisioni successive a quella penale che la abbia prosciolta), sicché in esso trovano applicazione le regole processuali e probatorie e i criteri di giudizio propri del processo civile, restando precluso l'accertamento, in via incidentale, della responsabilità penale del convenuto. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30496 del 18/10/2022 (Rv. 666267 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_392, Cod_Civ_art_2043   Corte Cassazione 30496 2022 …...
Ricorso in riassunzione nel giudizio di rinvio – Cass. n. 24372/2022
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - procedimento - in genere - Ricorso in riassunzione nel giudizio di rinvio - Forma telematica - Necessità - Esclusione - Fondamento.   Il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della sentenza di secondo grado può essere introdotto in forma cartacea e non telematica, non avendo il relativo atto natura endoprocessuale, atteso che il giudizio di rinvio per motivi di merito integra una nuova ed autonoma fase, che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad una precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti. Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 24372 del 05/08/2022 (Rv. 665499 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_392, Cod_Proc_Civ_art_393, Cod_Proc_Civ_art_338   Corte Cassazione 24372 2022 …...
Sentenza di condanna penale di primo grado – Cass. n. 16169/2022
Giudizio civile e penale (rapporto) - Giudizio di rinvio innanzi alla corte d'appello civile a seguito di annullamento disposto dalla S.C. in sede penale ai soli effetti civili - Effetti - Piena "translatio" - Conseguenze - Sentenza di condanna penale di primo grado - Efficacia nel giudizio civile di rinvio - Esclusione - Fondamento.   Nel caso in cui la Cassazione penale, a seguito di ricorso proposto dalla parte civile ai sensi dell'art. 576 c.p.p., annulli la sentenza d'appello che, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, abbia assolto l'imputato, il giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. costituisce fase del tutto nuova ed autonoma, funzionale all'emanazione di una sentenza che non si sostituisce ad alcuna precedente pronuncia, sicché nessuna efficacia può spiegare, nello stesso, la sentenza penale di condanna di primo grado, insuscettibile di reviviscenza a seguito dell'annullamento con rinvio della sentenza assolutoria d'appello. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16169 del 19/05/2022 (Rv. 665055 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Proc_Civ_art_392   Corte Cassazione 16169 2022 …...
Giudizio di rinvio nel procedimento per equa riparazione – Cass. n. 13272/2022
Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - processo equo - termine ragionevole - procedimento civile - iscrizione a ruolo - Riassunzione della causa, ex art. 392 c.p.c. - Giudizio di rinvio nel procedimento per equa riparazione - Natura di autonoma e ulteriore fase del giudizio originario - Conseguenze - Nuova iscrizione a ruolo - Necessità - Nota di iscrizione a ruolo - Esclusione - Fondamento.   In tema di riassunzione della causa ex art. 392 c.p.c., il giudizio di rinvio nell'ambito di un procedimento per equa riparazione, in quanto configurabile come autonoma ed ulteriore fase del giudizio originario, necessita di una nuova iscrizione a ruolo, costituita da un atto mediante il quale il cancelliere attesta la pendenza di un determinato procedimento presso l'ufficio giudiziario, ma non anche della nota di iscrizione a ruolo ex artt. 71 e 72 disp.att. c.p.c., stante la sua soggezione all'art. 392, comma 2, c.p.c., non essendo tale atto di parte richiesto nei giudizi introdotti con ricorso, nei quali il rapporto attore-giudice si instaura già con l'iniziale deposito dello stesso. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 13272 del 28/04/2022 (Rv. 664619 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_392, Cod_Proc_Civ_art_168, Cod_Proc_Civ_art_071, Cod_Proc_Civ_art_072   Corte Cassazione 13272 2022 …...
Forma dell'atto di riassunzione del giudizio di rinvio – Cass. n. 12668/2022
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - opposizione allo stato passivo - in genere - Opposizione allo stato passivo - Giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. - Forma dell'atto introduttivo - Ricorso - Utilizzo della citazione - Fungibilità - Condizioni.   In tema di opposizione allo stato passivo, la forma dell'atto di riassunzione del giudizio di rinvio è il ricorso, ma la riassunzione è tempestiva ove avvenga mediante atto di citazione depositato in cancelleria entro il termine trimestrale previsto dall'art. 392 c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 12668 del 20/04/2022 (Rv. 664758 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_392   Corte Cassazione 12668 2022 …...
Annullamento della sentenza penale di assoluzione con rinvio – Cass. n. 8997/2022
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - giudice di rinvio - poteri - giudizio civile e penale (rapporto) - azione civile - esercizio in sede penale - Annullamento della sentenza penale di assoluzione con rinvio ex art. 622 c.p.p., previa derubricazione del reato da consumato a tentato - Giudizio di rinvio innanzi alla corte d'appello civile - Sindacato sulla diversa qualificazione giuridica operata dalla Corte - Ammissibilità - Esclusione - Obbligo di rinnovazione delle prove - Esclusione - Ragioni.   In tema di rapporti tra processo penale e processo civile, ove la Corte di cassazione penale, pronunciandosi sul ricorso della parte civile avverso la sentenza di assoluzione dell'imputato da un reato consumato, ne rilevi la prescrizione e, previa riqualificazione dello stesso alla stregua di reato tentato, rinvii il procedimento, ai sensi dell'art. 622 c.p.p., al giudice civile competente per valore in grado d'appello, quest'ultimo è vincolato da tale qualificazione del fatto ai fini della valutazione della sussistenza dell'illecito civile, non potendo statuire sulla legittimità del "dictum" della Corte di cassazione. non essendo, peraltro, configurabile sia configurabile un obbligo per la stessa Corte di segnalare previamente alle parti l'intenzione di procedere alla suddetta riqualificazione - in conformità all'art. 111, comma 2, Cost. e all'art. 6 CEDU, secondo l'interpretazione della giurisprudenza della Corte EDU nella sentenza 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia -, né l'obbligo, per il giudice del rinvio, di rinnovare l'istruttoria, trattandosi di una riqualificazione "in melius", ai soli fini civili, del medesimo fatto contestato. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8997 del 21/03/2022 (Rv. 664579 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_392   Corte Cassazione 8997 2022 …...
Annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili – Cass. n. 8997/2022
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - giudice di rinvio - poteri - giudizio civile e penale (rapporto) - azione civile - esercizio in sede penale - Annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili - Giudizio di rinvio innanzi alla corte d'appello civile - Piena "translatio" - Conseguenze - Rivalutazione della responsabilità del danneggiante - Violazione dell'art. 6 § 2 CEDU - Esclusione - Ragioni.   Qualora la Corte di cassazione annulli la sentenza penale di assoluzione ai soli effetti civili, con rinvio ex art. 622 c.p.p. al giudice civile competente per valore in grado d'appello, e quest'ultimo accerti la responsabilità dell'agente, non è configurabile una violazione dell'art. 6 § 2 CEDU con riguardo al "secondo aspetto della presunzione di innocenza" considerato dalla Corte EDU nella sentenza 20 ottobre 2020, Pasquini c. Repubblica di San Marino, in quanto con il predetto rinvio si determina una piena "translatio" del giudizio sulla domanda civile, con la conseguenza che il giudice civile del rinvio deve procedere ad una autonoma valutazione delle prove raccolte nel processo penale al fine di valutare la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo dell'illecito civile, secondo i criteri di accertamento civilistici. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8997 del 21/03/2022 (Rv. 664579 - 03) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_392   Corte Cassazione 8997 2022 …...
Istanza di trattazione del giudizio dichiarato interrotto – Cass. n. 8627/2022
Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - in genere - Processo tributario - Istanza di trattazione del giudizio dichiarato interrotto - Sospensione straordinaria dei termini ex art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018 - Applicabilità - Esclusione.   In tema di giudizio tributario, la sospensione legale del termine "di riassunzione”, disposta per le controversie definibili dall' art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, riguarda il termine per la "riassunzione della causa davanti al giudice del rinvio", di cui agli artt. 63 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 392 c.p.c., e non si applica al termine per la presentazione dell'istanza di trattazione necessaria per la ripresa del processo di merito, sospeso o interrotto, di cui agli artt. 43 e 45 del d.lgs. n. 546 del 1992. Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 8627 del 16/03/2022 (Rv. 664267 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_392      Corte Cassazione 8627 2022 …...
Giudizio di rinvio innanzi alla corte d'appello civile – Cass. n. 7474/2022
Giudizio civile e penale (rapporto) - in genere - Giudizio di rinvio innanzi alla corte d'appello civile a seguito di annullamento disposto dalla S.C. in sede penale ai soli effetti civili - Effetti - Piena "translatio" - Conseguenze - Possibilità di formulare nuove conclusioni e di emendare la domanda - Limiti - Fattispecie.   La decisione della Corte di cassazione ex art. 622 c.p.p. determina una sostanziale "translatio iudicii" dinanzi al giudice civile, sicché la Corte di appello cui sia rimesso il procedimento deve applicare le regole processuali e sostanziali proprie del giudizio civile, con conseguente legittimità della modificazione della domanda sia pure con il limite delle preclusioni fissato dall'art. 183 c.p.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della Corte territoriale che aveva rigettato la domanda di risarcimento danni, in ragione della ritenuta insussistenza del reato di cui all'art. 640 bis c.p. finalizzato alla percezione di aiuti comunitari, mentre invece avrebbe dovuto considerare che il "petitum" sostanziale, così come prospettato in sede di rinvio, era riconducibile alla richiesta in restituzione delle somme indebitamente percepite). Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7474 del 08/03/2022 (Rv. 664524 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_392, Cod_Proc_Civ_art_183   Corte Cassazione 7474 2022 …...
Notifica del ricorso in riassunzione non eseguita alla parte personalmente – Cass. n. 605/2022
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilità) - Notifica del ricorso in riassunzione non eseguita alla parte personalmente - Nullità - Ordine di rinnovazione - Ammissibilità - Prosecuzione del giudizio nonostante la nullità - Deduzione della questione in cassazione - Nuovo rinvio della causa - Obbligatorietà - Decorso del termine perentorio ex art. 393 c.p.c. nelle precorse fasi processuali - Irrilevanza.   La riassunzione del giudizio davanti al giudice del rinvio, con notificazione eseguita presso il domiciliatario o al difensore costituito nelle fasi di merito, anziché alla parte personalmente, è nulla ma non inesistente, stante la possibilità di ricollegare tali soggetti a precedenti designazioni della stessa parte. Pertanto, in applicazione dell'art. 291 c.p.c., il giudice del rinvio non potrà dichiarare, in tale ipotesi, l'estinzione del processo, ma dovrà ordinare la rinnovazione della notificazione, salvo che la parte intimata si sia costituita, così sanando la nullità. Qualora, nonostante l'invalidità, il giudizio sia proseguito, davanti alla Corte di Cassazione a cui la relativa questione venga dedotta, dovrà essere dichiarata la nullità e cassata la sentenza impugnata con rinvio, anche se nelle more delle precorse fasi processuali sia decorso il termine perentorio ex art. 393 c.p.c., potendo la nullità essere sanata con effetto retroattivo dalla riassunzione della causa dinanzi al giudice del rinvio, ritualmente eseguita dall'una o dall'altra parte, con le forme prescritte dall'art. 392, comma 2, c.p.c.. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 605 del 11/01/2022 (Rv. 663539 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_291, Cod_Proc_Civ_art_392, Cod_Proc_Civ_art_393   Corte Cassazione 605 2022 …...
Riassunzione dell'opposizione esecutiva davanti al giudice del rinvio – Cass. n. 38323/2021
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - procedimento - riassunzione - in genere - Riassunzione dell'opposizione esecutiva davanti al giudice del rinvio - Forma - Coincidenza col rito della controversia - Necessità - Modalità di introduzione della fase endoesecutiva dell'opposizione - Irrilevanza - Ragioni - Irritualità dell'atto di riassunzione - Conseguenze.   L'atto di riassunzione dei giudizi di opposizione esecutiva (sia che si tratti di opposizione all'esecuzione, sia che si tratti di opposizione agli atti esecutivi o di opposizione di terzo all'esecuzione, rispettivamente proposte ai sensi degli artt. 615, 617 e 619 c.p.c.) davanti al giudice del rinvio, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., deve avvenire nella medesima forma (citazione o ricorso) nella quale deve avvenire l'instaurazione del giudizio di merito della relativa opposizione a cognizione piena, ai sensi degli artt. 616, 618 e 618 bis c.p.c., non potendo certamente ritenersi che possa o debba avere nuovamente luogo la fase sommaria del giudizio, per la quale è prevista l'introduzione con ricorso; di conseguenza, se il giudizio di merito dell'opposizione a cognizione piena debba avvenire con atto di citazione, in ragione dell'applicabilità del rito ordinario di cognizione, nella stessa forma dovrà avvenire la sua riassunzione a seguito di cassazione con rinvio della decisione di merito e, se la suddetta riassunzione avvenga erroneamente con ricorso anziché con atto di citazione, essa potrà ritenersi tempestiva, secondo le regole generali, solo nel caso in cui la notificazione del ricorso sia effettuata entro il termine perentorio previsto dall'art. 392, comma 1, c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 38323 del 03/12/2021 (Rv. 663432 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_392, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_616, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_618, Cod_Proc_Civ_art_618 bis, Cod_Proc_Civ_art_619   Corte Cassazione 38323 2021 …...
Apertura di una nuova ed autonoma fase di giudizio – Cass. n. 15143/2021
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - procedimento - Rinvio in senso proprio - Apertura di una nuova ed autonoma fase di giudizio - Fondamento - Conseguenze - Pronuncia di natura integralmente rescissoria. Il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce - come desumibile dall'art. 393 c p.c., a mente del quale alla mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia, salvi gli effetti della sentenza della Corte di cassazione ed eventualmente l'effetto della cosa giudicata acquisito dalle pronunce emanate nel corso del giudizio - la prosecuzione della pregressa fase di merito, né è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado; esso integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 15143 del 31/05/2021 (Rv. 661405 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_392, Cod_Proc_Civ_art_393, Cod_Proc_Civ_art_338 …...
Apertura (dichiarazione) di fallimento – Cass. n. 8980/2021
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - Giudizio di reclamo ex art. 18 l.fall.- Giudizio di rinvio - Rito camerale - Applicabilità - Fondamento. Il giudizio di reclamo ex art. 181. fall. deve essere tempestivamente riassunto, dinanzi al giudice del rinvio, con ricorso e non con citazione, rimanendo assoggettato alle regole del rito camerale disciplinanti l'originario procedimento di cui esso rappresenta una fase ulteriore. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8980 del 31/03/2021 (Rv. 660923 - 01) Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_051, Dlgs_14_2019_art_053, Cod_Proc_Civ_art_392 …...
Effetto preclusivo della sentenza di cassazione – Cass. n. 6832/2021
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - Effetto preclusivo della sentenza di cassazione - Limiti - Fattispecie. La declaratoria di inammissibilità di taluni motivi di ricorso per cassazione, pur accolto per altri, preclude la disamina delle ragioni poste a fondamento dei primi nel successivo giudizio di rinvio, che, pur dotato di autonomia, non integra un nuovo procedimento ma una fase ulteriore di quello originario. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui era stata dedotta l'omessa pronuncia del giudice del rinvio su pretesi vizi della sentenza di merito che erano stati già denunciati con alcuni dei motivi del ricorso che aveva condotto alla sua cassazione, ma sanzionati con una pronuncia di inammissibilità). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 6832 del 11/03/2021 (Rv. 660909 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_392, Cod_Proc_Civ_art_393, Cod_Proc_Civ_art_394 …...
Morte della parte anteriore alla notificazione ad essa dell'atto di riassunzione – Cass. n. 1469/2021
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - procedimento - Procedimento civile - Giudizio di rinvio - Morte della parte anteriore alla notificazione ad essa dell'atto di riassunzione - Interruzione "ipso iure" del processo - Esclusione - Proroga del termine per riassumere - Sussistenza - Fondamento. Nell'ipotesi di morte della parte sopraggiunta prima della notificazione ad essa dell'atto di riassunzione dinanzi al giudice di rinvio, trova applicazione il disposto di cui all'art. 328, comma 3, c.p.c., a mente del quale ove, decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, si sia verificato taluno degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c., il termine per l'impugnazione è prorogato per tutte le parti di sei mesi dal giorno dell'evento; non trova invece applicazione il meccanismo dell'interruzione del processo, di cui all'art. 299 c.p.c., presupponendo tale norma una situazione di vera e propria pendenza del giudizio, caratterizzata dalla notifica dell'atto introduttivo, e non apparendo conforme al principio della ragionevole durata del processo un arresto del procedimento che si attui poco dopo la pronuncia della sentenza di cassazione, quando la parte dispone ancora di un ampio lasso di tempo per riassumere il giudizio. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 1469 del 25/01/2021 Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_299, Cod_Proc_Civ_art_328, Cod_Proc_Civ_art_392 corte cassazione 1469 2021 …...
Nuovo procedimento dopo l'annullamento con rinvio – Cass. n. 1542/2021
Procedimento civile - giudice - ricusazione e astensione - Giudizio di cassazione - Nuovo procedimento dopo l'annullamento con rinvio - Collegio composto da magistrati che abbiano partecipato al precedente giudizio conclusosi con la sentenza di annullamento - Ricusazione ex art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c. - Esclusione - Fondamento e portata. Il collegio che giudichi del ricorso per cassazione proposto avverso sentenza pronunciata dal giudice di rinvio può essere composto anche da magistrati che abbiano partecipato al precedente giudizio conclusosi con la sentenza di annullamento, senza che sussista alcun obbligo di astensione a loro carico ex art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c., in quanto tale partecipazione non determina alcuna compromissione dei requisiti di imparzialità e terzietà del giudice, e ciò a prescindere dalla natura del vizio che ha determinato la pronuncia di annullamento, che può consistere indifferentemente in un "error in procedendo" o in un "error in iudicando", atteso che, anche in quest'ultima ipotesi, il sindacato è esclusivamente di legalità, riguardando l'interpretazione della norma ovvero la verifica del suo ambito di applicazione, al fine della sussunzione della fattispecie concreta, come delineata dal giudice di merito, in quella astratta. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 1542 del 25/01/2021 Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_051, Cod_Proc_Civ_art_052, Cod_Proc_Civ_art_383, Cod_Proc_Civ_art_392, Cod_Proc_Civ_art_394 …...
Morte della parte anteriore alla notificazione ad essa dell'atto di riassunzione – Cass. n. 1469/2021
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - procedimento - Procedimento civile - Giudizio di rinvio - Morte della parte anteriore alla notificazione ad essa dell'atto di riassunzione - Interruzione "ipso iure" del processo - Esclusione - Proroga del termine per riassumere - Sussistenza - Fondamento. Nell'ipotesi di morte della parte sopraggiunta prima della notificazione ad essa dell'atto di riassunzione dinanzi al giudice di rinvio, trova applicazione il disposto di cui all'art. 328, comma 3, c.p.c., a mente del quale ove, decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, si sia verificato taluno degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c., il termine per l'impugnazione è prorogato per tutte le parti di sei mesi dal giorno dell'evento; non trova invece applicazione il meccanismo dell'interruzione del processo, di cui all'art. 299 c.p.c., presupponendo tale norma una situazione di vera e propria pendenza del giudizio, caratterizzata dalla notifica dell'atto introduttivo, e non apparendo conforme al principio della ragionevole durata del processo un arresto del procedimento che si attui poco dopo la pronuncia della sentenza di cassazione, quando la parte dispone ancora di un ampio lasso di tempo per riassumere il giudizio. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 1469 del 25/01/2021 Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_299, Cod_Proc_Civ_art_328, Cod_Proc_Civ_art_392 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio -procedimento - posizione processuale delle parti - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 975 del 17/01/2020 (Rv. in corso di massimazione)
Litisconsorzio processuale necessario fra le parti del giudizio di cassazione - Sussistenza - Conseguenze. In conseguenza della cassazione con rinvio, tra il giudizio rescindente e quello rescissorio deve esservi perfetta correlazione quanto al rapporto processuale, che non può costituirsi davanti al giudice di rinvio senza la partecipazione di tutti i soggetti nei cui confronti è stata emessa la pronuncia rescindente e quella cassata, configurandosi la citazione in riassunzione davanti a detto giudice non come atto di impugnazione ma quale atto di impulso processuale, in forza del quale la controversia, per il carattere ed i limiti del giudizio di rinvio, dà luogo a litisconsorzio necessario processuale fra coloro che furono parti nel processo di cassazione, senza che abbia rilievo alcuno la natura inscindibile o scindibile della causa, né l'ammissibilità di una prosecuzione solo parziale del giudizio di sede di rinvio. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 975 del 17/01/2020 (Rv. in corso di massimazione) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_392 IMPUGNAZIONI CIVILI RICORSO PER CASSAZIONE GIUDIZIO DI RINVIO     …...
Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali -processo equo - termine ragionevole – Cass. n. 975/2020
Equa riparazione per la irragionevole durata del processo - Cassazione con rinvio - Termine di proponibilità della domanda -Decorrenza - Decisione definitiva - Nozione - Sentenze di merito e di natura processuale -Differenze. CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI PROCESSO EQUO TERMINE RAGIONEVOLE In materia di equa riparazione per l'irragionevole durata del processo, la sentenza di cassazione con rinvio, sia restitutorio che prosecutorio, non può considerarsi una "decisione definitiva" agli effetti dell'art. 4 della legge n. 89 del 2001, prima che sia trascorso il termine per la riassunzione della causa di cui all'art. 392 c.p.c., tanto è vero che del protrarsi della causa in sede di rinvio deve tenersi conto, al fine del riconoscimento del diritto all'equa riparazione, nel calcolo unitario della durata del processo; questo perché l'espressione "decisione definitiva" di cui all'art. 4 della legge n. 89 del 2001, riproduce l'analoga espressione "decision interne definitive" contenuta nell'art. 35, paragrafo 1, della Convenzione CEDU, ed è rivolta a comprendere tutte indistintamente le tipologie di processo, sicché non può essere limitata alle sole sentenze di merito, ma deve intendersi riferita a qualsiasi provvedimento in conseguenza del quale il processo (o quella specifica fase di esso) debba ritenersi concluso e non più pendente; pertanto il concetto di definitività della decisione (nel giudizio civile), ove si tratti di una sentenza di merito, si identifica con il suo passaggio in giudicato, mentre, con riferimento alle sentenze meramente processuali ed in genere ai provvedimenti giurisdizionali idonei a porre formalmente termine al processo o ad impedire che dopo di esso il processo medesimo, o il relativo segmento procedimentale che lo ha concluso, possano considerarsi ancora pendenti, si correla non già alla effettiva realizzazione del diritto la cui tutela era stata invocata in quel processo, bensì allo spirare del termine per la proposizione degli appositi rimedi onde rimuoverne gli effetti, quale che ne sia la denominazione e la conseguente peculiare disciplina. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 975 del 17/01/2020 (Rv. in corso di massimazione) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_392 corte …...
Procedimento civile - riassunzione, in genere - Corte di Cassazione, Sez. L. , Sentenza n. 29623 del 14/11/2019 (Rv. 655712 - 01)
Declaratoria di competenza dell'AGO da parte della Corte di cassazione a seguito di ricorso attinente alla giurisdizione - Riassunzione - Termine - Art. 392 c.p.c. - Applicabilità. La riassunzione del processo di primo grado conseguente all'affermazione della competenza giurisdizionale dell'AGO, denegata nei gradi di merito e pronunciata dalla Corte di cassazione in seguito a ricorso ordinario per motivo attinente alla giurisdizione, va effettuata nel termine previsto, in via generale, dall'art. 392 c.p.c., secondo la misura in esso "ratione temporis" stabilita, e non nel termine di cui all'art. 367, comma 2, c.p.c., riguardante l'ipotesi di pronuncia, affermativa della giurisdizione del giudice ordinario, resa in sede di regolamento di giurisdizione, né in quello di cui all'art. 353, comma 2, c.p.c., né, infine, nei termini stabiliti dall'art. 50 c.p.c. 59, comma 2, della l. n. 69 del 2009. Corte di Cassazione, Sez. L. , Sentenza n. 29623 del 14/11/2019 (Rv. 655712 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_050, Cod_Proc_Civ_art_353, Cod_Proc_Civ_art_367, Cod_Proc_Civ_art_392 …...
Giudizio civile e penale (rapporto) - cosa giudicata penale - autorita' in altri giudizi civili o amministrativi – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 25917 del 15/10/2019 (Rv. 655376 - 02)
Giudizio di rinvio innanzi alla Corte d'appello civile a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione in sede penale ai soli effetti civili - Effetti - Piena "translatio" - Conseguenze - Valutazione degli elementi oggettivo e soggettivo in applicazione delle regole processuali e probatorie proprie del processo civile - Fattispecie. Nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. si determina una piena "translatio” del giudizio sulla domanda civile, sicché la Corte di appello civile competente per valore, cui la Cassazione in sede penale abbia rimesso il procedimento ai soli effetti civili, ai fini della valutazione dell'elemento soggettivo e oggettivo dell'illecito ex art. 2043 c.c., applica i criteri di accertamento della responsabilità civile, i quali non sono sovrapponibili ai più rigorosi canoni di valutazione penalistici, funzionali all'esercizio della potestà punitiva statale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia della corte d'appello - adita, quale giudice del rinvio, a seguito della cassazione, su ricorso delle parti civili, della sentenza di assoluzione di un medico imputato di omicidio colposo per avere prematuramente dimesso un paziente operato alla mano e deceduto per emorragia interna - che, rivalutando il fatto dal punto di vista civilistico, aveva ritenuto provata la grave negligenza del sanitario consistita nell'incompleta, imprudente e imperita valutazione del complesso quadro clinico in cui versava la vittima in quanto tossicodipendente e affetta da gravi patologie). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 25917 del 15/10/2019 (Rv. 655376 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_384, Cod_Proc_Civ_art_392, Cod_Civ_art_2043 …...
Atto di riassunzione dinanzi al giudice del rinvio – Cass. Sent. 17149/2019
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - procedimento - riassunzione - citazione - notificazione Giudizio di riassunzione - Notifica alla curatela anziché alla parte tornata "in bonis" - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Fondamento - Conseguenze. L'atto di riassunzione dinanzi al giudice del rinvio deve essere notificato personalmente al fallito tornato "in bonis", poiché la chiusura del fallimento, determinando la cessazione degli organi fallimentari e il rientro del fallito nella disponibilità del suo patrimonio, fa venir meno la legittimazione processuale del curatore. Tuttavia, la notifica eventualmente eseguita al curatore deve ritenersi nulla e non già inesistente, attesa la possibilità di ricollegare il predetto soggetto con le precedenti designazioni della parte, con la conseguenza che, in tale ipotesi, il giudice del rinvio non può dichiarare l'estinzione del giudizio ma, giusta la previsione di cui all'art. 291 c.p.c., deve ordinare la rinnovazione della notificazione, salvo che la parte intimata si sia costituita in giudizio sanando la nullità. Corte di Cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 17149 del 26/06/2019 (Rv. 654555 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_291, Cod_Proc_Civ_art_392, Cod_Proc_Civ_art_393 …...
Cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - in genere - Riassunzione ad opera di una sola delle parti - Sufficienza -
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - in genere - Riassunzione ad opera di una sola delle parti - Sufficienza - Effetti - Contumacia - Valore di rinuncia - Esclusione. L'onere della riassunzione del giudizio di rinvio non implica che vi debbano provvedere, separatamente e distintamente, tutte le parti interessate alla prosecuzione, tenuto conto del carattere non impugnatorio, ma di mero impulso, dell'atto di riassunzione e del litisconsorzio necessario processuale nel giudizio di rinvio fra le stesse parti di quello di cassazione, con la conseguenza che, una volta avvenuta la detta riassunzione ad opera di una delle parti, le altre possono ritualmente assumere le conclusioni di merito di cui all'art. 394, comma 3, c.p.c. anche mediante comparsa e pur dopo la scadenza per esse del termine annuale previsto per la medesima riassunzione. Il giudice del rinvio è, quindi, tenuto a riesaminare "ex novo" la controversia, nel rispetto del principio di diritto formulato dalla cassazione, per gli aspetti rimasti impregiudicati o non definiti nei precedenti gradi, senza che assuma rilievo l'eventuale contumacia della parte, che non implica rinuncia od abbandono delle richieste già specificamente rassegnate od acquisite. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 5741 del 27/02/2019 Cod_Proc_Civ_art_392, Cod_Proc_Civ_art_393, Cod_Proc_Civ_art_394, Cod_Proc_Civ_art_384 …...
Cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio in genere - cassazione con rinvio disposta mediante ordinanza
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - in genere - cassazione con rinvio disposta mediante ordinanza - “dies a quo” per la riassunzione ex art. 392 c.p.c. - decorrenza dalla pubblicazione del provvedimento mediante deposito in cancelleria - successiva comunicazione del provvedimento – irrilevanza - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 29204 del 13/11/2018 Il "dies a quo" del termine trimestrale per la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio, ex art. 392 c.p.c., decorre, sia che la Corte di cassazione decida con sentenza che con ordinanza, dal deposito in cancelleria del provvedimento, non potendosi attribuire alcun rilievo al tenore letterale dell'art. 392 c.p.c., in quanto non coordinato con le modifiche successivamente apportate all'art. 375 c.p.c. - che ha previsto i casi in cui la Corte di cassazione può decidere con ordinanza in camera di consiglio - in ragione della natura pienamente decisoria che caratterizza entrambi i provvedimenti, che si distinguono solo per essere assunti all'esito di diverse modalità di sviluppo dell'iter di decisione del ricorso. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 29204 del 13/11/2018 …...
“Dies a quo” per la riassunzione
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - in genere - cassazione con rinvio disposta mediante ordinanza - “dies a quo” per la riassunzione ex art. 392 c.p.c. - decorrenza dalla pubblicazione del provvedimento mediante deposito in cancelleria - successiva comunicazione del provvedimento - irrilevanza. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 29204 del 13/11/2018 >>> Il "dies a quo" del termine trimestrale per la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio, ex art. 392 c.p.c., decorre, sia che la Corte di cassazione decida con sentenza che con ordinanza, dal deposito in cancelleria del provvedimento, non potendosi attribuire alcun rilievo al tenore letterale dell'art. 392 c.p.c., in quanto non coordinato con le modifiche successivamente apportate all'art. 375 c.p.c. - che ha previsto i casi in cui la Corte di cassazione può decidere con ordinanza in camera di consiglio - in ragione della natura pienamente decisoria che caratterizza entrambi i provvedimenti, che si distinguono solo per essere assunti all'esito di diverse modalità di sviluppo dell'iter di decisione del ricorso. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 29204 del 13/11/2018 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - procedimento - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15182 del 20/06/2017
Sentenza penale di merito contenente condanna generica al risarcimento - Annullamento ai soli effetti civili da parte della cassazione - Rinvio al giudice civile d'appello - Effetti - Piena “translatio” del giudizio sulla domanda civile - Conseguenze - Liquidazione del danno - Ammissibilità - Fondamento. Nell’ipotesi di annullamento, ai soli effetti civili, da parte della Corte di cassazione, della sentenza penale contenente condanna generica al risarcimento del danno, si determina una piena “translatio” del giudizio sulla domanda civile al giudice civile competente per valore in grado di appello, il quale può procedere alla liquidazione del danno anche nel caso di mancata impugnazione dell’omessa pronuncia sul “quantum” ad opera della parte civile, atteso che, per effetto dell’impugnazione dell’imputato contro la pronuncia di condanna penale - la quale estende la sua efficacia a quella di condanna alle restituzioni ed al risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 574, comma 4, c.p.p. - deve escludersi che si sia formato il giudicato interno sull’azione civile, sicché questa viene sottoposta alla cognizione del giudice del rinvio nella sua integrità, senza possibilità di scissione della decisione sull’ “an” da quella sul “quantum”. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15182 del 20/06/2017   …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - procedimento - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10009 del 20/04/2017
Giudizio di rinvio - Nuova ed autonoma fase di giudizio - Natura integralmente rescissoria - Configurabilità - Conseguenze - Contumacia - Irrilevanza. Il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della decisione di appello per motivi di merito costituisce una nuova ed autonoma fase del processo di natura rescissoria, destinata a concludersi con una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, statuisce per la prima volta sulle domande delle parti e non necessita di alcun impulso ulteriore da parte dell’originario appellante, la cui contumacia in quella sede, una volta riassunto il procedimento ad opera dell’interessato, non determina l’improseguibilità dell’appello, né il passaggio in giudicato delle sentenza di primo grado. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10009 del 20/04/2017   …...
Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - notificazioni - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , S
Notifica dell'appello - Applicabilità dell'art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992 e non dell'art. 330 c.p.c. - Notifica al difensore costituito ma non domiciliatario - Nullità - Conseguenze del rilevo in sede di legittimità. In tema di contenzioso tributario, la notifica dell’appello, cui si applica l’art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992, avente carattere di specialità rispetto all’art. 330 c.p.c., va effettuata, in assenza di elezione di domicilio, nella residenza dichiarata dal contribuente, sicchè è nulla (e non inesistente) ove eseguita presso il procuratore costituito in primo grado ma non domiciliatario. Tale nullità, ove non sanata dalla costituzione del convenuto e rilevata solo in sede di legittimità, comporta la cassazione della sentenza con rinvio ad altro giudice di pari grado, dinanzi al quale, essendo ormai l'impugnazione pervenuta a conoscenza dell'appellato, è sufficiente la riassunzione della causa nelle forme di cui all'art. 392 c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 4233 del 17/02/2017   …...
Procedimento civile - interruzione del processo - morte del procuratore - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 4242 del 17/02/2017
Cassazione con rinvio - Decesso del difensore durante la pendenza del termine per la riassunzione - Interruzione del processo - Esclusione – Mancata riassunzione entro tale termine - Estinzione del processo - Giudicato sulla relativa pronuncia. La morte del difensore che aveva rappresentato la parte nel giudizio di cassazione, intervenuta dopo la pubblicazione della sentenza che ha cassato con rinvio la decisione impugnata, non determina l'interruzione del processo, che deve essere riassunto nel termine di un anno, previsto dall'art. 392 c.p.c., nella formulazione applicabile “ratione temporis”, pena l'estinzione del giudizio e la formazione del giudicato, atteso che l'ampiezza di tale termine, che consente alle parti di informarsi ed attivarsi diligentemente, esclude la possibile lesione del diritto di difesa. Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 4242 del 17/02/2017   …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 2 , Sentenza n. 3883 del 14/02/2017
Giudizio di rinvio – Atto di riassunzione – Contenuto – Ragioni. L'atto di riassunzione del procedimento dinanzi al giudice del rinvio deve soltanto esplicitare la volontà di ottenere la pronuncia di merito favorevole, atteso che l'accertamento fattuale derivante dalla sentenza di cassazione riguarda i poteri del giudice di rinvio, non la domanda giudiziale, che si forma e si definisce esclusivamente nel giudizio di primo grado, e che in sede di rinvio non sono ammissibili domande nuove (già precluse in appello), mentre sono consentite - e dunque non imposte “quoad validitatem” relativamente all'atto di riassunzione - le sole conclusioni diverse eventualmente necessitate dalla sentenza di cassazione (art. 394, comma 3, c.p.c.). Corte di Cassazione, Sez. 2 , Sentenza n. 3883 del 14/02/2017   …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - procedimento - riassunzione - in genere – Corte di Cassazione Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 20166 del 07/10/2016
Riassunzione - Natura - Nullità - Sanatoria - Fondamento - Limiti - Efficacia "ex nunc". In tema di contenzioso tributario, nel giudizio di rinvio, ai sensi degli artt. 63 del d.lgs. n. 546 del 1992, 125 disp. att. c.p.c., 392 e 394 c.p.c., l'atto di riassunzione non opera come nuova impugnazione, ma quale mero impulso processuale volto a riattivare la prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata, ricollocando le parti nella posizione che già avevano, sicché le sue carenze possono sicuramente essere colmate grazie all'istituto della sanatoria, sia pure con effetto "ex nunc". Corte di Cassazione Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 20166 del 07/10/2016   …...
Procedimento civile - giudice - ricusazione e astensione - in genere – Sez. 3, Ordinanza n. 14655 del 18/07/2016
Giudizio di cassazione - Nuovo procedimento dopo l'annullamento con rinvio - Ricusazione dell'estensore di tale decisione ex art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c. - Esclusione - Fondamento e portata. Il collegio che giudichi del ricorso per cassazione proposto avverso sentenza pronunciata dal giudice di rinvio può essere composto anche da magistrati che abbiano partecipato al precedente giudizio conclusosi con la sentenza di annullamento, senza che sussista alcun obbligo di astensione a loro carico ex art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c., in quanto tale partecipazione non determina alcuna compromissione dei requisiti di imparzialità e terzietà del giudice, e ciò a prescindere dalla natura del vizio che ha determinato la pronuncia di annullamento, che può consistere indifferentemente in un "error in procedendo" o in un "error in iudicando", atteso che, anche in quest'ultima ipotesi, il sindacato è esclusivamente di legalità, riguardando l'interpretazione della norma ovvero la verifica del suo ambito di applicazione, al fine della sussunzione della fattispecie concreta, come delineata dal giudice di merito, in quella astratta. Sez. 3, Ordinanza n. 14655 del 18/07/2016   …...
impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 11844 del 09/06/2016
Cassazione con rinvio al giudice di primo ed unico grado - Rinvio cd. prosecutorio - Sentenza - Ricorribilità per cassazione - Necessità - Modifica, nelle more, del regime di impugnazione della decisione cassata - Nell'ipotesi di cassazione con rinvio innanzi al giudice di primo ed unico grado, la sentenza del giudice di rinvio (salvo il caso di rinvio cd. restitutorio) è impugnabile in via ordinaria solo con ricorso per cassazione, senza che rilevi l'intervenuta modifica, sopravvenuta nelle more, del regime di impugnabilità della decisione cassata, atteso che il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur dotato di autonomia, non dà luogo ad un nuovo procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 11844 del 09/06/2016   …...
impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - procedimento - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10282 del 12/05/2014
Omessa partecipazione, nel giudizio di appello, del terzo litisconsorte processuale ex art. 107 cod. proc. civ. - Nullità della sentenza - Cassazione con rinvio - Mancata integrazione del contraddittorio in sede di rinvio - Applicabilità dell'art. 393 cod. proc. civ. - Esclusione - Inammissibilità dell'impugnazione. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10282 del 12/05/2014 Nel giudizio di rinvio, successivo alla cassazione della sentenza di appello per violazione del litisconsorzio necessario di natura processuale, determinato dalla chiamata del terzo "iussu iudicis" in primo grado, l'omessa integrazione del contraddittorio comporta l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 331, secondo comma, cod. proc. civ., non trovando applicazione l'art. 393 cod. proc. civ., che riguarda esclusivamente la mancata riassunzione del giudizio di rinvio nel termine perentorio di cui all'art. 392 cod. proc. civ. ovvero il verificarsi di una nuova causa di estinzione del medesimo giudizio di rinvio. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10282 del 12/05/2014   …...
Tributi (in generale) - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento – Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8715 del 15/04/2014
Rimessione in termini - Applicabilità - Ambito operativo - Fattispecie. L'istituto della rimessione in termini, previsto dall'art. 184 bis cod. proc. civ. (utilizzabile "ratione temporis", abrogato dall'art. 46 della legge 18 giugno 2009, n.69, e sostituito dalla norma generale di cui all'art. 153, secondo comma, del medesimo codice), è senz'altro applicabile anche al rito tributario, alla luce dei principi costituzionali che vi presiedono, non meno che di quanto attengano al rito civile, e nell'ottica della tutela delle garanzie difensive e dell'attuazione del giusto processo, operando sia con riferimento alle decadenze relative ai poteri processuali "interni" al giudizio, sia a quelle correlate alle facoltà esterne e strumentali al processo, quali l'impugnazione dei provvedimenti sostanziali che sono oggetto delle tutele processuali concesse. (Così statuendo, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva invece ritenuto che la natura perentoria del termine previsto dalla legge per l'impugnazione esimesse dal considerare nel merito la fondatezza dell'istanza di rimessione in termini proposta dalla parte odierna ricorrente al fine di asseverare la non imputabilità della decadenza). Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8715 del 15/04/2014   …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.24148 del 25/10/2013
Giudizio di cassazione - Nuovo procedimento di cassazione dopo l'annullamento con rinvio - Composizione del collegio. Qualora una sentenza pronunciata dal giudice di rinvio formi oggetto di un nuovo ricorso per cassazione, il collegio può essere composto anche con magistrati che abbiano partecipato al precedente giudizio conclusosi con la sentenza di annullamento, ciò non determinando alcuna compromissione dei requisiti di imparzialità e terzietà del giudice. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.24148 del 25/10/2013   …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 16689 del 03/07/2013
Riassunzione ad opera di una sola delle parti - Sufficienza - Mancata attivazione - Conseguenze - Estinzione del giudizio - Nel processo tributario - Definitività dell'avviso di accertamento. Nel giudizio tributario, a norma dell'art. 392 cod. proc. civ., alla riassunzione della causa avanti al giudice di rinvio può provvedere disgiuntamente ciascuna delle parti, configurandosi essa non come atto di impugnazione, ma come attività di impulso processuale, che coinvolge gli stessi soggetti che sono stati parte nel giudizio di legittimità; ne consegue che, ove nessuna delle parti si sia attivata per la riassunzione, il processo si estingue, determinando, con riguardo al giudizio tributario, la definitività dell'avviso di accertamento, che ne costituiva l'oggetto. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 16689 del 03/07/2013   …...
Prescrizione civile - termine - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 23813 del 21/12/2012
Mancata o tardiva riassunzione del giudizio di rinvio - Domanda di risarcimento del danno - Cassazione della sola parte della sentenza concernente il calcolo di interessi e rivalutazione e rigetto del motivo relativo all' "an" - Giudicato sulla spettanza degli accessori risarcitori - Conseguenze - Prescrizione - Decorrenza - Dal passaggio in giudicato della sentenza sull' "an debeatur" - Configurabilità - Sussistenza. Nel caso di estinzione del giudizio di rinvio per mancata o tardiva riassunzione, ove si sia formato il giudicato di merito, in ordine all' "an debeatur", sulla domanda di condanna al risarcimento dei danni, quale conseguenza, nella specie, del rigetto del motivo di ricorso per cassazione riguardante la spettanza di interessi e rivalutazione e dell'accoglimento della sola censura riguardante il calcolo degli stessi, rimane fermo l'effetto interruttivo della prescrizione del credito del danneggiato e la stessa, ai sensi dell'art. 2943, secondo comma, cod. civ., decorre soltanto dal momento del passaggio in giudicato della sentenza contenente l'accertamento dell'obbligo risarcitorio. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 23813 del 21/12/2012   …...
Risarcimento del danno - condanna generica - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 23813 del 21/12/2012
Giudizio di rinvio - Mancata o tardiva riassunzione della causa - Conseguenze - Domanda di risarcimento del danno - Cassazione della sola parte della sentenza concernente il calcolo di interessi e rivalutazione e rigetto del motivo relativo all' "an" - Giudicato sulla spettanza degli accessori risarcitori - Configurabilità - Efficacia nel giudizio di rinvio - Sussistenza - Fondamento. Nel caso di estinzione del giudizio di rinvio per mancata o tardiva riassunzione e di successiva instaurazione di un nuovo processo mediante riproposizione della domanda, conserva efficacia, ai sensi dell'art. 310, secondo comma, cod. proc. civ., il giudicato di merito che si sia formato, in ordine all' "an debeatur", sulla domanda di condanna al risarcimento dei danni, quale conseguenza, nella specie, del rigetto del motivo di ricorso per cassazione riguardante la spettanza di interessi e rivalutazione e dell'accoglimento della sola censura riguardante il calcolo degli stessi, caratterizzandosi il giudizio di rinvio come fase rescissoria, il cui "thema decidendum" rimane fissato dalla sentenza rescindente della Corte di cassazione. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 23813 del 21/12/2012   …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - procedimento - prove - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.3186 del 01/03/2012
Giudizio di rinvio - Necessità di nuovi accertamenti di fatto - Possibilità per il giudice di rinvio di rigettare per tardività le relative richieste istruttorie - Esclusione. Il giudice del rinvio, al quale la S.C. abbia demandato il compito di procedere ad ulteriori accertamenti di fatto, non può sottrarvisi adducendo la tardività delle relative istanze istruttorie. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.3186 del 01/03/2012   …...
Termini processuali – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza interlocutoria n. 12515 del 08/06/2011
Mutamento di giurisprudenza di legittimità sulle regole processuali - Conseguenze - Rimessione in termine - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie. Il diritto alla rimessione in termini, nell'ipotesi di mutamento di giurisprudenza ad opera della Corte di Cassazione, relativo ad un'interpretazione precedentemente consolidata riguardante norme processuali relative al giudizio di legittimità, non può essere riconosciuto quando il ricorso sia proposto dopo tre mesi dalla pronuncia modificativa del precedente orientamento salvo che, come nella specie, non riguardi l'impugnazione di un provvedimento emesso dal giudice di merito in sede di rinvio, giacché in tal caso, la procedura seguita si è conformata integralmente al precedente indirizzo interpretativo, con conseguente giustificabile incertezza circa l'applicabilità o meno ad un procedimento non definito di un orientamento "medio tempore" mutato. (Fattispecie relativa ad impugnazione del provvedimento di rigetto di opposizione proposta ex art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sulla liquidazione dei compensi ad ausiliari del giudice, emesso dal Tribunale penale in sede di rinvio a seguito di precedente annullamento disposto dalla sezione penale della Corte di cassazione). Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza interlocutoria n. 12515 del 08/06/2011   …...
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21961 del 27/10/2010
Giudizio di rinvio - Termini della controversia - Modificabilità - Esclusione - Pronuncia sul merito di pretese in precedenza avanzate - Errore materiale nell'indicazione dell'atto di vendita - Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Violazione - Esclusione - Fondamento. In sede di giudizio di rinvio, i termini oggettivi della controversia non sono più modificabili e la riassunzione è un mero atto di impulso; ne consegue che non incorre nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato il giudice di rinvio che pronunci sul merito delle pretese in precedenza avanzate dall'attore, non essendo a ciò ostativo l'errore materiale occorso, nelle conclusioni dell'atto di riassunzione, con riguardo all'indicazione degli estremi dell'atto di vendita di cui venga chiesta la nullità, correttamente individuati nella sentenza di cassazione e nei precedenti gradi di giudizio. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21961 del 27/10/2010   …...
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - ESTINZIONE DEL PROCESSO - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21255 del 14/10/2010
Estinzione del giudizio di rinvio per tardiva riassunzione - Eccezione di parte proposta tempestivamente - Successiva proposizione di eccezione di estinzione per altra causa - Rilevanza sull'ammissibilità e tempestività della prima eccezione - Esclusione. L'estinzione del processo per tardiva riassunzione davanti al giudice di rinvio, ai sensi dell'art. 307, quarto comma, cod. proc. civ. (nel testo anteriore all'entrata in vigore della legge n. 69 del 2009), deve essere eccepita prima di ogni altra difesa, requisito questo che, una volta soddisfatto, non è vanificato dalla successiva formulazione di un'ulteriore eccezione di estinzione del giudizio per altra causa sopravvenuta, a prescindere dalla precedenza che nell'esposizione delle successive difese sia data alla seconda causa di estinzione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21255 del 14/10/2010   …...
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - IN GENERE - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21255 del 14/10/2010
Riassunzione del giudizio per l'equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo - Termine di decadenza - Osservanza - Procedimento introdotto erroneamente con citazione - Condizione - Deposito in cancelleria dell'atto nel termine di decadenza - Necessità. In tema di giudizio per l'equa riparazione del danno cagionato dall'irragionevole durata del giudizio che deve essere introdotto con ricorso, anche la riassunzione in sede di rinvio va fatta nella medesima forma e, laddove sia fatta in forma di citazione anziché in quella di ricorso, il giudizio risulta tempestivamente incardinato, secondo quanto previsto dall'art. 393 cod. proc. civ., soltanto qualora l'atto sia stato altresì depositato in cancelleria entro il termine di decadenza stabilita dalla legge. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21255 del 14/10/2010   …...
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - OMESSA PRONUNCIA – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 19015 del 02/09/2010
Giudice di rinvio - Mancata decisione su questione dichiarata assorbita dalla sentenza della Corte di cassazione e ritualmente riproposta - Omessa pronuncia - Configurabilità. Incorre nel vizio di omessa pronuncia la sentenza emessa dal giudice di rinvio che non decida sulla questione che, essendo stata espressamente dichiarata assorbita dalla sentenza di cassazione, sia stata ritualmente sottoposta al suo esame. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 19015 del 02/09/2010   …...
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13824 del 09/06/2010
Opposizione agli atti esecutivi - Dichiarazione di nullità del decreto di trasferimento - Conseguenze - Azione di ripetizione del prezzo pagato dall'aggiudicatario - Ammissibilità - Fondamento - Dichiarazione di nullità a seguito di cassazione con rinvio della sentenza di rigetto dell'opposizione - Domanda di ripetizione - Ammissibilità nel giudizio di rinvio - Condizioni. In tema di espropriazione forzata, la dichiarazione di nullità del decreto di trasferimento dell'immobile pignorato, in accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi, facendo venir meno il trasferimento coattivo, e quindi la causa del prezzo pagato dall'aggiudicatario, consente a quest'ultimo, in applicazione del principio codificato dall'art. 2921, primo comma, cod. civ. per l'ipotesi di evizione, l'esercizio dell'azione di ripetizione, la quale, nel caso in cui la nullità sia dichiarata a seguito della cassazione della sentenza di merito che abbia rigettato l'opposizione, può essere proposta anche nel giudizio di rinvio, ove il processo esecutivo sia ormai chiuso, nei confronti del creditore procedente per la somma riscossa e del debitore per il residuo eventualmente attribuitogli, non essendovi alcuna ragione per onerare l'aggiudicatario dell'instaurazione di un autonomo processo di cognizione, avuto riguardo al suo incolpevole affidamento sull'intangibilità della vendita giudiziale ed alla consapevolezza da parte del creditore e del debitore che il denaro pagato non è più giustificato dallo scambio con il bene. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13824 del 09/06/2010   …...
impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - procedimento - riassunzione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7983 del 01/04/2010
Conferimento di nuova procura al difensore già nominato nel pregresso giudizio di merito - Necessità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7983 del 01/04/2010 Poiché il giudizio di rinvio costituisce la prosecuzione del giudizio di primo o di secondo grado conclusosi con la pronuncia della sentenza cassata, la parte che riassume la causa davanti al giudice di rinvio non è tenuta a conferire una nuova procura al difensore che lo ha già assistito nel pregresso giudizio di merito. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7983 del 01/04/2010   …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - procedimento - riassunzione - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7983 del 01/04/2010
Conferimento di nuova procura al difensore già nominato nel pregresso giudizio di merito - Necessità - Esclusione - Fondamento. Poiché il giudizio di rinvio costituisce la prosecuzione del giudizio di primo o di secondo grado conclusosi con la pronuncia della sentenza cassata, la parte che riassume la causa davanti al giudice di rinvio non è tenuta a conferire una nuova procura al difensore che lo ha già assistito nel pregresso giudizio di merito. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7983 del 01/04/2010   …...
Prescrizione civile - interruzione - effetti e durata - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5570 del 08/03/2010
Prescrizione - Interruzione - Effetti e durata - Estinzione del processo - Effetto interruttivo provocato dalla domanda giudiziale - Persistenza - Estinzione del processo in sede di giudizio di rinvio - Estensione dei medesimi principi. L'estinzione del processo comporta, ai sensi dell'art. 2945, terzo comma, cod. civ., il permanere dell'effetto interruttivo della prescrizione provocato dalla domanda giudiziale, dalla quale comincia a decorrere il nuovo periodo di prescrizione, restando escluso l'effetto permanente dell'interruzione previsto dal secondo comma dello stesso articolo; tale principio vale anche nel caso di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 393 cod. proc. civ., per mancata riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5570 del 08/03/2010   …...
impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - procedimento - riassunzione - citazione - forma e contenuto – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7536 del 27/03/2009
Mancato rispetto dei termini minimi a comparire - Effetti in caso di mancata costituzione del convenuto - Rilievo d'ufficio della nullità - Necessità - Conseguente fissazione di termine perentorio per la rinnovazione dell'atto di riassunzione e della relativa notificazione - Omesso adempimento della parte onerata - Effetti. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7536 del 27/03/2009 Nel caso in cui l'atto di citazione in riassunzione in sede di rinvio contenga l'indicazione di un termine a comparire più breve rispetto a quello legale, il giudice del rinvio è tenuto, in assenza di costituzione del convenuto, a rilevare d'ufficio la conseguente nullità e ad assegnare, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., all'attore in riassunzione un termine perentorio per la rinnovazione della citazione, che, se eseguita ritualmente, impedisce ogni decadenza; nell'ipotesi di mancato adempimento della parte onerata, il giudice deve procedere alla cancellazione della causa dal ruolo, alla quale consegue "ipso facto", in virtù dell'art. 307, comma terzo, cod. proc. civ., l'estinzione del processo (che non si determina, perciò, direttamente per effetto del solo rilievo della nullità dell'atto di riassunzione). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7536 del 27/03/2009   …...
notificazione - alle persone giuridiche – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.19468 del 20/09/2007
Atto di citazione in riassunzione dinanzi al giudice del rinvio - Notifica effettuata a mani proprie del legale rappresentante - Validità - Fondamento. In virtù del principio di immedesimazione organica, la notifica di un atto giudiziario nei confronti delle persone giuridiche può avvenire mediante consegna a mani del rappresentante legale, o della persona addetta alla ricezione degli atti, in applicazione del disposto di cui all'art. 138 cod. proc. civ., in forza del quale la consegna a mani proprie si considera valida ovunque sia stato reperito il destinatario, tenuto conto, del resto, che una siffatta interpretazione trova conforto nella vigente formulazione (sebbene inapplicabile "ratione temporis" nel caso di specie) dell'art. 145 cod. proc. civ. (come modificato dall'art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263) che si ispira proprio alla "ratio" del principio immedesimazione organica là dove prevede, appunto, che la notificazione "può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale". Ne consegue che l'anzidetta modalità di notificazione trova applicazione anche rispetto alla citazione in riassunzione dinanzi al giudice del rinvio, giacché l'art. 392, comma secondo, cod. proc. civ., stabilisce che tale atto va notificato "personalmente a norma degli artt. 137 e ss." cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.19468 del 20/09/2007   …...
notificazione - alle persone giuridiche – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 19468 del 20/09/2007
Atto di citazione in riassunzione dinanzi al giudice del rinvio - Notifica effettuata a mani proprie del legale rappresentante - Validità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 19468 del 20/09/2007 In virtù del principio di immedesimazione organica, la notifica di un atto giudiziario nei confronti delle persone giuridiche può avvenire mediante consegna a mani del rappresentante legale, o della persona addetta alla ricezione degli atti, in applicazione del disposto di cui all'art. 138 cod. proc. civ., in forza del quale la consegna a mani proprie si considera valida ovunque sia stato reperito il destinatario, tenuto conto, del resto, che una siffatta interpretazione trova conforto nella vigente formulazione (sebbene inapplicabile "ratione temporis" nel caso di specie) dell'art. 145 cod. proc. civ. (come modificato dall'art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263) che si ispira proprio alla "ratio" del principio immedesimazione organica là dove prevede, appunto, che la notificazione "può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale". Ne consegue che l'anzidetta modalità di notificazione trova applicazione anche rispetto alla citazione in riassunzione dinanzi al giudice del rinvio, giacché l'art. 392, comma secondo, cod. proc. civ., stabilisce che tale atto va notificato "personalmente a norma degli artt. 137 e ss." cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 19468 del 20/09/2007   …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 17457 del 09/08/2007
Rinvio al giudice civile a seguito di cassazione in sede penale ai soli effetti civili - Natura - Riconducibilità alla disciplina degli artt. 392 e ss. cod. proc. civ. - Sussistenza. Il giudizio di rinvio avanti al giudice civile designato, che abbia luogo a seguito di sentenza resa dalla Corte di cassazione in sede penale, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen. del 1989, è da considerarsi come un giudizio civile di rinvio del tutto riconducibile alla normale disciplina del giudizio di rinvio quale espressa dagli artt. 392 e ss. cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 17457 del 09/08/2007   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - luogo di notificazione - Alla parte direttamente e non al procuratore domiciliatario - Nullità della notificazione -Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 27139
Sussistenza - Ordine di rinnovazione in difetto di sanatoria - Necessità - Omissione - Inammissibilità dell'impugnazione - Esclusione - Nullità della notificazione, dal processo e della sentenza - Rilievo in sede di legittimità - Rinvio a giudice di pari grado - Riassunzione. La violazione dell'obbligo, posto dall'art. 330, primo comma, cod. proc. civ., di eseguire la notificazione dell'impugnazione alla controparte non direttamente, ma nel domicilio eletto, comporta, ai sensi dell'art. 160 cod. proc. civ., la nullità della notificazione e tale vizio, se non rilevato dal giudice d'appello - che deve ordinare la rinnovazione della notifica a norma dell'art. 291 dello stesso codice - e non sanato dalla costituzione dell'appellato, a sua volta comporta la nullità dell'intero processo e della sentenza che lo ha definito, ma non anche la inammissibilità dell'impugnazione che sia tempestivamente proposta, trattandosi di nullità attinente soltanto alla sua notificazione. Ne consegue che, ove il vizio venga rilevato in sede di legittimità, la Corte di cassazione, nel dichiarare la nullità della notifica, del processo e della sentenza, deve disporre il rinvio ad altro giudice di pari grado, dinanzi al quale, essendo l'atto d'impugnazione ormai pervenuto a conoscenza dell'appellato con conseguente superfluità di una nuova notificazione, è sufficiente effettuare la riassunzione della causa nelle forme di cui all'art. 392 cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 27139 del 19/12/2006   …...
impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - luogo di notificazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 27139 del 19/12/2006
Alla parte direttamente e non al procuratore domiciliatario - Nullità della notificazione - Sussistenza - Ordine di rinnovazione in difetto di sanatoria - Necessità - Omissione - Inammissibilità dell'impugnazione - Esclusione - Nullità della notificazione, dal processo e della sentenza - Rilievo in sede di legittimità - Rinvio a giudice di pari grado - Riassunzione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 27139 del 19/12/2006 La violazione dell'obbligo, posto dall'art. 330, primo comma, cod. proc. civ., di eseguire la notificazione dell'impugnazione alla controparte non direttamente, ma nel domicilio eletto, comporta, ai sensi dell'art. 160 cod. proc. civ., la nullità della notificazione e tale vizio, se non rilevato dal giudice d'appello - che deve ordinare la rinnovazione della notifica a norma dell'art. 291 dello stesso codice - e non sanato dalla costituzione dell'appellato, a sua volta comporta la nullità dell'intero processo e della sentenza che lo ha definito, ma non anche la inammissibilità dell'impugnazione che sia tempestivamente proposta, trattandosi di nullità attinente soltanto alla sua notificazione. Ne consegue che, ove il vizio venga rilevato in sede di legittimità, la Corte di cassazione, nel dichiarare la nullità della notifica, del processo e della sentenza, deve disporre il rinvio ad altro giudice di pari grado, dinanzi al quale, essendo l'atto d'impugnazione ormai pervenuto a conoscenza dell'appellato con conseguente superfluità di una nuova notificazione, è sufficiente effettuare la riassunzione della causa nelle forme di cui all'art. 392 cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 27139 del 19/12/2006   …...
impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - procedimento - riassunzione - citazione - forma e contenuto – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7243 del 29/03/2006
Medesimo contenuto espositivo richiesto per l'atto introduttivo del giudizio di primo grado o per l'atto di appello - Esclusione - Integrazione dell'atto di riassunzione mediante riferimento agli atti processuali precedenti - Ammissibilità. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7243 del 29/03/2006 La riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio, ai sensi dell'art. 392 cod. proc. civ., ha la funzione di riattivare il giudizio, configurandosi come meramente ripetitiva delle richieste avanzate negli atti processuali precedenti, a mezzo dei quali, pertanto, il suo contenuto può essere integrato, sicché non deve ritenersi imposta, per la validità dell'atto di riassunzione, l'adozione della medesima precisione espositiva richiesta per l'atto introduttivo del giudizio di primo grado o per l'atto di appello. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7243 del 29/03/2006   …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - procedimento - riassunzione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 14081 del 01/07/2005
Da parte di soggetto qualificantesi erede - Quale figlio del "de cuius" - Mancata specificazione della specie della successione - Omessa indicazione del modo dell'accettazione dell'eredità - Dimostrazione della relazione familiare - Prova della qualità di erede - Ai fini della legittimazione alla riassunzione - Sussistenza - Fondamento. Qualora si verifichi la morte della parte ed il processo venga riassunto da un soggetto che si qualifichi erede del "de cuius", in qualità di figlio del medesimo, dimostrando la relazione familiare, pur senza specificare di quale tipo di successione si sia trattato e senza indicare in che modo sia avvenuta l'accettazione dell'eredità, l'atto di riassunzione, in quanto proveniente da un soggetto che si deve considerare certamente chiamato all'eredità quale che sia il tipo di successione, va considerato come atto di accettazione tacita dell'eredità e, quindi, idoneo a far considerare dimostrata la legittimazione alla riassunzione (principio affermato dalla Suprema Corte in relazione a fattispecie in cui si trattava di riassunzione a seguito di cassazione con rinvio ed era stato prodotto certificato di famiglia per dimostrare la relazione parentale). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 14081 del 01/07/2005   …...
impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - procedimento - riassunzione - citazione - forma e contenuto – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8492 del 22/04/2005
Comparsa di costituzione - Integrabilità con il contenuto dell'atto d'appello - Ammissibilità. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8492 del 22/04/2005 La riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio ai sensi dell'art. 392 cod. proc. civ. ha la funzione di riattivare la prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata; ne consegue che non deve ritenersi necessario per la validità' della comparsa di costituzione della parte citata in riassunzione, che aveva proposto appello avverso la sentenza di primo grado, un contenuto ripetitivo dell'atto di appello, potendo la comparsa essere integrata a mezzo di tale atto. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8492 del 22/04/2005   …...

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