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Tributi (in generale) - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento – Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8715 del 15/04/2014

Rimessione in termini - Applicabilità - Ambito operativo - Fattispecie.

L'istituto della rimessione in termini, previsto dall'art. 184 bis cod. proc. civ. (utilizzabile "ratione temporis", abrogato dall'art. 46 della legge 18 giugno 2009, n.69, e sostituito dalla norma generale di cui all'art. 153, secondo comma, del medesimo codice), è senz'altro applicabile anche al rito tributario, alla luce dei principi costituzionali che vi presiedono, non meno che di quanto attengano al rito civile, e nell'ottica della tutela delle garanzie difensive e dell'attuazione del giusto processo, operando sia con riferimento alle decadenze relative ai poteri processuali "interni" al giudizio, sia a quelle correlate alle facoltà esterne e strumentali al processo, quali l'impugnazione dei provvedimenti sostanziali che sono oggetto delle tutele processuali concesse. (Così statuendo, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva invece ritenuto che la natura perentoria del termine previsto dalla legge per l'impugnazione esimesse dal considerare nel merito la fondatezza dell'istanza di rimessione in termini proposta dalla parte odierna ricorrente al fine di asseverare la non imputabilità della decadenza).

Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8715 del 15/04/2014