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Istanza di trattazione del giudizio dichiarato interrotto – Cass. n. 8627/2022

Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - in genere - Processo tributario - Istanza di trattazione del giudizio dichiarato interrotto - Sospensione straordinaria dei termini ex art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018 - Applicabilità - Esclusione.

 

In tema di giudizio tributario, la sospensione legale del termine "di riassunzione”, disposta per le controversie definibili dall' art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, riguarda il termine per la "riassunzione della causa davanti al giudice del rinvio", di cui agli artt. 63 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 392 c.p.c., e non si applica al termine per la presentazione dell'istanza di trattazione necessaria per la ripresa del processo di merito, sospeso o interrotto, di cui agli artt. 43 e 45 del d.lgs. n. 546 del 1992.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 8627 del 16/03/2022 (Rv. 664267 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_392   

 

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Cassazione

8627

2022