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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26970 del 21/09/2023 (Rv. 668761 - 02)

Giudizio di rinvio - procedimento - Causa non riassunta dinanzi al giudice del rinvio - Art. 393 c.p.c. - Giudizio diverso introdotto in data anteriore tra le stesse parti e con il medesimo oggetto - Efficacia vincolante della pronuncia della Corte di cassazione - Sussistenza - Proposizione di domande o eccezioni nuove nel diverso giudizio - Ammissibilità.

Quando, a seguito della cassazione di una sentenza, la causa non sia stata riassunta dinanzi al giudice del rinvio, la pronuncia della Corte di cassazione conserva efficacia vincolante anche nel diverso processo introdotto in data anteriore, a condizione che esso riguardi le medesime parti e il medesimo oggetto, senza tuttavia che tale efficacia precluda alle parti di formulare domande o eccezioni nuove rispetto a quelle del giudizio estinto, non operando in tal caso la preclusione stabilita dall'art. 394, comma 3, c.p.c. con riguardo al procedimento in sede di rinvio.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26970 del 21/09/2023 (Rv. 668761 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_392, Cod_Proc_Civ_art_393, Cod_Proc_Civ_art_394