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impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - procedimento - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10282 del 12/05/2014

Omessa partecipazione, nel giudizio di appello, del terzo litisconsorte processuale ex art. 107 cod. proc. civ. - Nullità della sentenza - Cassazione con rinvio - Mancata integrazione del contraddittorio in sede di rinvio - Applicabilità dell'art. 393 cod. proc. civ. - Esclusione - Inammissibilità dell'impugnazione. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10282 del 12/05/2014

Nel giudizio di rinvio, successivo alla cassazione della sentenza di appello per violazione del litisconsorzio necessario di natura processuale, determinato dalla chiamata del terzo "iussu iudicis" in primo grado, l'omessa integrazione del contraddittorio comporta l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 331, secondo comma, cod. proc. civ., non trovando applicazione l'art. 393 cod. proc. civ., che riguarda esclusivamente la mancata riassunzione del giudizio di rinvio nel termine perentorio di cui all'art. 392 cod. proc. civ. ovvero il verificarsi di una nuova causa di estinzione del medesimo giudizio di rinvio.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10282 del 12/05/2014