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Termini processuali – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza interlocutoria n. 12515 del 08/06/2011

Mutamento di giurisprudenza di legittimità sulle regole processuali - Conseguenze - Rimessione in termine - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.

Il diritto alla rimessione in termini, nell'ipotesi di mutamento di giurisprudenza ad opera della Corte di Cassazione, relativo ad un'interpretazione precedentemente consolidata riguardante norme processuali relative al giudizio di legittimità, non può essere riconosciuto quando il ricorso sia proposto dopo tre mesi dalla pronuncia modificativa del precedente orientamento salvo che, come nella specie, non riguardi l'impugnazione di un provvedimento emesso dal giudice di merito in sede di rinvio, giacché in tal caso, la procedura seguita si è conformata integralmente al precedente indirizzo interpretativo, con conseguente giustificabile incertezza circa l'applicabilità o meno ad un procedimento non definito di un orientamento "medio tempore" mutato. (Fattispecie relativa ad impugnazione del provvedimento di rigetto di opposizione proposta ex art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sulla liquidazione dei compensi ad ausiliari del giudice, emesso dal Tribunale penale in sede di rinvio a seguito di precedente annullamento disposto dalla sezione penale della Corte di cassazione).

Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza interlocutoria n. 12515 del 08/06/2011