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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 17457 del 09/08/2007

Rinvio al giudice civile a seguito di cassazione in sede penale ai soli effetti civili - Natura - Riconducibilità alla disciplina degli artt. 392 e ss. cod. proc. civ. - Sussistenza.

Il giudizio di rinvio avanti al giudice civile designato, che abbia luogo a seguito di sentenza resa dalla Corte di cassazione in sede penale, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen. del 1989, è da considerarsi come un giudizio civile di rinvio del tutto riconducibile alla normale disciplina del giudizio di rinvio quale espressa dagli artt. 392 e ss. cod. proc. civ.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 17457 del 09/08/2007