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Giudizio civile e penale (rapporto) - cosa giudicata penale - autorita' in altri giudizi civili o amministrativi – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 25917 del 15/10/2019 (Rv. 655376 - 02)

Giudizio di rinvio innanzi alla Corte d'appello civile a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione in sede penale ai soli effetti civili - Effetti - Piena "translatio" - Conseguenze - Valutazione degli elementi oggettivo e soggettivo in applicazione delle regole processuali e probatorie proprie del processo civile - Fattispecie.

Nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. si determina una piena "translatio” del giudizio sulla domanda civile, sicché la Corte di appello civile competente per valore, cui la Cassazione in sede penale abbia rimesso il procedimento ai soli effetti civili, ai fini della valutazione dell'elemento soggettivo e oggettivo dell'illecito ex art. 2043 c.c., applica i criteri di accertamento della responsabilità civile, i quali non sono sovrapponibili ai più rigorosi canoni di valutazione penalistici, funzionali all'esercizio della potestà punitiva statale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia della corte d'appello - adita, quale giudice del rinvio, a seguito della cassazione, su ricorso delle parti civili, della sentenza di assoluzione di un medico imputato di omicidio colposo per avere prematuramente dimesso un paziente operato alla mano e deceduto per emorragia interna - che, rivalutando il fatto dal punto di vista civilistico, aveva ritenuto provata la grave negligenza del sanitario consistita nell'incompleta, imprudente e imperita valutazione del complesso quadro clinico in cui versava la vittima in quanto tossicodipendente e affetta da gravi patologie).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 25917 del 15/10/2019 (Rv. 655376 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_384, Cod_Proc_Civ_art_392, Cod_Civ_art_2043