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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - procedimento - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10009 del 20/04/2017

Giudizio di rinvio - Nuova ed autonoma fase di giudizio - Natura integralmente rescissoria - Configurabilità - Conseguenze - Contumacia - Irrilevanza.

Il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della decisione di appello per motivi di merito costituisce una nuova ed autonoma fase del processo di natura rescissoria, destinata a concludersi con una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, statuisce per la prima volta sulle domande delle parti e non necessita di alcun impulso ulteriore da parte dell’originario appellante, la cui contumacia in quella sede, una volta riassunto il procedimento ad opera dell’interessato, non determina l’improseguibilità dell’appello, né il passaggio in giudicato delle sentenza di primo grado.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10009 del 20/04/2017