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Sentenza di condanna penale di primo grado – Cass. n. 16169/2022

Giudizio civile e penale (rapporto) - Giudizio di rinvio innanzi alla corte d'appello civile a seguito di annullamento disposto dalla S.C. in sede penale ai soli effetti civili - Effetti - Piena "translatio" - Conseguenze - Sentenza di condanna penale di primo grado - Efficacia nel giudizio civile di rinvio - Esclusione - Fondamento.

 

Nel caso in cui la Cassazione penale, a seguito di ricorso proposto dalla parte civile ai sensi dell'art. 576 c.p.p., annulli la sentenza d'appello che, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, abbia assolto l'imputato, il giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. costituisce fase del tutto nuova ed autonoma, funzionale all'emanazione di una sentenza che non si sostituisce ad alcuna precedente pronuncia, sicché nessuna efficacia può spiegare, nello stesso, la sentenza penale di condanna di primo grado, insuscettibile di reviviscenza a seguito dell'annullamento con rinvio della sentenza assolutoria d'appello.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16169 del 19/05/2022 (Rv. 665055 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Proc_Civ_art_392

 

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Cassazione

16169

2022