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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio -procedimento - posizione processuale delle parti - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 975 del 17/01/2020 (Rv. in corso di massimazione)

Litisconsorzio processuale necessario fra le parti del giudizio di cassazione - Sussistenza - Conseguenze.

In conseguenza della cassazione con rinvio, tra il giudizio rescindente e quello rescissorio deve esservi perfetta correlazione quanto al rapporto processuale, che non può costituirsi davanti al giudice di rinvio senza la partecipazione di tutti i soggetti nei cui confronti è stata emessa la pronuncia rescindente e quella cassata, configurandosi la citazione in riassunzione davanti a detto giudice non come atto di impugnazione ma quale atto di impulso processuale, in forza del quale la controversia, per il carattere ed i limiti del giudizio di rinvio, dà luogo a litisconsorzio necessario processuale fra coloro che furono parti nel processo di cassazione, senza che abbia rilievo alcuno la natura inscindibile o scindibile della causa, né l'ammissibilità di una prosecuzione solo parziale del giudizio di sede di rinvio.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 975 del 17/01/2020 (Rv. in corso di massimazione)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_392

IMPUGNAZIONI CIVILI

RICORSO PER CASSAZIONE

GIUDIZIO DI RINVIO