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Apertura di una nuova ed autonoma fase di giudizio – Cass. n. 15143/2021

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - procedimento - Rinvio in senso proprio - Apertura di una nuova ed autonoma fase di giudizio - Fondamento - Conseguenze - Pronuncia di natura integralmente rescissoria.

Il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce - come desumibile dall'art. 393 c p.c., a mente del quale alla mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia, salvi gli effetti della sentenza della Corte di cassazione ed eventualmente l'effetto della cosa giudicata acquisito dalle pronunce emanate nel corso del giudizio - la prosecuzione della pregressa fase di merito, né è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado; esso integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 15143 del 31/05/2021 (Rv. 661405 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_392, Cod_Proc_Civ_art_393, Cod_Proc_Civ_art_338