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IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - ESTINZIONE DEL PROCESSO - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21255 del 14/10/2010

Estinzione del giudizio di rinvio per tardiva riassunzione - Eccezione di parte proposta tempestivamente - Successiva proposizione di eccezione di estinzione per altra causa - Rilevanza sull'ammissibilità e tempestività della prima eccezione - Esclusione.

L'estinzione del processo per tardiva riassunzione davanti al giudice di rinvio, ai sensi dell'art. 307, quarto comma, cod. proc. civ. (nel testo anteriore all'entrata in vigore della legge n. 69 del 2009), deve essere eccepita prima di ogni altra difesa, requisito questo che, una volta soddisfatto, non è vanificato dalla successiva formulazione di un'ulteriore eccezione di estinzione del giudizio per altra causa sopravvenuta, a prescindere dalla precedenza che nell'esposizione delle successive difese sia data alla seconda causa di estinzione.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21255 del 14/10/2010