Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 18392 del 06/07/2025 (Rv. 675244 - 01)Bene appartenente al patrimonio pubblico - Domanda di accertamento della sussistenza di un contratto di locazione - Giurisdizione del g.o. - Sussistenza - Fattispecie.
Rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative all'accertamento della sussistenza di un contratto di locazione avente ad oggetto un bene appartenente al patrimonio pubblico. (Nella specie, pronunciandosi in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, la S.C. ha attribuito al g.o. la controversia relativa alla natura di bene del patrimonio disponibile comunale di un immobile occupato dalla ricorrente e alla sussistenza, in relazione allo stesso, di un rapporto ordinario di locazione assoggettato al regime di cui alla l. n. 431 del 1998).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 18392 del 06/07/2025 (Rv. 675244 - 01)
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Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 3772 del 14/02/2025 (Rv. 673587-01)Consiglio di stato - Difetto di una condizione dell'azione - Ricorso per cassazione per difetto di giurisdizione - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
La mancanza di una condizione dell'azione, quale la legittimazione ad agire, attiene ai vizi dei requisiti intrinseci alla domanda e rientra, pertanto, quale questione attinente al modo di esercizio della funzione giurisdizionale, nell'ambito dei limiti interni della giurisdizione; ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione che prospetti tale vizio sotto il diverso profilo del difetto assoluto di giurisdizione per invasione della sfera riservata al legislatore o superamento dei limiti esterni della giurisdizione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso ex art. 362 c.p.c. avverso la decisione del Consiglio di Stato che, dopo aver riconosciuto, contrariamente alla decisione di primo grado, la legittimazione ad agire della ricorrente, ha respinto nel merito la pretesa ex art. 105 c.p.a.).
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 3772 del 14/02/2025 (Rv. 673587-01)
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Giurisdizione ordinaria e amministrativa - autorizzazioni e concessioni cosap - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 35330 del 31/12/2024 (Rv. 673431-01)Controversie relative all’ammontare del canone in ragione dell’estensione della porzione di suolo pubblico occupata - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
Spettano alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. b, c.p.a., le controversie relative al canone COSAP e alla sua quantificazione in base all'estensione della porzione di suolo pubblico occupata, perché riguardano una pretesa meramente patrimoniale, che non involge atti autoritativi del Comune a tutela dell'interesse generale.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 35330 del 31/12/2024 (Rv. 673431-01)
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Attribuzioni - giurisdizionali - contenzioso contabile - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 34775 del 28/12/2024 (Rv. 673428-01)Giudizi di responsabilità - Finanziamento pubblico ottenuto sulla base di dichiarazioni non veritiere - Responsabilità contabile - Fondamento - Giurisdizione della Corte dei conti - Sussistenza - Fattispecie.
Spetta alla Corte dei conti la giurisdizione sulla domanda di risarcimento del danno erariale proposta nei confronti del percettore di un finanziamento pubblico ottenuto sulla base di dichiarazioni non veritiere, perché essa si fonda sulla deduzione del pregiudizio conseguente alla distrazione delle risorse pubbliche dalle finalità a cui erano preordinate. (Principio affermato dalla S.C. in una fattispecie di danno erariale contestato al legale rappresentante di una società agricola semplice e al funzionario responsabile di un centro di assistenza agricola, per l'illecita percezione, da parte del primo, di finanziamenti comunitari sulla base di dichiarazioni mendaci).
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 34775 del 28/12/2024 (Rv. 673428-01)
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Cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilità) - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 34786 del 28/12/2024 (Rv. 673429-01)Consiglio di stato - Sentenza del Consiglio di Stato - Successivo consolidamento della giurisprudenza in senso corrispondente alle argomentazioni della parte soccombente - Eccesso di potere giurisdizionale - Esclusione - Ragioni.
La sentenza con cui il Consiglio di Stato ha fatto concreta applicazione di un indirizzo interpretativo già emerso nella propria giurisprudenza non è viziata da eccesso di potere giurisdizionale in conseguenza del successivo consolidamento di un diverso orientamento, conforme alle argomentazioni della parte rimasta soccombente, trattandosi della fisiologica dinamica dell'evoluzione giurisprudenziale, la quale si mantiene pur sempre nell'alveo di un'ordinaria operazione di ermeneutica normativa, senza travalicare i limiti esterni della giurisdizione.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 34786 del 28/12/2024 (Rv. 673429-01)
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Cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilità) - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 34499 del 26/12/2024 (Rv. 673423-01)Corte dei conti - Eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera legislativa - Nozione - Attività di interpretazione normativa - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
L'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore, denunziabile con il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., si configura allorquando il giudice speciale applichi una norma da lui stesso creata, in tal modo esercitando un'attività di produzione normativa che non gli compete, non già in relazione all'attività di interpretazione - sia pure estensiva o analogica - di una disposizione di legge, posto che eventuali errori ermeneutici, anche se comportanti uno stravolgimento radicale del senso della norma, non investono la sussistenza o i limiti esterni del potere giurisdizionale, ma soltanto la legittimità del suo esercizio. (Nella specie - a fronte dell'impugnazione, da parte della concessionaria, del diniego di prolungamento della concessione di gestione di un impianto sportivo comunale - la S.C. ha escluso la configurabilità di un eccesso di potere giurisdizionale nella decisione del giudice amministrativo, il quale aveva negato il diritto al prolungamento - per essere state eseguite opere di ripristino su beni sottoposti a vincolo paesaggistico senza la necessaria autorizzazione sulla scorta dell'interpretazione di una specifica disposizione del disciplinare di concessione, pienamente rientrante nei limiti della giurisdizione amministrativa).
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 34499 del 26/12/2024 (Rv. 673423-01)
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Cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilità) - corte dei conti - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 20107 del 22/07/2024 (Rv. 671761-01)Giurisdizione civile - principi costituzionali - ricorso per cassazione contro decisioni dei giudici amministrativi - decisioni della corte dei conti - Inammissibilità dell'appello per difetto di giurisdizione del giudice contabile - Contestuale rigetto nel merito della domanda - Omessa impugnazione della seconda statuizione - Inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost. - Fondamento - Carenza di potestas iudicandi dopo la declaratoria di inammissibilità - Inconfigurabilità - Ragioni.
Nel caso in cui il giudice contabile d'appello respinga l'impugnazione sulla base di due concorrenti rationes decidendi - l'una di inammissibilità, per l'inconfigurabilità di alcuna delle ipotesi di cui all'art. 172 del d.lgs. n. 174 del 2016 (codice della giustizia contabile) o di danno erariale o di giudizio di conto, e l'altra di rigetto nel merito, per infondatezza delle ragioni poste a fondamento della domanda -, l'omessa impugnazione di quest'ultima statuizione determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., non potendosi configurare una carenza d'interesse della parte alla sua proposizione in ragione della preventiva dismissione della potestas iudicandi da parte della Corte dei conti, trattandosi pur sempre della violazione dei limiti interni della giurisdizione, estranea al perimetro del controllo di legittimità di cui al citato art. 111, comma 8, Cost.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 20107 del 22/07/2024 (Rv. 671761-01)
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Giurisdizione ordinaria e amministrativa - corte dei conti - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 19452 del 15/07/2024 (Rv. 671754-01)Azione di responsabilità nei confronti di soggetto privato - Giurisdizione ordinaria o contabile - Criteri di riparto - Rapporto di servizio pubblico - Rilevanza - Fattispecie.
L'azione di responsabilità nei confronti di un soggetto privato è devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti ove sussista un rapporto di servizio, in virtù del quale il primo sia stato temporaneamente inserito nell'apparato organizzativo della P.A. per lo svolgimento di un'attività o un servizio di interesse pubblico, configurandosi, invece, la giurisdizione ordinaria nel diverso caso in cui si assuma che il danno derivi dall'inadempimento delle obbligazioni poste a carico del privato, quale controparte contrattuale della P.A. (Nella specie, la S.C. ha ricondotto alla giurisdizione ordinaria la domanda risarcitoria nei confronti di una società titolare di una concessione di cava e del suo legale rappresentante, in relazione all'omesso versamento del canone comunale e della tassa sul trasporto dei marmi, sul presupposto della qualificazione di questi ultimi alla stregua di obbligazioni contrattuali estranee a un rapporto di servizio, siccome tendenti a indennizzare il mancato sfruttamento del bene pubblico da parte della P.A.).
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 19452 del 15/07/2024 (Rv. 671754-01)
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Cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilità) - consiglio di stato - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 19253 del 12/07/2024 (Rv. 671900-01)Sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche delle commissioni di concorso pubblico - Ammissibilità - Limiti - Eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera del merito - Presupposti - Illogicità manifesta o irragionevolezza evidente o travisamento del fatto in relazione all'articolazione dei criteri preventivamente individuati dalla commissione - Necessità - Fattispecie relativa al concorso per esami finalizzato alla nomina a magistrato ordinario.
Le valutazioni tecniche delle commissioni esaminatrici dei pubblici concorsi sono assoggettabili al sindacato giurisdizionale di legittimità del giudice amministrativo, nei limiti dell'illogicità manifesta, dell'irragionevolezza grave ed evidente o del travisamento del fatto da valutarsi all'interno dei criteri preventivamente individuati dalle commissioni medesime, senza però invadere la sfera del merito amministrativo, mediante la sostituzione in via giurisdizionale dei criteri di valutazione, essendo quest'ultima ipotesi denunciabile solo con il ricorso per cassazione per eccesso di potere giurisdizionale. (Nella specie, relativa al concorso per esami finalizzato alla nomina a magistrato ordinario, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che - sulla base dell'erronea premessa della necessità, pur in presenza dei criteri di valutazione fissati ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 160 del 2006, di una specifica motivazione del giudizio di inidoneità, ritenuta, nel caso in esame, inadeguata - si era sostituita alla commissione esaminatrice, verificando la ragionevolezza e la coerenza del giudizio d'inidoneità non già alla stregua dei predetti criteri, ma di criteri di massima individuati dal giudice amministrativo, con un ragionamento di tipo inferenziale, anche alla luce del parere pro veritate prodotto dalla ricorrente, e procedendo direttamente alla valutazione dell'adeguatezza dell'elaborato).
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 19253 del 12/07/2024 (Rv. 671900-01)
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Cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilità) - corte dei conti - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 18722 del 09/07/2024 (Rv. 671751-01)Eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera - legislativa - Nozione - Attività di interpretazione normativa - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
L'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore, denunziabile con il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., si configura allorquando il giudice speciale applichi una norma da lui stesso creata, in tal modo esercitando un'attività di produzione normativa che non gli compete, non già in relazione all'attività di interpretazione - sia pure estensiva o analogica - di una disposizione di legge, posto che eventuali errori ermeneutici, anche se comportanti uno stravolgimento radicale del senso della norma, non investono la sussistenza o i limiti esterni del potere giurisdizionale, ma soltanto la legittimità del suo esercizio. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la mancata considerazione, da parte del giudice contabile, di una norma di interpretazione autentica - applicabile alla fattispecie siccome entrata in vigore prima della pubblicazione della sentenza - integrasse invasione della sfera riservata al legislatore, trattandosi pur sempre di un errore di giudizio relativo all'individuazione della normativa applicabile al caso concreto).
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 18722 del 09/07/2024 (Rv. 671751-01)
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Giurisdizione civile - giurisdizione in generale - difetto di giurisdizione - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 16784 del 17/06/2024 (Rv. 671523-01)Atto di amministrazione del processo adottato dal presidente di sezione - Natura amministrativa - Esclusione - Ragioni - Strumentalità all'esercizio della funzione giurisdizionale - Conseguenze - Difetto assoluto di giurisdizione - Tutela del diritto della parte alla decisione in tempi ragionevoli - Strumenti.
Gli atti presidenziali di amministrazione del processo (nella specie, emanati dal presidente di sezione di una Corte d'appello al fine di redistribuire i processi pendenti sul ruolo di un magistrato trasferito ad altro ufficio, rimodulandone altresì la scansione cronologica) non hanno natura propriamente amministrativa, non costituendo attuazione di una funzione discrezionale imperniata sulla ponderazione dell'interesse pubblico primario con gli altri interessi privati concorrenti, ma, in quanto inerenti all'organizzazione della giurisdizione, sono espressione di una competenza riservata all'ordine giudiziario, con la conseguenza che sono insindacabili da parte di qualsivoglia altro giudice, restando affidata la tutela del diritto della parte ad una decisione della causa in tempi ragionevoli ai rimedi preventivi o risarcitori di cui alla l. n. 89 del 2001 ovvero alle forme di interlocuzione endo-processuale con il giudice istruttore ovvero ancora, a livello ordinamentale, alla possibilità di segnalazione disciplinare al Procuratore generale della Corte di cassazione o al Ministro della giustizia (ferma restando, peraltro, la valutabilità dei suddetti provvedimenti organizzativi ai fini del conferimento o della conferma degli incarichi direttivi o semi-direttivi e in sede di valutazione di professionalità del magistrato).
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 16784 del 17/06/2024 (Rv. 671523-01)
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Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Controversia promossa da un Comune nei confronti della ASL per il rimborso della quota di rette di ricovero di anziani non autosufficienti (art. 59 l.r. Sicilia n. 33 del 1996) - Corte di Cassazione, Sez. U, OrdiGiurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento.
La controversia promossa da un Comune nei confronti della ASL per ottenere il rimborso della quota di retta giornaliera corrisposta, a titolo di integrazione, agli enti gestori di strutture residenziali per il ricovero di anziani non autosufficienti, ai sensi dell'art. 59 della l.r. Sicilia n. 33 del 1996, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che il rapporto dedotto in giudizio non si ricollega all'esercizio di poteri autoritativi o discrezionali della pubblica amministrazione, avendo ad oggetto il corrispettivo per un'obbligazione fondata su presupposti determinati dalla legge.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 9952 del 12/04/2024 (Rv. 670669-01)
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Conflitti - di giurisdizione - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 4312 del 19/02/2024 (Rv. 670388-01)Costituzione della repubblica - camera dei deputati e senato della repubblica - parlamento - Ricorso per cassazione ex art. 362, comma 2, n. 1, c.p.c. - Pronuncia declinatoria della giurisdizione e pronuncia di rigetto nel merito della pretesa - Conflitto di giurisdizione - Sussistenza - Esclusione - Fattispecie in tema di decisione del Consiglio di Garanzia del Senato della Repubblica.
Non ricorre un conflitto negativo di giurisdizione, denunziabile per cassazione attraverso il ricorso di cui all'art. 362, comma 2, n. 1, c.p.c., allorquando si fronteggino, da un lato, una pronuncia declinatoria della potestas judicandi del giudice e, dall'altro, una decisione che, all'esito dell'accertamento postulato dalla domanda, abbia negato in concreto l'esistenza del rapporto giuridico la cui astratta configurabilità era stata posta a fondamento della suddetta pronuncia declinatoria. (Nella specie, relativa alla domanda volta all'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le ricorrenti ed il Senato della Repubblica, la S.C. ha dichiarato inammissibile il conflitto reale negativo di giurisdizione sollevato dalle lavoratrici, sul presupposto che, a fronte della pronuncia declinatoria della giurisdizione da parte del giudice ordinario, l'organo di autodichia, indicato come competente, aveva escluso che i contratti di lavoro dedotti fossero riferibili all'Istituzione, qualificandoli alla stregua di rapporti di lavoro fiduciari di tipo privatistico, intercorsi con le persone fisiche che, nel corso degli anni, si erano avvicendate nella carica di Presidente del Senato).
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 4312 del 19/02/2024 (Rv. 670388-01)
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Giurisdizione ordinaria e amministrativa - determinazione e criteri - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 2368 del 24/01/2024 (Rv. 670005-01)Riferimento al criterio del "petitum sostanziale" - Individuazione - Fattispecie.
La regola di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo non si basa sul criterio del petitum formale, individuato in base all'oggetto del dispositivo che si invoca, bensì su quello del petitum sostanziale, da individuarsi con riguardo alla causa petendi ed al rapporto dedotto in giudizio, oggetto di accertamento giurisdizionale. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia avente ad oggetto il risarcimento del danno cagionato da un ordine di demolizione illegittimo, poiché, sebbene il ricorrente invocasse sul piano formale un comportamento della P.A. caratterizzato da dolo e violazione della normativa di correttezza, il rapporto dedotto era relativo al danno ingiusto cagionato dall'illegittimo esercizio di attività provvedimentale, sussumibile nella previsione di cui all'art. 30, commi 2 e 6, c.p.a.).
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 2368 del 24/01/2024 (Rv. 670005-01)
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Cassazione (ricorso per) - poteri della cassazione - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 567 del 08/01/2024 (Rv. 669892-01)Questioni di giurisdizione - Potere delle Sezioni Unite di esaminare l'atto negoziale quale giudice del fatto - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
In ordine alle questioni di giurisdizione, le Sezioni Unite sono anche giudice del fatto, sicché possono e devono esaminare l'atto negoziale la cui valutazione incida sulla determinazione della giurisdizione, anche quando tale titolo sia già stato apprezzato col provvedimento impugnato, perché la decisione sulla corretta individuazione del giudice munito di competenza giurisdizionale dipende da quella circostanza fattuale. (In applicazione del principio, al fine di verificare la sussistenza del requisito necessario per configurazione di una società "in house", assoggettata a controllo analogo a quello sui servizi di diretta gestione dell'ente pubblico, la S.C. ha riesaminato lo statuto - già oggetto del precedente apprezzamento della Corte dei conti - di una società interamente partecipata da una ASL, rilevando che l'ente pubblico partecipante aveva il potere di dettare le linee strategiche e le scelte operative della società, di decidere le strategie aziendali in relazione alle operazioni necessarie o utili al raggiungimento dell'oggetto sociale, nonché specifici poteri di ingerenza nella pianificazione, programmazione e controllo dell'attività aziendale, e concludendo così per la giurisdizione del giudice contabile).
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 567 del 08/01/2024 (Rv. 669892-01)
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Giustizia amministrativa - Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 33944 del 05/12/2023 (Rv. 669632 - 04)Giurisdizione esclusiva - Condanna ad un facere, da parte del giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, della curatela fallimentare - Ammissibilità - Questione di giurisdizione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
La condanna ad un "facere" - emessa dal giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, nei confronti della curatela fallimentare - deve ritenersi legittima, non involgendo la sua contestazione una questione di giurisdizione deducibile in sede di legittimità, in quanto detta statuizione non esorbita dai limiti della giurisdizione amministrativa, ma si configura, eventualmente, quale mero "error in iudicando". (Affermando tale principio, la S.C. ha disatteso la censura proposta avverso la decisione del Consiglio di Stato che aveva rigettato l'appello nei confronti della sentenza contenente, fra l'altro, la condanna della curatela fallimentare ad eseguire opere di bonifica, la cui esecuzione era prevista da un impegno contrattuale assunto nei confronti della P.A. dalla società costruttrice, poi dichiarata insolvente).
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 32559 del 23/11/2023 (Rv. 669401 - 02)Giurisdizioni speciali (impugnabilita') - consiglio di stato - Adunanza plenaria - Principio di diritto enunciato ex art. 99 c.p.a. senza definire la controversia - Ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione - Ammissibilità - Fondamento.
La sentenza con cui l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 99 c.p.a., enuncia princìpi di diritto, pur senza definire la controversia e rimettendone la decisione alla sezione semplice, è impugnabile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost., sia perché tale garanzia processuale riguarda ogni atto giurisdizionale avente forma di sentenza, a prescindere dalla sua attitudine al giudicato in senso sostanziale; sia perché la sentenza emessa dall'Adunanza Plenaria, anche quando non definisce la controversia ed enuncia solo princìpi di diritto, costituisce un vincolo processuale interno nei confronti delle sezioni semplici (tenute ad uniformatisi, salva la possibilità di deferire nuovamente la questione all'Adunanza Plenaria), oltre che esterno nei confronti degli altri giudici amministrativi, in considerazione del suo valore nomofilattico.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 32559 del 23/11/2023 (Rv. 669401 - 02)
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Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - in genere Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 32559 del 23/11/2023 (Rv. 669401 - 01)Processo amministrativo - Enti esponenziali titolari di interessi legittimi collettivi - Inammissibilità dell'intervento - Rifiuto di giurisdizione - Configurabilità - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Fattispecie.
È ammissibile, ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost., il ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il Consiglio di Stato - estromettendo dal giudizio dinanzi a sé gli enti esponenziali titolari di interessi legittimi collettivi incisi dal provvedimento amministrativo impugnato in prime cure - preclude ad essi la tutela giurisdizionale di loro posizioni giuridiche sostanziali qualificate. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza dell'Adunanza Plenaria che, chiamata a pronunciarsi su alcune questioni di rilevanza nomofilattica relative alla proroga delle concessioni dei ccdd. "balneari", aveva dichiarato inammissibile l'intervento delle associazioni di categoria e della Regione Abruzzo, concretizzando così un'ipotesi di rifiuto di giurisdizione).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 32559 del 23/11/2023 (Rv. 669401 - 01)
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Giurisdizione civile - conflitti - di giurisdizione Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 27310 del 25/09/2023 (Rv. 668851 - 01)Conflitto reale negativo - Ricorso ex art. 362, comma 2, n. 1, c.p.c. - Esperibilità dopo l'avvento dell'art. 59 della l. n. 69 del 2009 - Sussistenza - Passaggio in giudicato di una delle sentenze che hanno declinato la giurisdizione - Irrilevanza - Fattispecie.
Non avendo l'art. 59 della l. n. 69 del 2009 coperto l'intero arco delle situazioni processuali provocate da una dichiarazione di difetto di giurisdizione (tanto da non avere determinato l'abrogazione dell'art. 362 c.p.c.), nel caso in cui il giudice adito all'esito di una pronuncia declinatoria della giurisdizione dichiari, a sua volta, il proprio difetto di giurisdizione, mancando di sottoporre la relativa questione alle Sezioni Unite della S.C., resta ferma la possibilità di far valere, in ogni tempo, il conflitto reale negativo di giurisdizione ai sensi dell'art. 362, comma 2, n. 1), c.p.c., a prescindere dalla circostanza che una delle due sentenze sia passata in giudicato. (Nella specie, le Sezioni Unite della S.C. hanno statuito che è sottoposta alla giurisdizione amministrativa la domanda risarcitoria derivante dall'illegittima occupazione di un fondo, seguita dalla sua irreversibile trasformazione in assenza di provvedimento ablativo, avanzata nel 2004 ed oggetto di tre diverse declinatorie di giurisdizione, prima da parte del T.A.R., poi del G.O. e nuovamente da parte del G.A., senza che alcuno di detti organi giurisdizionali avesse sollevato d'ufficio il regolamento di giurisdizione).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 27310 del 25/09/2023 (Rv. 668851 - 01)
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Giudizio incidentale Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 18235 del 26/06/2023 (Rv. 668261 - 01)Sentenze interpretative di rigetto - Efficacia vincolante - Limiti - Eccesso di potere giurisdizionale - Insussistenza - Fondamento - Fattispecie.
L'applicazione da parte del giudice comune di una disposizione sulla base di un'interpretazione che la Corte costituzionale ha considerato, con sentenza interpretativa di rigetto, non conforme a Costituzione non configura eccesso di potere giurisdizionale, né nei confronti della funzione legislativa, perché costituisce applicazione di una disposizione esistente nell'ordinamento e non creazione "ex novo" di una norma, né nei confronti della giurisdizione della Corte costituzionale, perché l'applicazione della disposizione nel significato interpretativo ritenuto non conforme alla Carta fondamentale può costituire violazione del diritto vigente, ma non esercizio della giurisdizione costituzionale. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che potessero ravvisarsi gli estremi dell'eccesso di potere giurisdizionale nella decisione del Consiglio di Stato con la quale, a seguito di declaratoria di rigetto della sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 953, della l. n. 145 del 2018 - secondo cui, tra l'altro, i proventi economici liberamente pattuiti dagli operatori del settore dell'energia elettrica con gli enti locali restano acquisiti, a determinate condizioni, nei bilanci dei predetti enti -, era stato, da un lato, affermato che non fosse indispensabile specificare, già all'interno dell'accordo, le modalità di reinvestimento a beneficio della collettività di detti proventi, e, dall'altro, negato che l'acquisizione a bilancio dei proventi in questione fosse presupposto di applicabilità della norma e, quindi, condizione di efficacia dell'accordo stesso).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 18235 del 26/06/2023 (Rv. 668261 - 01)
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Giudizio incidentale Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 18235 del 26/06/2023 (Rv. 668261 - 01)Sentenze interpretative di rigetto - Efficacia vincolante - Limiti - Eccesso di potere giurisdizionale - Insussistenza - Fondamento - Fattispecie.
L'applicazione da parte del giudice comune di una disposizione sulla base di un'interpretazione che la Corte costituzionale ha considerato, con sentenza interpretativa di rigetto, non conforme a Costituzione non configura eccesso di potere giurisdizionale, né nei confronti della funzione legislativa, perché costituisce applicazione di una disposizione esistente nell'ordinamento e non creazione "ex novo" di una norma, né nei confronti della giurisdizione della Corte costituzionale, perché l'applicazione della disposizione nel significato interpretativo ritenuto non conforme alla Carta fondamentale può costituire violazione del diritto vigente, ma non esercizio della giurisdizione costituzionale. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che potessero ravvisarsi gli estremi dell'eccesso di potere giurisdizionale nella decisione del Consiglio di Stato con la quale, a seguito di declaratoria di rigetto della sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 953, della l. n. 145 del 2018 - secondo cui, tra l'altro, i proventi economici liberamente pattuiti dagli operatori del settore dell'energia elettrica con gli enti locali restano acquisiti, a determinate condizioni, nei bilanci dei predetti enti -, era stato, da un lato, affermato che non fosse indispensabile specificare, già all'interno dell'accordo, le modalità di reinvestimento a beneficio della collettività di detti proventi, e, dall'altro, negato che l'acquisizione a bilancio dei proventi in questione fosse presupposto di applicabilità della norma e, quindi, condizione di efficacia dell'accordo stesso).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 18235 del 26/06/2023 (Rv. 668261 - 01)
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Proposizione di plurime domande con nesso di subordinazione – Cass. n. 14939/2023Giurisdizione civile - giurisdizione in generale - Proposizione di plurime domande con nesso di subordinazione - Determinazione della giurisdizione - In base alla domanda pregiudiziale - Artificiosa subordinazione di una domanda - Irrilevanza - Fattispecie.
In caso di proposizione di plurime domande legate da nesso di subordinazione, il giudice adito deve valutare la giurisdizione con riferimento a quella proposta in via principale, non rilevando neppure l'eventuale artificiosità della subordinazione, poiché, qualora manchi un vincolo di pregiudizialità ex art. 276, comma 2, c.p.c., la parte proponente resta libera di scegliere quale istanza formulare in via prioritaria e quale in via subordinata. (Principio affermato in una fattispecie in cui una delle parti, senza che fra le domande sussistesse un vincolo di pregiudizialità, aveva chiesto in via principale l'accertamento dell'inadempimento del contratto di consulenza per violazione degli obblighi informativi precontrattuali e, in subordine, la dichiarazione di nullità di un contratto di swap, assoggettato alla giurisdizione del giudice inglese).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 14939 del 29/05/2023 (Rv. 667738 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362, Cod_Proc_Civ_art_276
Corte
Cassazione
14939
2023 …...
Conflitto reale negativo di giurisdizione – Cass. n. 11744/2023Giurisdizione civile - conflitti - di giurisdizione - Conflitto reale negativo di giurisdizione - Presupposti - Proposizione del ricorso per cassazione - Ammissibilità - Mancata riassunzione della causa dinanzi al giudice indicato - Irrilevanza - Fattispecie.
È configurabile un conflitto reale negativo di giurisdizione, denunciabile ai sensi dell'art. 362, comma 2, n. 1, c.p.c., qualora due organi appartenenti a diversi ordini giurisdizionali abbiano entrambi emesso una pronuncia negativa della propria giurisdizione, ancorché impugnata o suscettibile d'impugnazione, su due cause che, pur non presentando assoluta identità di "petitum" ovvero implicando la richiesta di provvedimenti diversi, postulino la soluzione della medesima questione di giurisdizione, non assumendo rilievo la circostanza che sia mancata la sequenza "classica" del conflitto negativo, che fa seguire alla prima declinatoria della giurisdizione la riassunzione dinanzi al giudice indicato e il successivo diniego da parte di quest'ultimo. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'ammissibilità del ricorso per conflitto reale negativo di giurisdizione proposto in relazione a due pronunce di diniego di giurisdizione assunte autonomamente, in quanto contestualmente aditi i due giudici).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 11744 del 04/05/2023 (Rv. 667730 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362
Corte
Cassazione
11744
2023 …...
Ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione – Cass. n. 36005/2022Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilità) - corte dei conti - Decisione della Corte dei conti in appello che ritenga sussistente un giudicato interno sulla giurisdizione - Ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione - Sindacato della Corte di Cassazione - Disposizioni che regolano la deducibilità ed il rilievo del difetto di giurisdizione - Estensione - Deducibilità della formazione del giudicato da parte del controricorrente.
Il ricorso per cassazione contro la decisione della Corte dei conti, con il quale si deduca il vizio di violazione del giudicato interno sulla giurisdizione (per non essere stata appellata la sentenza non definitiva che aveva respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata in primo grado), deve ritenersi proposto per motivi attinenti alla giurisdizione, ai sensi degli artt. 111 Cost. e 362, comma 1, c.p.c.; in tal caso, il sindacato della Corte di cassazione si estende alle disposizioni che regolano la deducibilità ed il rilievo del difetto di giurisdizione, il cui accertamento può essere sollecitato anche dal controricorrente che invochi la formazione di quel giudicato, al fine di ottenere una pronuncia di inammissibilità del ricorso proposto avverso la statuizione in punto di giurisdizione, pronunciata nella sentenza gravata nonostante la preclusione derivante dal giudicato interno.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 36005 del 07/12/2022 (Rv. 666372 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362
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Cassazione
36005
2022 …...
Ricorso per cassazione avverso decisioni delle giurisdizioni speciali – Cass. n. 33988/2022Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilita') - ricorso nell'interesse della legge - Ricorso per cassazione avverso decisioni delle giurisdizioni speciali - Enunciazione del principio di diritto ex art. 363, comma 3, c.p.c. solo in materia di giurisdizione - Fondamento - Fattispecie.
In tema di ricorso per cassazione contro le decisioni dei giudici speciali, la S.C., chiamata a regolare la giurisdizione, solo in tale ambito può pronunciarsi ai sensi dell'art. 363 c.p.c., non potendo invocarsi l'intervento nomofilattico in riferimento alle norme da applicare per la risoluzione della controversia, poiché in questo modo la Corte esorbiterebbe dai poteri ad essa affidati, invadendo l'ambito di giurisdizione attribuita al giudice speciale. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile la richiesta di una pronuncia nell'interesse della legge, riguardante la natura retroattiva o meno di una disposizione normativa, rilevante per la decisione nel merito spettante al giudice amministrativo).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 33988 del 17/11/2022 (Rv. 666363 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362, Cod_Proc_Civ_art_363
Corte
Cassazione
33988
2022 …...
Giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo – Cass. n. 27746/2022Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilità) - consiglio di stato - Giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo - Ricorso per motivi attinenti alla giurisdizione - Ammissibilità - Presupposti - Conseguenze - Fattispecie.
Le decisioni del Consiglio di Stato in sede di giudizio di ottemperanza sono soggette al sindacato delle Sezioni Unite sul rispetto dei limiti esterni della giurisdizione nella sola ipotesi in cui ad essere posta in discussione è la stessa possibilità di far ricorso, in una determinata situazione, al giudizio di ottemperanza, essendo, viceversa, inammissibile il ricorso con il quale si censuri il modo in cui il potere di ottemperanza sia stato esercitato dal giudice amministrativo, che attiene ai limiti interni di tale giurisdizione. Ne consegue che, ove le censure mosse alla decisione del Consiglio di Stato riguardino l'interpretazione del giudicato, l'accertamento del comportamento tenuto dalla P.A. e la valutazione di conformità dello stesso rispetto a quello che essa avrebbe dovuto tenere, gli errori nei quali il giudice amministrativo può eventualmente essere incorso, in quanto inerenti al giudizio di ottemperanza, restano interni alla giurisdizione stessa e non sono sindacabili dalla Corte di cassazione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la statuizione del Consiglio di Stato in sede di giudizio di ottemperanza a un giudicato civile, sul presupposto che, nel ritenere che il tribunale avesse condizionato il diritto di alcuni pubblici impiegati ad essere inquadrati nella categoria rivendicata all'effettiva disponibilità dei corrispondenti posti, si fosse mantenuta nell'alveo dell'interpretazione della sentenza, ricostruendo il quadro normativo applicabile al caso concreto).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 27746 del 22/09/2022 (Rv. 665664 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362
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Cassazione
27746
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Negazione di tutela alla situazione soggettiva azionata – Cass. n. 27174/2022Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilità) - consiglio di stato - Sentenza del Consiglio di Stato - Oggetto - Negazione di tutela giurisdizionale in ragione della presupposizione tra l'atto compiuto "iure imperii" da uno Stato estero e gli atti di esecuzione dell'autorità italiana - Eccesso di potere giurisdizionale - Insussistenza - Fondamento - Fattispecie.
La negazione di tutela alla situazione soggettiva azionata - in ragione della individuazione di un nesso di presupposizione necessaria tra l’atto compiuto "iure imperii" da uno Stato estero (immune dalla giurisdizione) e gli atti amministrativi dell'autorità italiana vincolata a darvi esecuzione - non concreta eccesso di potere giurisdizionale per omissione o rifiuto di giurisdizione così da giustificare il ricorso previsto dall'art. 111, comma 8, Cost., in quanto essa è frutto dell'interpretazione delle norme di diritto e non può integrare di per sé sola la violazione dei limiti esterni della giurisdizione, che invece si verifica nella diversa ipotesi di affermazione, da parte del giudice speciale, che quella situazione soggettiva è, in astratto, priva di tutela per difetto assoluto o relativo di giurisdizione. (In applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la sentenza del Consiglio di Stato che - in relazione al procedimento amministrativo delineato dalla Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione - aveva considerato gli impugnati atti dell'autorità italiana vincolati nel contenuto e consequenziali all'insindacabile esercizio del diritto sovrano della Tunisia di vietare l'entrata o l'eliminazione, sul suo territorio, di rifiuti provenienti dall'estero).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 27174 del 15/09/2022 (Rv. 665662 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362
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27174
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Azione di responsabilità per danno erariale – Cass. n. 20902/2022Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - corte dei conti - Ente privato - Responsabilità contabile - Condizioni - Attività svolta nell'interesse della P.A. - Sufficienza - Assenza del titolo - Irrilevanza - Fattispecie.
In tema di azione di responsabilità per danno erariale, sussiste il rapporto di servizio, costituente il presupposto per l'attribuzione della controversia alla giurisdizione della Corte dei conti, allorché un ente privato esterno all'Amministrazione venga incaricato di svolgere, nell'interesse e con le risorse di quest'ultima, un'attività o un servizio pubblico in sua vece, inserendosi in tal modo nell'apparato organizzativo della P.A., mentre è irrilevante il titolo in base al quale la gestione è svolta e ben potendo tale titolo anche mancare del tutto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto correttamente convenuta dinanzi al giudice contabile, per rispondere del danno subito dal Ministero del Territorio del Mare e dell'Ambiente, una società che aveva svolto senza titolo un'attività nell'interesse del Commissario Straordinario delegato per l'emergenza ambientale, sull'erroneo presupposto che avesse natura di società specializzata a totale capitale pubblico).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 20902 del 30/06/2022 (Rv. 665186 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362
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20902
2022 …...
Azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali – Cass. n. 15979/2022Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - corte dei conti - Società di capitali a partecipazione pubblica - Azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali - Giurisdizione contabile - Presupposti - Rapporto di servizio - Sussistenza - Necessità.
In tema di società di capitali a partecipazione pubblica, la giurisdizione contabile per l'azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali presuppone la sussistenza di un rapporto di servizio tra gli enti pubblici soci e gli amministratori della società partecipata, che rappresenta l'elemento di collegamento ai fini della configurabilità di un danno erariale; tale giurisdizione va, pertanto, esclusa ove risulti impossibile imputare personalmente agli amministratori, o ad altri soggetti investiti di cariche sociali, la titolarità del rapporto di servizio intercorrente tra l'ente pubblico e la società cui sia stato affidato l'espletamento di compiti riguardanti un pubblico servizio.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 15979 del 18/05/2022 (Rv. 664909 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362, Cod_Civ_art_2393
Corte
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15979
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Contributo regionale a destinazione vincolata a società privata – Cass. n. 15893/2022Corte dei conti - attribuzioni - giurisdizionali - contenzioso contabile - giudizi di responsabilità' - Contributo regionale a destinazione vincolata a società privata - Rapporto di servizio con il legale rappresentante - Configurabilità - Sviamento della somma dalla finalità programmata - Responsabilità contabile - Presupposti - Giurisdizione della Corte dei conti - Sussistenza.
In tema di danno erariale, in caso di erogazione da parte dell'amministrazione regionale di un contributo pubblico a destinazione vincolata ad una società privata, è configurabile un rapporto di servizio tanto con la persona giuridica beneficiaria quanto con chi, amministratore o legale rappresentante dell'ente collettivo, sia stato incaricato di realizzare il programma di interesse pubblico a cui il contributo risultava vincolato, sicché, in caso di sviamento della somma dalla finalità programmata, sussiste una responsabilità contabile anche di coloro che con la predetta società abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove si ipotizzi che dai comportamenti da loro tenuti sia derivata la distrazione delle risorse dal fine pubblico cui erano destinate, con conseguente radicamento della giurisdizione della Corte dei conti nei loro confronti.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 15893 del 17/05/2022 (Rv. 664752 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_037, Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Proc_Civ_art_362
Corte
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15893
2022
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Decisione del Consiglio di Stato che dichiara irricevibile l'appello – Cass. n. 13051/2022Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilità) - consiglio di stato - Decisione del Consiglio di Stato che dichiara irricevibile l'appello - Conseguente giudicato sulla giurisdizione - Ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza del Consiglio di Stato che dichiara irricevibile per tardività il proposto appello, in quanto, pur comportando il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado declinatoria della giurisdizione, costituisce ordinaria estrinsecazione della potestà giurisdizionale del Consiglio di Stato nella interpretazione della legge processuale avanti a sé applicabile, atteso che l'effetto sulla giurisdizione risulta soltanto indiretto, ed indotto dall'applicazione della disciplina generale dei termini processuali, sicché non rientra nel sindacato sull'applicazione delle disposizioni che regolano la deducibilità ed il rilievo del difetto di giurisdizione.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 13051 del 26/04/2022 (Rv. 664571 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_362
Corte
Cassazione
13051
2022 …...
Cause aventi parziale diversità di soggetti e di "petitum" – Cass. n. 11258/2022Giurisdizione civile - conflitti - di giurisdizione - Conflitto reale, positivo o negativo, di giurisdizione - Presupposti - Cause aventi parziale diversità di soggetti e di "petitum" - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
La denuncia del conflitto reale, positivo o negativo di giurisdizione, a norma dell'art. 362 c.p.c., è ammissibile anche nel caso in cui fra i giudizi, svolti dinanzi a due diversi ordini giurisdizionali, vi sia una parziale diversità di "petitum" formale, allorchè questa sia comunque posta in relazione alla medesima "causa petendi". (In attuazione del predetto principio, la S.C. ha ritenuto ammissibile il ricorso in un caso in cui, in riferimento ad una convenzione urbanistica, il Tar aveva denegato la sua giurisdizione, in ordine alla domanda di annullamento del provvedimento comunale di notifica delle spese sostenute in danno per la realizzazione di un canale di scolo e dell'ordinanza-ingiunzione emessa dallo stesso Comune per il pagamento di ratei scaduti, ed il tribunale adito aveva, a sua volta, denegato la giurisdizione ordinaria in relazione alla domanda di annullamento della medesima ordinanza-ingiunzione).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 11258 del 06/04/2022 (Rv. 664653 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362
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Cassazione
11258
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Mancanza di giurisdizione del collegio giudicante – Cass. n. 8951/2022Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilità) - corte dei conti - Giudice della Corte dei conti - Violazione dell'obbligo di astensione - Partecipazione alla decisione di una controversia - Mancanza di giurisdizione del collegio giudicante - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Ricorso alle Sezioni Unite per denunciare la mancata astensione - Esperibilità - Esclusione.
In tema di ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte dei conti, è inammissibile la doglianza con la quale si contesti la eventuale partecipazione al collegio giudicante di un magistrato che avrebbe dovuto astenersi, vertendosi in tema di violazione di norme processuali, come tale esorbitante dai limiti del sindacato delle Sezioni Unite, atteso che la carenza di giurisdizione in relazione all'illegittima composizione dell'organo giudicante, è ravvisabile solo nelle diverse ipotesi di alterazioni strutturali dell'organo medesimo, per vizi di numero o qualità dei suoi membri, che ne precludono l'identificazione con quello delineato dalla legge. (Nella specie, le S.U. hanno dichiarato l'inammissibilità del ricorso che denunziava, ai sensi dell'art. 362 c.p.c., la partecipazione al collegio giudicante, in veste di relatore ed estensore, del magistrato che, nella fase precedente, aveva svolto la relazione istruttoria chiedendo la condanna dell'agente contabile).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 8951 del 18/03/2022 (Rv. 664225 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362, Cod_Proc_Civ_art_052
Corte
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8951
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Provvedimento di diniego di rilascio della patente di guida – Cass. n. 8188/2022Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - in genere - Provvedimento di diniego di rilascio della patente di guida ex art. 120, comma 1, C.d.S. - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
Il diniego di rilascio della patente di guida per insussistenza di requisiti morali, ai sensi dell'art. 120, comma 1, C.d.S., dà luogo all'esercizio non già di discrezionalità amministrativa ma di un'attività del tutto vincolata, sia nel presupposto che nel contenuto, che non affievolisce la posizione di diritto soggettivo del privato, ossia il diritto di guidare un autoveicolo, afferente ad una modalità di esercizio di una libertà fondamentale costituzionalmente tutelata, quale la circolazione; ne consegue che la giurisdizione sulla controversia avente ad oggetto il provvedimento di diniego adottato ai sensi della suddetta norma spetta al giudice ordinario, in difetto di deroghe ai comuni canoni sul riparto di giurisdizione.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 8188 del 14/03/2022 (Rv. 664219 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362
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Cassazione
8188
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Violazione del diritto dell'Unione europea – Cass. n. 1996/2022Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilità) - consiglio di stato - Sentenza resa dal Consiglio di Stato - Violazione del diritto dell'Unione europea - Sindacato di cassazione - Esclusione - Compatibilità tra la disciplina nazionale e quella europea - Sussistenza - Fondamento.
La non sindacabilità da parte della Corte di cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., delle violazioni del diritto dell'Unione europea e del mancato rinvio pregiudiziale ascrivibili alle sentenze pronunciate dagli organi di vertice delle magistrature speciali (nella specie, il Consiglio di Stato), è compatibile con il diritto dell'Unione, come interpretato della giurisprudenza costituzionale ed europea, in quanto correttamente ispirato ad esigenze di limitazione delle impugnazioni, oltre che conforme ai principi del giusto processo ed idoneo a garantire l'effettività della tutela giurisdizionale, tenuto conto che è rimessa ai singoli Stati l'individuazione degli strumenti processuali per assicurare tutela ai diritti riconosciuti dall'Unione.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 1996 del 24/01/2022 (Rv. 663726 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362
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1996
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Ricorso per cassazione – Cass. n. 1603/2022Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilità) - consiglio di stato - Ricorso per cassazione che censura la valutazione delle condizioni di ammissibilità dell'istanza di revocazione da parte del Consiglio di Stato - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
È inammissibile il ricorso per cassazione, proposto ai sensi degli artt. 362 c.p.c. e 111 Cost., con il quale si censura la valutazione delle condizioni di ammissibilità dell'istanza di revocazione da parte del Consiglio di Stato, giacché con esso non viene posta una questione di sussistenza o meno del potere giurisdizionale di operare detta valutazione e, dunque, dedotta una violazione dei limiti esterni alla giurisdizione del giudice amministrativo, rispetto alla quale soltanto è consentito ricorrere in sede di legittimità in base alle anzidette norme.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 1603 del 19/01/2022 (Rv. 663722 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362, Cod_Proc_Civ_art_395
Corte
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1603
2022 …...
Precedente incarico per lo svolgimento di funzioni paranormative – Cass. n. 1395/2022Giurisdizione civile - principi costituzionali - ricorso per cassazione contro decisioni dei giudici amministrativi - Componente del Consiglio di Stato - Precedente incarico per lo svolgimento di funzioni paranormative - Totale carenza di legittimazione dell'organo giudicante per assoluta inidoneità di uno dei suoi componenti - Insussistenza - Rilevanza ai fini della giurisdizione - Esclusione - Fattispecie.
In tema di difetto di giurisdizione per illegittima costituzione del giudice speciale, non determina la totale carenza di legittimazione dell'organo giudicante, e non è, pertanto, denunciabile con ricorso per cassazione ex artt. 111, comma 8, Cost., e 362 c.p.c., la circostanza che il consigliere presidente del collegio che ha deliberato la sentenza del Consiglio di Stato abbia precedentemente svolto funzioni paranormative (nella specie, assumendo il ruolo di presidente del comitato scientifico per il coordinamento delle attività del Ministero della difesa in materia di semplificazione della legislazione), non potendosi qualificare tale ruolo come una causa di deficit strutturale dell'organo decidente capace di incidere sul canone dell'imparzialità obiettiva del medesimo.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 1395 del 18/01/2022 (Rv. 663719 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362
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Omessa pronuncia su profili oggetto dei motivi di appello – Cass. n. 41169/2021Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - corte dei conti - Ricorso ex art. 111, comma 8, Cost. per asserito diniego di giustizia - Omessa pronuncia su profili oggetto dei motivi di appello - Ammissibilità - Condizioni.
Il ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte dei conti, con il quale si deduce l'omessa pronuncia su alcune censure veicolate con l’atto di appello, può integrare motivo inerente alla giurisdizione solo se l'omissione è giustificata dalla ritenuta estraneità delle questioni prospettate con i motivi di gravame alle attribuzioni giurisdizionali del giudice contabile, e non quando si prospetti come "error in procedendo".
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 41169 del 22/12/2021 (Rv. 663506 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362
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Controllo giurisdizionale delle valutazioni eseguite in sede di aggiudicazione d'appalto – Cass. n. 40546/2021Giurisdizione civile - principi costituzionali - ricorso per cassazione contro decisioni dei giudici amministrativi - decisioni del consiglio di stato - Controllo giurisdizionale delle valutazioni eseguite in sede di aggiudicazione d'appalto - Eccesso di potere giurisdizionale - Esclusione - Fondamento - Inerenza alla discrezionalità tecnica e non al merito amministrativo.
In tema di appalto di opere pubbliche, il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni della commissione di gara in sede di verifica dell'anomalia di un'offerta non configura eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento, non attenendo tale controllo al merito dell'azione amministrativa, ma all'esercizio di discrezionalità tecnica
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 40546 del 17/12/2021 (Rv. 663253 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362
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Cassazione
40546
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Giudizio comparativo sui candidati alla dirigenza di un ufficio giudiziario – Cass. n. 39784/2021Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilità) - consiglio di stato - Valutazioni tecniche dell'amministrazione - Sindacato del giudice amministrativo - Giudizio comparativo sui candidati alla dirigenza di un ufficio giudiziario - Eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera del merito - Esclusione - Condizioni e limiti.
Non eccede dai limiti della propria giurisdizione il giudice amministrativo che, chiamato a vagliare la legittimità di una deliberazione con cui il C.S.M. aveva conferito un incarico direttivo, l'abbia annullata affermando l'irrazionalità della scelta del Consiglio che, nel formulare il giudizio attitudinale comparativo tra i candidati, abbia inteso interpretare la propria circolare del 28 luglio 2015 (T.U. sulla dirigenza giudiziaria) nel senso della equiparazione tra le funzioni direttive e quelle semidirettive.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 39784 del 14/12/2021 (Rv. 663251 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362
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39784
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Ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione – Cass. n. 38597/2021Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilità) - consiglio di stato - Sentenza statuente soltanto sulla giurisdizione del giudice amministrativo - Ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione - Ammissibilità - Rinvio al TAR per il prosieguo - Ininfluenza.
Ai sensi dell'art. 111 Cost. e dell'art. 362 c.p.c., è proponibile il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione avverso la sentenza del Consiglio di Stato che abbia affermato la giurisdizione del giudice amministrativo, ancorché la stessa non abbia statuito nel merito, ed abbia, invece, rimesso gli atti al primo giudice (che aveva deciso in senso contrario) per la prosecuzione del giudizio, atteso che tale rinvio, conseguente alla pronuncia sulla giurisdizione, non vale a sottrarre detta declaratoria all'impugnazione per essa prevista.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 38597 del 06/12/2021 (Rv. 663505 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Proc_Civ_art_362
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Contestazione dell'omesso rilievo di un giudicato esterno sulla giurisdizione – Cass. n. 38597/2021Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilità) - consiglio di stato - Contestazione dell'omesso rilievo, da parte del Consiglio di Stato, di un giudicato esterno sulla giurisdizione - Ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
È da intendere proposto per motivi inerenti alla giurisdizione, ai sensi degli artt. 111, comma 8, Cost. e 362, comma 1, c.p.c., il ricorso per cassazione contro una decisione del Consiglio di Stato con il quale si contesti l'omesso rilievo dell'esistenza di un giudicato esterno sulla giurisdizione; spetta, infatti, alle Sezioni Unite non solo il giudizio sull'interpretazione della norma attributiva della giurisdizione, ma anche il sindacato sull'applicazione delle disposizioni che regolano la deducibilità ed il rilievo del difetto di giurisdizione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del Consiglio di Stato che, nel dichiarare la giurisdizione amministrativa, con riferimento all'impugnazione di alcune delibere comunali che avevano disposto la vendita delle partecipazioni sociali possedute da due enti locali nel capitale di una s.r.l., correttamente non aveva tenuto conto di due sentenze in favore della giurisdizione ordinaria, una emessa dal T.A.R. Pescara e l'altra, in sede cautelare, dal Tribunale de L'Aquila, non idonee al giudicato esterno sulla giurisdizione in quanto non accompagnate dalla decisione sul merito).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 38597 del 06/12/2021 (Rv. 663505 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362
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Rifiuto o diniego di giurisdizione – Cass. n. 37552/2021Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilità) - in genere -Rifiuto o diniego di giurisdizione - Distinzione - Ricorribilità in Cassazione ex art. 111, comma 8, Cost. - Configurabilità - Limiti.
In tema di ricorso per cassazione avverso le sentenze del giudice speciale, ex art. 111, comma 8, Cost., affinché sia configurabile il rifiuto o il diniego di giurisdizione occorre che una domanda sia stata proposta e che il giudice adito, nel declinare la giurisdizione, ritenga che la situazione soggettiva fatta valere in giudizio sia in astratto priva di tutela, ovvero riconosca la giurisdizione del giudice ordinario o di altro speciale, non essendo invece prospettabile tale vizio quando il ricorrente si lamenti di giudizi che avrebbero dovuto essere promossi innanzi al giudice ordinario ma non lo sono stati, o che avrebbero potuto anche essere incardinati di fronte allo stesso giudice speciale, ma in epoca precedente rispetto alla introduzione di quello definito con la sentenza impugnata.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 37552 del 30/11/2021 (Rv. 662971 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362
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Eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera legislativa – Cass. n. 36899/2021Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilità) - consiglio di stato - Eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera legislativa - Nozione - Ambito - Interpretativa normativa - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di diniego dell'attestato di libera circolazione di un'opera artistica.
In tema di sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, l'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore è configurabile solo qualora il giudice speciale abbia applicato non la norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un'attività di produzione normativa che non gli compete. L'ipotesi non ricorre nemmeno quando il Consiglio di Stato, nello svolgimento della sua attività di interpretazione della disciplina, abbia dato luogo ad un provvedimento abnorme o anomalo ovvero abbia determinato uno stravolgimento delle norme di riferimento, atteso che in questi casi può profilarsi, tutt'al più, un "error in iudicando", ma non una violazione dei limiti esterni della giurisdizione speciale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la decisione del Consiglio di Stato, che - interpretando gli artt. 10, 65 e 68 del d.lgs. n. 42 del 2004 e reputando la valutazione tecnica del Ministero per i beni e le attività culturali sindacabile in presenza "di figure sintomatiche dell'eccesso di potere" - aveva annullato il diniego dell'attestato di libera circolazione di un'opera artistica opposto dall'Amministrazione senza un'adeguata motivazione in ordine all'incidenza della singola esportazione sul patrimonio culturale nazionale).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 36899 del 26/11/2021 (Rv. 663245 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362
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Eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera legislativa – Cass. n. 36593/2021Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilita') - consiglio di stato - Eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera legislativa - Nozione - Ambito - Riempimento in via interpretativa di una "lacuna legis" - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di individuazione dell'autorità competente a irrogare le sanzioni per violazione dell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165 del 2001.
In tema di sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, l'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore è configurabile solo qualora il giudice speciale abbia applicato non la norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un'attività di produzione normativa che non gli compete. L'ipotesi non ricorre quando il Consiglio di Stato, attenendosi al compito interpretativo che gli è proprio, abbia individuato una "lacuna legis" nonché la disciplina applicabile per il suo riempimento, in quanto tale operazione ermeneutica può dar luogo, tutt’al più, ad un "error in iudicando" e non alla violazione dei limiti esterni della giurisdizione speciale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione del Consiglio di Stato che - in assenza di una specifica disposizione sul soggetto competente all'irrogazione delle sanzioni per la violazione dell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165 del 2001, concernente il divieto di "pantouflage" o "revolving doors" - ha individuato detta autorità nell'ANAC, mediante un'operazione interpretativa di raffronto tra la "ratio" del divieto e la funzione istituzionale dell'autorità indipendente).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 36593 del 25/11/2021 (Rv. 662969 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362
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Ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione – Cass. n. 36375/2021Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilita') - corte dei conti - Decisione della Corte dei conti in appello che ritenga sussistente un giudicato sulla giurisdizione - Ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione - Ammissibilità - Fondamento.
È da intendere proposto per motivi inerenti alla giurisdizione, ai sensi degli artt. 111 Cost. e 362, comma 1, c.p.c., il ricorso per cassazione contro la decisione della Corte dei conti che, in grado di appello, abbia ritenuto precluso l'esame della questione di giurisdizione perché sollevata dalla parte che l'aveva eccepita nel grado precedente e non aveva poi presentato, contro la sentenza non definitiva che l'aveva respinta, né appello immediato né riserva di appello; spetta, infatti, alle Sezioni Unite non solo il giudizio sull'interpretazione della norma attributiva della giurisdizione, ma anche il sindacato sull'applicazione delle disposizioni che regolano la deducibilità ed il rilievo del difetto di giurisdizione.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 36375 del 24/11/2021 (Rv. 662968 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362
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Azione di responsabilità promossa dinanzi alla Corte dei conti – Cass. n. 36205/2021Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - corte dei conti - Azione di responsabilità svolta dalla P.A. in sede civile - Azione di responsabilità promossa dinanzi alla Corte dei conti - Identità dei fatti materiali - Reciproca indipendenza - Configurabilità - Conseguenze in tema di giurisdizione.
L'azione di responsabilità per danno erariale e quella di responsabilità civile promossa dalle singole amministrazioni interessate davanti al giudice ordinario restano reciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fatti materiali, essendo la prima volta alla tutela dell'interesse pubblico generale, al buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse, con funzione prevalentemente sanzionatoria, e la seconda, invece, al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell'interesse particolare della amministrazione attrice, sicché le eventuali interferenze tra i due giudizi integrano una questione non di giurisdizione ma di proponibilità dell'azione di responsabilità innanzi al giudice contabile, rendendo conseguentemente inammissibile il ricorso innanzi alla Corte di cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 36205 del 23/11/2021 (Rv. 662886 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362
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Istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE – Cass. n. 31311/2021Comunità europea - giudice nazionale - rimessione degli atti - in genere - Istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE - Oggetto - Decisione della controversia - Inammissibilità - Fondamento.
È inammissibile la richiesta di rinvio pregiudiziale su questione di interpretazione del diritto UE, che implichi in realtà la devoluzione al giudice dell’Unione europea del compito di decidere la controversia oggetto di lite, in quanto il giudice nazionale con il rinvio non si spoglia in alcun modo del proprio potere giurisdizionale, ma lo esercita "pleno iure", formulando, ove ritenuto necessario ai fini della decisione, la richiesta incidentale alla Corte UE, in esito alla quale avrà il compito di applicare l'interpretazione del diritto fornita appunto da quel giudice.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 31570 del 04/11/2021 (Rv. 662815 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362
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Ricorso per cassazione avverso sentenza della Corte dei conti su revocazione – Cass. n. 31559/2021Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilita') - corte dei conti - Ricorso per cassazione avverso sentenza della Corte dei conti su revocazione - Questione di giurisdizione - Configurabilità - Limiti - Fattispecie.
In sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte dei conti pronunciata su impugnazione per revocazione, può sorgere questione di giurisdizione solo con riferimento al potere giurisdizionale in ordine alla statuizione sulla revocazione medesima, restando esclusa la possibilità di mettere in discussione tale potere sulla precedente decisione di merito. (Nella specie, il ricorso è stato ritenuto inammissibile, siccome diretto a censurare il corretto esercizio in concreto del potere giurisdizionale di revocazione).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 31559 del 04/11/2021 (Rv. 662652 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362
Corte
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Sindacato di legittimità del giudice amministrativo – Cass. n. 31311/2021Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilità) - consiglio di stato - Provvedimenti delle Autorità indipendenti - Sindacato di legittimità del giudice amministrativo - Contenuto - Verifica diretta dei presupposti di fatto - Ammissibilità - Limiti.
Il sindacato di legittimità del giudice amministrativo sui provvedimenti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, pur non estendendosi al merito con conseguente sostituzione di un proprio provvedimento con quello impugnato, comporta la verifica diretta dei fatti posti a fondamento dell'atto e si estende anche ai profili tecnici, il cui esame sia necessario per giudicarne della legittimità, salvo non includano valutazioni ed apprezzamenti che presentino un oggettivo margine di opinabilità, nel qual caso il sindacato è limitato alla verifica della non esorbitanza dai suddetti margini di opinabilità, non potendo il giudice sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'Autorità Garante.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 31311 del 03/11/2021 (Rv. 662651 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362
Corte
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Ricorso per asserito diniego di giustizia – Cass. n. 30112/2021Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - corte dei conti - Ricorso ex art. 111, comma 8 Cost. per asserito diniego di giustizia - Contenuto - Limiti - Fattispecie
In materia di controllo del rispetto del limite esterno della giurisdizione delle sentenze dei giudici speciali, che l'art. 111, comma 8, Cost., affida alla Corte di cassazione, il diniego di giustizia è sindacabile solo in astratto, cioè in relazione all’estraneità del deciso rispetto alle attribuzioni giurisdizionali dello stesso giudice, e mai in concreto. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui si deduceva il diniego di giustizia fondato sull’allegazione secondo cui il giudice contabile aveva condannato il ricorrente sulla base di un fatto antigiuridico asseritamente altro e diverso da quello per il quale lo stesso era stato citato in giudizio e sul quale si era difeso).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 30112 del 26/10/2021 (Rv. 662549 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362
Corte
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30112
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Violazione del principio del contraddittorio – Cass. n. 27324/2021Giurisdizione civile - principi costituzionali - ricorso per cassazione contro decisioni dei giudici amministrativi - Giudizio amministrativo - Verificazione - Violazione del principio del contraddittorio - Eccesso di potere giurisdizionale - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Nel procedimento di verificazione svolto nel giudizio amministrativo (nel quale il principio del contraddittorio si realizza con la possibilità delle parti di prendere posizione sulla relazione di verificazione, mediante il deposito di apposita memoria difensiva nei termini di legge), l'eventuale difetto del contraddittorio non configura eccesso di potere giurisdizionale denunciabile con il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, non traducendosi nella violazione di una norma prescrittiva di forme processuali né integrando una fattispecie di nullità.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 27324 del 07/10/2021 (Rv. 662371 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362
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Chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza – Cass. n. 21762/2021Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilità) - consiglio di stato -Ricorso ex art. 112, comma 5, c.p.a. - Chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza - Violazione dei limiti esterni della giurisdizione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Il provvedimento con cui il giudice amministrativo, adito ai sensi dell'art. 112, comma 5, c.p.c., chiarisce il modo con cui il potere-dovere di ottemperanza dell'amministrazione deve essere esercitato ("modalità di ottemperanza"), non è sindacabile in cassazione per violazione dei limiti esterni della giurisdizione, atteso che il giudizio in tal modo instaurato non è neppure riconducibile al novero delle azioni di ottemperanza, trattandosi di un ricorso che ha natura giuridica diversa tanto dall'azione finalizzata all'attuazione del comando giudiziale (art. 112, comma 2), quanto dall'azione esecutiva in senso stretto (art. 112, comma 3), presupponendo invece dubbi o incertezze sull'esatta portata del comando giuridico - senza tuttavia introdurre ragioni di doglianza volte a modificare o integrare il "proprium" delle statuizioni rese - così da attivare un potere conformativo che la norma stessa riconosce al giudice amministrativo. (Nella specie, a fronte del giudicato che aveva disposto l'annullamento "in parte qua” della lettera di invito e l'obbligo per l'amministrazione di rinnovare la gara a partire da tale segmento risultato illegittimo, il giudice dell'ottemperanza adito per chiarimenti - senza integrare il "decisum" - ne aveva desunto l'obbligo per la P.A. di rinnovare la gara predisponendo nuovamente una lettera di invito, immune dai vizi riscontrati dal giudicato, da cui non poteva che derivare la ripresentazione delle offerte da parte di tutti gli originari destinatari della lettera di invito, predisposte sulla base delle nuove prescrizioni della "lex specialis" di gara).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 21762 del 29/07/2021 (Rv. 661860 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362
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21762
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Eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera legislativa – Cass. n. 19244/2021Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilità) - consiglio di stato -Eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera legislativa - Nozione - Ambito - Riempimento in via interpretativa di una "lacuna legis" - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In tema di sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, l'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore è configurabile solo qualora il giudice speciale abbia applicato non la norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un'attività di produzione normativa che non gli compete. L'ipotesi non ricorre quando il Consiglio di Stato, attenendosi al compito interpretativo che gli è proprio, abbia individuato una "lacuna legis" nonché la disciplina applicabile per il suo riempimento, in quanto tale operazione ermeneutica può dar luogo, tutt’al più, ad un "error in iudicando" e non alla violazione dei limiti esterni della giurisdizione speciale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione del Consiglio di Stato che, in tema di elezioni per il Parlamento europeo, ritenuto implicitamente abrogato l'art. 21 della l. n. 18 del 1979, aveva colmato la lacuna così originatasi con il rinvio, tramite l'art. 51 della stessa legge, all'art. 83, comma 1, n.8, del d.P.R. n. 361 del 1957 che disciplina le elezioni per la Camera dei deputati).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 19244 del 07/07/2021 (Rv. 661657 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362
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Omesso versamento all'AGEA – Cass. n. 19027/2021Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - Corte dei conti - attribuzioni - giurisdizionali - contenzioso contabile - giudizi di responsabilità - Prelievo supplementare del latte - Omesso versamento all'AGEA - Responsabilità del primo acquirente - Giurisdizione contabile - Sussistenza - Fondamento.
In tema di regolamentazione del prelievo supplementare sull'eccesso di produzione di latte, sussiste la giurisdizione contabile sulla domanda di condanna al risarcimento del danno erariale proposta nei confronti del primo acquirente per avere violato l'obbligo di trattenere e, quindi, di versare all'AGEA le somme dovute dagli allevatori a titolo del predetto prelievo, quale misura volta a ristabilire l'equilibrio tra domanda e offerta sul mercato lattifero; ciò in quanto, avuto riguardo ali obblighi, anche contabili, impostigli, alle sanzioni previste per il caso di inadempimento e alla circostanza che egli è investito della funzione con provvedimento amministrativo all'esito delle verifica di determinati requisiti - nonché alla responsabilità diretta dello Stato verso l'Unione europea per il prelievo risultante dal superamento del quantitativo di riferimento nazionale -, deve ritenersi sussistere, tra il primo acquirente e la P.A., un vero e proprio rapporto di servizio, il quale è configurabile, a prescindere dalla natura di soggetto di diritto privato dell'agente, allorché questi abbia la gestione, in nome e per conto della pubblica amministrazione, di un'attività continuativa di interesse generale, che può essere anche solo di garanzia del corretto svolgimento di una data attività.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 19027 del 06/07/2021 (Rv. 661848 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362
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Conferimento di incarichi a soggetti esterni all'amministrazione – Cass. n. 18492/2021Corte dei conti - attribuzioni - giurisdizionali - contenzioso contabile - giudizi di responsabilità - Consiglieri del CNEL - Conferimento di incarichi a soggetti esterni all'amministrazione - Decisione del giudice contabile affermativa della responsabilità erariale - Denuncia di difetto assoluto di giurisdizione - Inammissibilità - Fondamento.
E' inammissibile il ricorso in cassazione volto a denunciare l'eccesso di potere giurisdizionale, per invasione della sfera legislativa, della decisione del giudice contabile che abbia affermato la responsabilità erariale di consiglieri del CNEL per avere conferito incarichi a soggetti esterni in violazione dei presupposti di cui all'art.7, commi 6 e ss., del d.lgs. n.165 del 2001; ciò in quanto, per un verso, la natura di organo di rilievo costituzionale del CNEL non preclude il controllo giurisdizionale di legittimità del giudice contabile su atti e provvedimenti che costituiscono espressione di attività amministrativa strumentale alimentata con risorse tratte dal bilancio statale o su atti gestionali finanziati nello stesso modo, mentre, per altro verso, la dedotta inesistenza di una norma che estenda al CNEL il divieto di conferire incarichi esterni ai sensi del d.lgs. n.165 del 2001, non configura un vizio di difetto assoluto di giurisdizione per invasione della sfera riservata al legislatore, che si integra solo qualora il giudice speciale abbia indebitamente esercitato un'attività di produzione normativa e non anche allorché l'operatività dei principi di cui al predetto decreto legislativo sia stata affermata nell'esercizio della doverosa operazione ermeneutica volta ad individuare la "voluntas legis" applicabile al caso concreto, la quale potrebbe, al più, dare luogo ad un eventuale "error in iudicando" ma non alla violazione dei limiti esterni della giurisdizione speciale.
Corte Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 18492 del 30/06/2021 (Rv. 661738 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362
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Pronunce della Corte dei conti in sede giurisdizionale – Cass. n. 15573/2021Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - corte dei conti - Pronunce della Corte dei conti in sede giurisdizionale - Sindacato della Corte di cassazione - Limiti - Mancata sospensione del giudizio erariale o omessa valutazione di un precedente penale di assoluzione - Eccesso di potere giurisdizionale - Esclusione - Fondamento.
Il sindacato della S.C. sulle decisioni della Corte dei conti è limitato alle sole ipotesi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione e non si estende ad asserite violazioni di legge, sostanziale o processuale, concernenti il modo di esercizio della giurisdizione speciale. Ne consegue che non integra la violazione dei limiti esterni della giurisdizione, e pertanto non può costituire motivo di ricorso ammissibile in cassazione, la denuncia di un "error in procedendo", quale la mancata sospensione del giudizio erariale sino all'esito del procedimento penale in corso sugli stessi fatti, ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. n. 174 del 2016, o di un "error in iudicando", per l'omessa valutazione ai fini della responsabilità erariale di un precedente penale di assoluzione.
Corte Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 15573 del 04/06/2021 (Rv. 661388 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362
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Decisioni declinatone della "potestas iudicandi" – Cass. n. 14323/2021Giurisdizione civile - conflitti - di giurisdizione - Decisioni declinatone della "potestas iudicandi" - Conflitto reale di giurisdizione - Configurabilità - Ricorso ex art. 362, comma 2 n. 1 c.p.c. notificato personalmente alla parte - Ammissibilità.
Nell'ipotesi di decisioni declinatorie della "potestas iudicandi", non più revocabili dai diversi giudici che le hanno pronunciate su identica domanda, è configurabile un conflitto reale negativo denunciabile ai sensi dell'art. 362, comma 2, n. 1, c.p.c., con conseguente ammissibilità del ricorso ritualmente notificato alla parte personalmente e non al suo procuratore.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 14323 del 25/05/2021 (Rv. 661307 - 01)
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Ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato – Cass. n. 8569/2021Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilita') - consiglio di stato - Violazione delle norme del c.p.a. sul vincolo alle sezioni semplici del principio di diritto pronunciato dall'Adunanza plenaria - Denuncia con ricorso ex art. 111, comma 8, Cost. - Inammissibilità - Fondamento.
In tema di ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato, l'eventuale violazione delle norme del codice del processo amministrativo sul vincolo alle sezioni semplici del principio di diritto pronunciato dall'Adunanza plenaria, si risolve in un ipotetico "error in iudicando”, interno alla giurisdizione speciale, e dunque è insuscettibile di costituire motivo inerente alla giurisdizione, denunciabile in Cassazione ai sensi dell'art.111, comma 8 Cost., non potendo la predetta ipotesi omologarsi a quella concretante l'illegittima composizione dell'organo giurisdizionale, la quale può consentire il sindacato della sentenza per ragioni di giurisdizione solo quando il vizio di costituzione sia di particolare gravità, come nei casi di alterazione strutturale dell'organo giudicante, per vizi di numero o di qualità dei suoi membri, che ne precludono l'identificazione con quello delineato dalla legge.
Corte di Cassazione, Sez. U , Ordinanza n. 8569 del 26/03/2021 (Rv. 660952 - 01)
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Consiglio di stato - Giudicato amministrativo – Cass. n. 8502/2021Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilita') - consiglio di stato - Giudicato amministrativo - Giudizio di ottemperanza nei confronti di altro Stato - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
E' inammissibile il giudizio di ottemperanza relativo a giudicato amministrativo nei confronti di uno Stato estero, dovendosi interpretare il riferimento contenuto nell'art. 112 c.p.a. alla "pubblica amministrazione" nel senso di pubblica amministrazione nazionale, atteso che i richiami al "potere pubblico" nella disciplina del codice vanno intesi come relativi all'autorità amministrativa italiana, avuto anche riguardo alle disposizioni costituzionali in materia di giustizia amministrativa nonché ai principi di diritto internazionale di sovranità e territorialità quanto al rapporto fra gli Stati. (Fattispecie relativa ad impugnazione, per superamento dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa, di pronuncia del Consiglio di Stato d'inammissibilità del giudizio di ottemperanza nei confronti di altro Stato).
Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 8502 del 25/03/2021 (Rv. 660812 - 01)
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Conflitto reale negativo di giurisdizione – Cass. n. 1919/2021Giurisdizione civile - conflitti - di giurisdizione - Conflitto reale negativo di giurisdizione - Presupposti - Proposizione del ricorso per cassazione - Ammissibilità - Passaggio in giudicato di una delle due pronunce in contrasto - Irrilevanza.
È ammissibile il ricorso per conflitto negativo di giurisdizione nell'ipotesi in cui il giudice ordinario ed il giudice amministrativo abbiano entrambi negato con sentenza la propria giurisdizione sulla medesima controversia, pur senza sollevare essi stessi d’ufficio il conflitto, essendosi in presenza non di un conflitto virtuale di giurisdizione, risolvibile con istanza di regolamento preventivo ex art. 41 c.p.c., ma di un conflitto reale negativo di giurisdizione, denunciabile alle sezioni unite della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 362, comma 2, n. 1, c.p.c., in ogni tempo e, quindi, indipendentemente dalla circostanza che una delle due pronunce in contrasto sia passata in giudicato.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 1919 del 28/01/2021
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Gruppo consiliare regionale - Spese sostenute dai singoli consiglieri – Cass. n. 622/2021Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilita') - corte dei conti - Gruppo consiliare regionale - Spese sostenute dai singoli consiglieri - L.r. Emilia Romagna n. 32 del 1997 - Approvazione del rendiconto da parte del comitato tecnico e deN'Uffido di Presidenza - Verifica del giudice contabile - Eccesso di potere giurisdizionale - Esclusione - Fondamento.
Non è affetta da eccesso di potere giurisdizionale la pronuncia della Corte dei conti che accerti la responsabilità erariale di un consigliere regionale per illecita gestione del denaro pubblico ricevuto per le spese di rappresentanza del gruppo consiliare di appartenenza, pur in presenza dell'approvazione del rendiconto da parte del comitato tecnico e dell'Ufficio di Presidenza, previsto dalla l.r. Emilia Romagna n. 32 del 1997, in quanto tale atto, quale mera ratifica formale di spese già effettuate e non titolo giustificativo reso "ex ante", non esclude che le stesse siano non inerenti all'attività del gruppo, quanto ad entità e proporzionalità, o non effettive, per la non veridicità della documentazione, con manifesta difformità delle singole spese ammesse al rimborso, in termini di congruità e collegamento teleologico, rispetto alle finalità pubblicistiche dei gruppi, la cui verifica rimane nei limiti interni della giurisdizione del giudice contabile.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 622 del 15/01/2021
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362
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Giurisdizioni speciali (impugnabilita') - Consiglio di stato – Cass. n. 29653/2020Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilita') - consiglio di stato - Disapplicazione da parte del Consiglio di Stato dell'art. 3 della l. n. 458 del 1988 per contrasto con la CEDU e con l'art. 42 Cost. - Ricorso per cassazione per eccesso di potere giurisdizionale - Inammissibilità - Fondamento.
E' inammissibile il ricorso in cassazione per eccesso di potere giurisdizionale avverso la sentenza con cui il Consiglio di Stato abbia disapplicato l'art. 3 della l. n. 458 del 1988 per contrasto con la CEDU e con l'art. 42 Cost. in virtù di una interpretazione volta alla ricerca della «voluntas legis» applicabile nel caso concreto desumendola dal coordinamento sistematico della stessa con i principi di rango superiore (costituzionale ed europeo), attività ermeneutica che potrebbe, in ipotesi, dare luogo ad un ««error in iudicando», ma non alla violazione dei limiti esterni della giurisdizione speciale.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 29653 del 28/12/2020
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29653
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Consiglio di stato - Controllo sui limiti esterni della giurisdizione – Cass. n. 27770/2020Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilita') - consiglio di stato - Controllo sui limiti esterni della giurisdizione - Contenuto - Limiti - Fattispecie.
In materia di impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato, il controllo del limite esterno della giurisdizione - che l'art. 111, comma 8, Cost., affida alla Corte di cassazione - non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare errori "in iudicando" o "in procedendo", senza che rilevi la gravità o intensità del presunto errore di interpretazione, il quale rimane confinato entro i limiti interni della giurisdizione amministrativa, considerato che l'interpretazione delle norme costituisce il "proprium" distintivo dell’attività giurisdizionale. (Nella specie, la S.C. ha escluso che potessero ravvisarsi gli estremi dell'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore nella decisione del Consiglio di Stato che, nel respingere l'impugnazione proposta avverso una sanzione irrogata dall’ANAC, aveva equiparato la omessa dichiarazione alla falsa dichiarazione ai fini dell'applicazione dell'art. 38, comma 1-ter, del d.lgs. n. 163 del 2006, in virtù di complessa attività di interpretazione).
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 27770 del 04/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362
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Funzione giurisdizionale - attribuzione alla magistratura - Cass n. 26387/2020Giurisdizione civile - principi costituzionali - Funzione giurisdizionale - attribuzione alla magistratura - Giudizi di appello avverso le sentenze del Tribunale regionale di giustizia amministrativa, Sezione autonoma di Bolzano - Composizione del collegio del Consiglio di Stato in assenza di un consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca ovvero a quello di lingua ladina - Difetto di giurisdizione denunciabile con ricorso ex art.111, comma 8, Cost. e 362 c.p.c. - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Nei giudizi di appello avverso le sentenze della Sezione autonoma di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa, la mancanza, nella composizione del collegio del Consiglio di Stato investito dell'impugnazione, del consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca ovvero al gruppo di lingua ladina, in violazione delle prescrizioni contenute nello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (art. 93 del d.P.R. n. 70 del 1972) e nelle relative norme di attuazione (art.14 del d.P.R. n. 426 del 1984), determina un'alterazione strutturale dell'organo giudicante, tale da impedirne l'identificazione con l'organo delineato dalla fonte costituzionale, la quale richiede che il giudice sia, nella sua composizione, rappresentativo del complessivo sistema autonomistico locale, a sua volta improntato alla tutela delle minoranze linguistiche presenti nel territorio della provincia; pertanto, la predetta mancanza integra un vizio derivante da difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato, che può essere dedotto dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione con ricorso proposto ai sensi degli artt. 111, comma 8, Cost. e 362 c.p.c. (Nella specie, la S.C., enunciando il principio di cui in massima, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, poiché il ricorrente aveva omesso di fornire la necessaria indicazione dei nomi dei componenti di lingua tedesca assegnati al Consiglio di Stato al momento della trattazione dell'impugnazione o in servizio alla data dell'udienza di discussione, così indebitamente trasferendo l'onere di cercare la prova del denunciato vizio strutturale in capo alla corte regolatrice).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 26387 del 19/11/2020 (Rv. 659461 - 01)
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Contenzioso contabile - giudizi di responsabilita' - Cass. n. 25208/2020Corte dei conti - attribuzioni - giurisdizionali - contenzioso contabile - giudizi di responsabilita' - Eccezione di intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità contabile ex art. 1, commi 2 quater e 2 quinques, della l. n. 20 del 1994 - Decisione di rigetto dell'eccezione - Eccesso di potere giurisdizionale - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
E' inammissibile il motivo di ricorso con il quale si deduca una erronea interpretazione, da parte del giudice contabile, delle norme relative all'interruzione della prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativo-contabile (nella specie, dell'art. 1, comma 2, della l. n. 636 del 1996), risolvendosi tale doglianza nel prospettare un "error in iudicando", il cui accertamento rientra nell'ambito del sindacato afferente ai limiti interni della giurisdizione e non alla osservanza dei limiti esterni della giurisdizione, gli unici deducibili dinanzi alla Corte di cassazione contro le decisioni della Corte dei conti.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 25208 del 10/11/2020 (Rv. 659610 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362
corte
cassazione
25208
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Amministratori comunali - Cass. n. 24376/2020Corte dei conti - attribuzioni - giurisdizionali - contenzioso contabile - giudizi di responsabilita' - Amministratori comunali - Conferimento di incarico di direttore generale non di ruolo a soggetto privo di titolo accademico - Valutazione del giudice contabile sulla indefettibilità del requisito della laurea - Eccesso di potere giurisdizionale - Configurabilità - Esclusione - Fondamento – Fattispecie - giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - corte dei conti.
L'accertamento della responsabilità per danno erariale operato dal giudice contabile nei confronti di amministratori comunali per aver assunto come direttore generale un soggetto privo del titolo di laurea non integra un'ipotesi di eccesso di potere giurisdizionale, in quanto tale accertamento, lungi dall'invadere il merito dell'azione amministrativa, rientra nell’alveo del controllo della conformità alla legge che regola l'attività amministrativa, che implica la verifica della ricorrenza dei presupposti di legge per procedere all'assunzione (Nella specie, all'esito di tale verifica, il giudice speciale aveva affermato che la figura del direttore generale è assimilabile a quella del dirigente pubblico e, pertanto, richiede necessariamente il requisito del titolo accademico).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 24376 del 03/11/2020 (Rv. 659292 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362
responsabilità
danno erariale
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24376
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Consiglio di Stato – pregiudiziale – Cass. n. 24107/2020Comunità' europea - giudice nazionale - rimessione degli atti. Consiglio di Stato - Mancato rinvio di questione pregiudiziale - Sindacabilità - Esclusione - Fondamento - Limiti.
Non è affetta dal vizio di eccesso di potere giurisdizionale, ed è pertanto insindacabile sotto il profilo della violazione del limite esterno della giurisdizione, in relazione al diritto eurounitario, la decisione, adottata dal Consiglio di Stato, di non disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, giacché il controllo che l'art. 111, comma 8, Cost., affida alla S.C. non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare errori "in iudicando" o "in procedendo" per contrasto con il diritto dell'Unione europea, salva l'ipotesi "estrema" in cui l'errore si sia tradotto in un'interpretazione delle norme europee di riferimento in contrasto con quelle fornite dalla CGUE, sì da precludere, rendendola non effettiva, la difesa giudiziale.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 24107 del 30/10/2020 (Rv. 659290 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362
CORTE
CASSAZIONE
24107
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Eccesso di potere giurisdizionale – Cass. n. 23899/2020Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - corte dei conti. Questione di giurisdizione non sollevata nelle precedenti fasi processuali - Ricorso alle Sezioni Unite per eccesso di potere giurisdizionale da parte del giudice speciale - Ammissibilità.
La possibilità di proporre ricorso per cassazione, deducendo la configurabilità dell'ipotesi dell'eccesso di potere giurisdizionale da parte di un giudice speciale (nella specie, la Corte dei conti), non è in alcun modo preclusa dall'accettazione della giurisdizione sul merito della controversia, derivante dal non aver sollevato la relativa questione nei gradi di merito.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 23899 del 29/10/2020 (Rv. 659456 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_362
CORTE
CASSAZIONE
23899
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Giurisdizioni speciali (impugnabilita') – Cass. n. 22375/2020Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilita') - consiglio di stato - Decreto del Consiglio di Stato di liquidazione del compenso del verificatore - Ricorso per cassazione per violazione di legge o per eccesso di potere giurisdizionale - Inammissibilità - Fondamento.
In tema di sindacato della S.C. sulle decisioni del Consiglio di Stato, è inammissibile il ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso del verificatore per violazione di legge, anche ove proposto al solo fine di denunciare l'abnormità del provvedimento per intervenuta decadenza, ex art. 71 del d.P.R. n. 115 del 2002, né, in tal caso, è configurabile l'eccesso di potere giurisdizionale, non venendo in rilievo una ipotesi di difetto assoluto o di difetto relativo di giurisdizione, bensì la prospettazione di "errores in procedendo o in iudicando", il cui accertamento rientra nell'ambito del sindacato afferente i limiti interni della giurisdizione.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 22375 del 15/10/2020 (Rv. 659040 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362
CORTE
CASSAZIONE
22375
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Impugnazioni - violazione dei limiti esterni della giurisdizione - Cass. n. 19952/2020 Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilità) - consiglio di stato Delibera AGCOM disponente la conversione delle reti analogiche in reti digitali e l'assegnazione delle frequenze - Sentenza di annullamento del Consiglio di Stato con effetti conformativi del successivo esercizio della funzione pubblica in mutato contesto fattuale e normativo - Denunciata violazione dei limiti esterni della giurisdizione, sotto il profilo dell'indebito esercizio di un potere regolatorio riservato all'AGCOM - Insussistenza - Fondamento.
IMPUGNAZIONI
VIOLAZIONE DEI LIMITI ESTERNI DELLA GIURISDIZIONE
La sentenza del Consiglio di Stato di annullamento della delibera dell'AGCOM relativa alla conversione delle reti analogiche in reti digitali e l'assegnazione delle frequenze, pur producendo, riguardo alla successiva attività regolatoria dell'Autorità, un effetto conformativo - consistente nella necessità di tener conto, nella riedizione del potere, di un contesto fattuale e normativo diverso da quello vigente all'epoca del provvedimento annullato - non realizza un'indebita ingerenza del giudice amministrativo nei poteri riservati all'Amministrazione e dunque non travalica i limiti esterni della giurisdizione, imponendo piuttosto la necessità di rinnovare l'esercizio del potere in modo immune dai vizi riscontrati, tenendo conto del mutato contesto tecnologico e normativo.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 19952 del 23/09/2020 (Rv. 658854 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362
corte
cassazione
19952
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Corte dei conti - sindacato di legittimità sulle decisioni della Corte dei conti - Cass. n. 19675/2020 Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilità) - corte dei conti - Ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione - Censure fondate sull'assenza di motivazione della sentenza impugnata e sulla violazione di regole del giusto processo - Inammissibilità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI
CASSAZIONE
GIURISDIZIONI SPECIALI
In tema di sindacato di legittimità sulle decisioni della Corte dei conti, per motivi inerenti alla giurisdizione, è inammissibile il ricorso che si fondi sull'assenza di motivazione della sentenza impugnata per mancata individuazione degli elementi fondativi della responsabilità contabile e la violazione delle regole del giusto processo, trattandosi di vizi che riguardano esclusivamente il sindacato sui limiti interni della giurisdizione, non potendosi configurare il cd. rifiuto di giurisdizione.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 19675 del 21/09/2020 (Rv. 658853 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362
corte
cassazione
19675
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Ricorso per eccesso di potere giurisdizionale - Cass. n. 19169/2020 Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilità) - consiglio di stato Ricorso per eccesso di potere giurisdizionale - Ammissibilità intrinseca - Condizioni.
IMPUGNAZIONI
CASSAZIONE
GIURISDIZIONI SPECIALI
Il ricorso per eccesso di potere giurisdizionale, con cui si denuncia il superamento dei limiti della giurisdizione da parte del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, dev'essere intrinsecamente ammissibile, secondo le modalità redazionali di cui all'art. 366 c.p.c. ed i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'ammissibilità estrinseca delle single censure.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 19169 del 15/09/2020 (Rv. 658633 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_362, Cod_Proc_Civ_art_366_1
corte
cassazione
19169
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Corte dei conti - attribuzioni - giurisdizionali - contenzioso contabile - giudizi di responsabilita' – Cass. n. 8848/2020Sindacato sugli strumenti utilizzati dai pubblici amministratori in relazione alle finalità perseguite - Ammissibilità - Violazione dei limiti esterni della giurisdizione o della riserva di amministrazione - Esclusione - Fattispecie.
In tema di giudizi di responsabilità amministrativa, la Corte dei conti può valutare, da un lato, se gli strumenti scelti dagli amministratori pubblici siano adeguati - anche con riguardo al rapporto tra gli obiettivi conseguiti e i costi sostenuti - oppure esorbitanti ed estranei rispetto al fine pubblico da perseguire e, dall'altro, se nell'agire amministrativo gli amministratori stessi abbiano rispettato i principi di legalità, di economicità, di efficacia e di buon andamento, i quali assumono rilevanza sul piano della legittimità e non della mera opportunità dell'azione amministrativa. Ne consegue che non viola i limiti esterni della giurisdizione contabile, né quelli relativi alla riserva di amministrazione, la pronuncia con la quale la Corte dei conti riconosca la responsabilità di un Direttore di dipartimento di una Regione per avere il medesimo contribuito a determinare a condizioni diseconomiche l'importo di un accordo transattivo volto alla definizione dei rapporti tra una società e la predetta Regione.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 8848 del 13/05/2020 (Rv. 657734 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362, Cod_Proc_Civ_art_112
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8848
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - preclusione del ricorso inammissibile o improcedibile - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 8552 del 06/05/2020 (Rv. 657901 - 01)Proposizione di due ricorsi avverso la stessa sentenza - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
In tema di ricorso per cassazione, una volta che la parte abbia già proposto un primo ricorso ed abbia, quindi, esercitato il relativo potere di impugnazione in ordine al provvedimento censurato, essa ha esaurito la facoltà di critica della decisione che assume a sé pregiudizievole, senza che possa proporre una successiva impugnazione, salvo che la prima impugnazione sia invalida, non sia stata ancora dichiarata inammissibile o improcedibile e venga rispettato il termine di decadenza previsto dalla legge. (Nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile il secondo ricorso proposto avverso una sentenza d'appello, affidato a motivi diversi dal primo e con diverso difensore, senza alcun riferimento al precedente e senza che potesse evincersi se il ricorrente avesse inteso affiancare un nuovo difensore al primo o sostituirlo).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 8552 del 06/05/2020 (Rv. 657901 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_323, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_362, Cod_Proc_Civ_art_366_1, Cod_Proc_Civ_art_387 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilita') - consiglio di stato - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 8093 del 23/04/2020 (Rv. 657612 - 01) barbaraProvvedimenti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Sindacato del giudice amministrativo - Contenuto - Verifica diretta dei presupposti di fatto - Ammissibilità - Fattispecie.
Il sindacato del giudice amministrativo sui provvedimenti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - pur non comportando che il predetto giudice possa sostituirsi all'Autorità medesima nelle attività di accertamento e di applicazione della legge con un proprio provvedimento - non è limitato ai soli profili giuridico-formali dell'atto amministrativo, dovendosi invece estendere anche alla risoluzione delle eventuali contestazioni in punto di fatto, allorquando da tali contestazioni dipenda la legittimità dell'atto amministrativo in questione. (Nella specie, le S.U. hanno ritenuto che il Consiglio di Stato, nel giudicare corretta la quantificazione della sanzione amministrativa pecuniaria inflitta dall'Autorità Garante alla società ricorrente, non avesse disconosciuto, né denegato, ma anzi esplicitato ed esercitato appieno la propria giurisdizione di merito in materia, verificando non soltanto l'astratta rispondenza dell'entità della sanzione alle fonti normative del potere sanzionatorio e dei parametri legali di determinazione, ma anche la congruità ed adeguatezza alla fattispecie concreta del "quantum" applicato).
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 8093 del 23/04/2020 (Rv. 657612 - 01)
Riferimenti normativi Cod_Proc_Civ_art_362 …...
Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - corte dei conti - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 8095 del 23/04/2020 (Rv. 657587 - 01)Ricorso alle Sezioni Unite - Questione di giurisdizione non sollevata nelle precedenti fasi processuali - Preclusione - Limiti.
Il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, per motivi di giurisdizione, avverso le pronunce emesse dalla Corte dei conti, non trova ostacolo nella circostanza che tale questione non sia stata sollevata nelle precedenti fasi processuali, ricollegandosi l'effetto preclusivo al solo maturarsi del giudicato interno formatosi per la mancata impugnazione di una pregressa pronuncia resa esplicitamente sulla giurisdizione, ovvero sul merito, nel presupposto implicito della giurisdizione medesima.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 8095 del 23/04/2020 (Rv. 657587 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_362 …...
Giurisdizione civile - conflitti - di giurisdizione - Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 7822 del 14/04/2020 (Rv. 657531 - 02)Conflitto negativo di giurisdizione su domande in rapporto di subordinazione - Potere delle Sezioni Unite di regolare la giurisdizione in riferimento a tutte le domande cumulate - Condizioni, limiti, effetti.
Qualora venga sollevato conflitto negativo di giurisdizione su domande cumulate avvinte da nesso di subordinazione, il potere delle Sezioni Unite di regolare la giurisdizione va esercitato con riferimento a tutte le domande - attesa l'esigenza di risolvere la questione di giurisdizione una volta per tutte sull'intera controversia - ma senza sciogliere il nesso di subordinazione voluto dalla parte; ne consegue che il conflitto va risolto rimettendo le parti innanzi al giudice munito di giurisdizione sulla domanda principale e dichiarando la giurisdizione, eventualmente diversa, sulla domanda subordinata, declaratoria, quest'ultima, rilevante solo condizionatamente alla definizione della domanda pregiudiziale.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 7822 del 14/04/2020 (Rv. 657531 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Proc_Civ_art_362 …...
Giurisdizione civile - giurisdizione in generale - in genere - Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 7822 del 14/04/2020 (Rv. 657531 - 01)Proposizione di plurime domande con nesso di subordinazione - Questione di giurisdizione - Valutazione prioritaria della domanda pregiudiziale - Pronuncia declinatoria di giurisdizione sulla domanda principale - Riassunzione della lite - Conflitto di giurisdizione - Ammissibilità -Limiti.
In caso di proposizione di plurime domande legate da nesso di subordinazione, il giudice adito deve valutare la giurisdizione con riferimento alla domanda proposta in via pregiudiziale, venendo in rilievo la questione di giurisdizione sulla domanda subordinata soltanto quando sia sciolto il nesso di subordinazione, il che accade se la domanda principale sia rigettata nel merito o per ragioni di rito ma senza chiusura del processo innanzi al giudice emittente; qualora sia pronunciata declinatoria di giurisdizione sulla domanda principale, senza scioglimento del nesso di subordinazione, e la causa venga riassunta dinanzi al giudice indicato, quest'ultimo può sollevare conflitto di giurisdizione unicamente sulla domanda principale.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 7822 del 14/04/2020 (Rv. 657531 - 01)
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Giurisdizione civile - principi costituzionali - ricorso per cassazione contro decisioni dei giudici amministrativi – Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 7825 del 14/04/2020 (Rv. 657586 - 01)Giudicato civile in materia di lavoro – Attuazione da parte della P.A. – Poteri del giudice di ottemperanza – Verifica della esattezza della interpretazione data dalla P.A. alle disposizioni da applicare – Ammissibilità -Fattispecie.
In tema di attuazione, da parte della P.A., del giudicato civile in materia di lavoro, il potere del giudice di ottemperanza non può che esercitarsi sulla base di elementi interni al giudicato - la cui valutazione rientra nella giurisdizione propria del giudice che ha emesso la sentenza -, con la conseguenza che è ammissibile, in ossequio al principio dell'effettività della tutela giurisdizionale che caratterizza il giudizio di ottemperanza, la verifica dell'esattezza della interpretazione data dall'amministrazione alle disposizioni da applicare al caso concreto, per accertare che del contenuto della decisione passata in giudicato non sia stato dato un adempimento parziale, incompleto se non addirittura elusivo.(Nella specie, la S.C. ha evidenziato che il Consiglio di Stato, in sede di giudizio di ottemperanza, non aveva fatto altro che accertare l'esatta quantificazione, ad opera dell'Amministrazione, dell'assegno vitalizio - al cui pagamento in favore degli eredi del beneficiario la predetta Amministrazione era stata condannata dal giudice civile con pronuncia di condanna generica - spettante alle "vittime del dovere", liquidato senza la maggiorazione prevista per le "vittime del terrorismo").
Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 7825 del 14/04/2020 (Rv. 657586 - 01)
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Giurisdizione civile - giurisdizione in generale – Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 7822 del 14/04/2020 (Rv. 657531 - 01)Proposizione di plurime domande con nesso di subordinazione - Questione di giurisdizione - Valutazione prioritaria della domanda pregiudiziale - Pronuncia declinatoria di giurisdizione sulla domanda principale - Riassunzione della lite - Conflitto di giurisdizione - Ammissibilità - Limiti.
In caso di proposizione di plurime domande legate da nesso di subordinazione, il giudice adito deve valutare la giurisdizione con riferimento alla domanda proposta in via pregiudiziale, venendo in rilievo la questione di giurisdizione sulla domanda subordinata soltanto quando sia sciolto il nesso di subordinazione, il che accade se la domanda principale sia rigettata nel merito o per ragioni di rito ma senza chiusura del processo innanzi al giudice emittente; qualora sia pronunciata declinatoria di giurisdizione sulla domanda principale, senza scioglimento del nesso di subordinazione, e la causa venga riassunta dinanzi al giudice indicato, quest'ultimo può sollevare conflitto di giurisdizione unicamente sulla domanda principale.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 7822 del 14/04/2020 (Rv. 657531 - 01)
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Giurisdizione civile - principi costituzionali - ricorso per cassazione contro decisioni dei giudici amministrativi - decisioni del consiglio di stato - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 7012 del 11/03/2020 (Rv. 657216 - 01)Giurisdizione civile - principi costituzionali - ricorso per cassazione contro decisioni dei giudici amministrativi - decisioni del consiglio di stato - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 7012 del 11/03/2020 (Rv. 657216 - 01)
In tema di sindacato delle Sezioni Unite sulle decisioni del Consiglio di Stato, costituisce motivo di ricorso attinente alla giurisdizione quello con il quale si denunzia che il Consiglio di Stato, nell'ambito del giudizio proposto ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera z-sexies, del d.lgs. n. 104 del 2010, abbia esercitato i poteri inerenti alla giurisdizione esclusiva al di fuori dei casi in cui la legge lo consente, per avere invaso la sfera dei poteri riservati alla esclusiva competenza della Commissione europea, quale organo di merito gestorio dell'Unione. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto insussistente l'eccesso di potere giurisdizionale nella decisione del Consiglio di Stato che ha qualificato un finanziamento pubblico disposto dal Ministero dell'Istruzione come aiuto di Stato, in quanto tale assoggettato al procedimento ex art. 108 TFUE, senza tuttavia valutarne il presupposto della compatibilità con il mercato interno, apprezzamento riservato in via esclusiva alla Commissione europea, il cui potere è rimasto pertanto inalterato).
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 7012 del 11/03/2020 (Rv. 657216 - 01)
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Giurisdizione civile - principi costituzionali - ricorso per cassazione contro decisioni dei giudici amministrativi - decisioni del consiglio di stato - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 6691 del 09/03/2020 (Rv. 657220 - 02)Aggiudicazione di lavori di costruzione e gestione di un'opera pubblica - Illegittimità per equiparazione al mancato utilizzo del contributo pubblico a fondo perduto della promessa di sua restituzione integrale non assistita da garanzie - Eccesso di potere giurisdizionale - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.
Poiché il controllo di legittimità del giudice amministrativo importa un sindacato pieno non solo sul fatto, ma pure sulle valutazioni, anche di ordine tecnico, operate dall'amministrazione, non sussiste eccesso di potere giurisdizionale per usurpazione della funzione amministrativa nella decisione del Consiglio di Stato che rilevi, quale vizio dell'aggiudicazione dell'affidamento in concessione dei lavori di costruzione e gestione di un'opera pubblica, l'illegittimità del criterio della equiparazione al mancato utilizzo del contributo pubblico a fondo perduto della promessa di sua restituzione integrale, non assistita da valide garanzie o previsioni gestionali o contabili.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 6691 del 09/03/2020 (Rv. 657220 - 02)
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilita') - consiglio di stato - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 6460 del 06/03/2020 (Rv. 657215 - 01)Violazione, da parte del Consiglio di Stato, di norme del diritto dell'unione europea o della CEDU integrante "error in iudicando" - Sindacabilità ad opera delle Sezioni Unite della Corte di cassazione in sede di controllo di giurisdizione - Esclusione - Fondamento.
La violazione, da parte del Consiglio di Stato, di norme del diritto dell'Unione europea o della CEDU che si risolva in un "error in iudicando" (sia pure "de iure procedendi") non è sindacabile ad opera delle Sezioni Unite della Corte di cassazione in sede di controllo di giurisdizione, in quanto il controllo in questione è circoscritto all'osservanza dei meri limiti esterni della giurisdizione, senza estendersi ad asserite violazioni di legge sostanziale o processuale - l'accertamento delle quali rientra nell'ambito dei limiti interni della giurisdizione - concernenti il modo d'esercizio della giurisdizione speciale.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 6460 del 06/03/2020 (Rv. 657215 - 01)
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilita') - consiglio di stato - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 6460 del 06/03/2020 (Rv. 657215 - 02)Mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia - Possibilità per le Sezioni Unite di disporlo autonomamente - Esclusione - Ambito di valutazione delle stesse limitato al controllo sui limiti esterni della giurisdizione - Inesistenza di norme dell'Unione Europea.
Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, omesso dal Consiglio di Stato, non può essere disposto, sulla medesima questione, dalle Sezioni Unite della Suprema Corte innanzi alle quali sia stata impugnata la corrispondente decisione, spettando ad esse solo di vagliare il rispetto, da parte del primo, dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa, senza che, su tale attribuzione di controllo, siano evidenziabili norme dell'Unione Europea su cui possano ipotizzarsi quesiti interpretativi.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 6460 del 06/03/2020 (Rv. 657215 - 02)
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Corte dei conti - attribuzioni - giurisdizionali - procuratore generale - Cass. n. 5589/2020Ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione - Procuratore regionale della Corte dei Conti - Natura di parte solo in senso formale - Conseguenze - Pronuncia sulle spese processuali - Esclusione - Condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. - Esclusione - Fondamento.
CORTE DEI CONTI
ATTRIBUZIONI GIURISDIZIONALI
PROCURATORE GENERALE
Nei giudizi dinanzi alle Sezioni Unite in sede di ricorso per motivi attinenti alla giurisdizione, il procuratore generale presso la Corte dei conti ha natura di parte solo in senso formale, sicché è esclusa l'ammissibilità di una pronuncia sulle spese processuali, nonché la condanna della parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, ex art. 96, comma 3, c.p.c., atteso che quest'ultima disposizione presuppone, per la sua applicazione, che vi sia stata una pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91 dello stesso codice.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 5589 del 28/02/2020 (Rv. 657218 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_096
corte
cassazione
5589
2020
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Giurisdizione civile - giurisdizione in generale - difetto di giurisdizione – Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 4249 del 19/02/2020 (Rv. 656956 - 01)Pronuncia declinatoria di giurisdizione - Indicazione del giudice munito di giurisdizione - Vincolatività per le parti e per il giudice successivamente adito - Condizioni.
Nella pronuncia che afferma il difetto di giurisdizione del giudice adito, l'indicazione del plesso munito di giurisdizione è vincolante per le parti e consente a quello successivamente adito di sollevare di ufficio la questione di giurisdizione soltanto ove sia riproposta innanzi il giudice "ad quem" la medesima domanda originariamente formulata; per converso, il giudice adìto che, a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione, si trovi di fronte alla proposizione di una nuova ed autonoma domanda, di contenuto diverso da quella azionata nel precedente giudizio, difettando la medesimezza della causa, non può investire direttamente le Sezioni Unite della questione di giurisdizione ma è, se del caso, tenuto a statuire sulla stessa.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 4249 del 19/02/2020 (Rv. 656956 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_037, Cod_Proc_Civ_art_362
GIURISDIZIONE CIVILE
GIURISDIZIONE IN GENERALE
DIFETTO DI GIURISDIZIONE
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilita') - consiglio di stato - Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 3562 del 13/02/2020 (Rv. 656953 - 01)Sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche delle commissioni di concorso pubblico - Ammissibilità - Eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera del merito - Esclusione - Fattispecie.
Le valutazioni tecniche delle commissioni esaminatrici dei pubblici concorsi sono assoggettabili al sindacato giurisdizionale di legittimità del giudice amministrativo, che può rilevarne l'irragionevolezza, l'arbitrio o la violazione del principio della "par condicio" tra i concorrenti, senza che ciò comporti un'invasione della sfera del merito amministrativo, denunciabile con il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione. (Principio enunciato con riferimento ad una fattispecie in cui la sentenza impugnata, pur dando atto che il punteggio numerico sintetizza adeguatamente il giudizio tecnico della Commissione, aveva correttamente rammentato che ciò in tanto è vero in quanto siano stati adeguatamente predeterminati i criteri di massima ed i parametri per la loro attribuzione, laddove, nella specie, i criteri fissati, a cagione della loro estrema genericità, non erano idonei ad assicurare l'imparzialità nella valutazione dei candidati).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 3562 del 13/02/2020 (Rv. 656953 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362
IMPUGNAZIONI CIVILI
RICORSO PER CASSAZIONE
GIURISDIZIONI SPECIALI
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilita') - consiglio di stato - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 413 del 14/01/2020 (Rv. 656659 - 01)Decisione resa in sede di giudizio di ottemperanza conseguente ad annullamento di una delibera del C.S.M. - Ricorso per cassazione -Sopravvenienza medio tempore di nuova delibera e successiva sua impugnazione - Interesse alla decisione sul primo giudizio - Persistenza.
In caso di ricorso per cassazione avverso decisione del Consiglio di Stato resa in sede di giudizio di ottemperanza conseguente ad annullamento di una delibera del C.S.M. (nella specie, di conferimento di incarico semidirettivo), la sopravvenienza di una nuova delibera, sostitutiva della prima già annullata, non fa venir meno l'interesse del ricorrente alla pronuncia sull'impugnazione, ove il secondo provvedimento non sia divenuto definitivo poiché impugnato innanzi gli organi di giustizia amministrativa.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 413 del 14/01/2020 (Rv. 656659 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362
IMPUGNAZIONI CIVILI
RICORSO PER CASSAZIONE
GIURISDIZIONI SPECIALI …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilita') - consiglio di stato - Corte di Cassazione, Sez. U , Ordinanza n. 34470 del 27/12/2019 (Rv. 656489 - 02)Art. 34, comma 2, del d.lgs. n. 104 del 2010 - Delimitazione dell'ambito di cognizione del giudice amministrativo - Inosservanza - Eccesso di potere giurisdizionale - Insussistenza - Ricorso per cassazione ex art 111 Cost. - Inammissibilità.
In tema di sindacato di legittimità avverso le decisioni dei giudici speciali, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto ex art. 111, comma 8, Cost. con cui si denunci l'inosservanza, ad opera del giudice amministrativo, dell'art. 34, comma 2, del d.lgs. n. 104 del 2010, nella parte in cui esclude che detto giudice possa conoscere della legittimità degli atti che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare, trattandosi di norma che disciplina l'ambito della cognizione del giudice amministrativo rispetto alle controversie rientranti nella sua giurisdizione la cui violazione non si traduce pertanto in un eccesso di potere giurisdizionale, configurandosi piuttosto come "error in procedendo".
Corte di Cassazione, Sez. U , Ordinanza n. 34470 del 27/12/2019 (Rv. 656489 - 02)
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Giurisdizione civile - giurisdizione in generale - difetto di giurisdizione - Corte di Cassazione, Sez. U , Ordinanza n. 34470 del 27/12/2019 (Rv. 656489 - 01)Decisione del giudice amministrativo su un atto non più esistente - Esorbitanza dai limiti del potere giurisdizionale - Insussistenza - Ricorso per cassazione ex art 111 Cost. - Inammissibilità.
In tema di sindacato di legittimità avverso le decisioni dei giudici speciali, qualora il giudice amministrativo pronunci su un atto non più esistente in quanto sostituito da altro provvedimento adottato dalla pubblica amministrazione, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto ex art. 111, comma 8, Cost. con cui si denunci l'omesso rilievo della cessazione della materia del contendere, in quanto l'accertamento dei fatti che possono provocare il venir meno dell'interesse alla decisione non può mai dar luogo ad esorbitanza dai limiti della giurisdizione, costituendo espressione del potere giurisdizionale attribuito al giudice in riferimento alla materia del contendere, in cui esercizio può dar luogo al più ad un "error in procedendo".
Corte di Cassazione, Sez. U , Ordinanza n. 34470 del 27/12/2019 (Rv. 656489 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_362 …...
Giurisdizione civile - conflitti - di giurisdizione - Corte di Cassazione, Sez. 3 , Ordinanza n. 32493 del 12/12/2019 (Rv. 656521 - 01)Ricorso per cassazione - Provvedimenti denunciati come confliggenti - Deposito in copia autentica - Necessità - Inosservanza - Improcedibilità del ricorso per conflitto.
Il ricorso per cassazione rivolto a denunciare, ai sensi dell'art. 362, comma 2, numero 1), c. p.c. un conflitto di giurisdizione richiede, a pena di improcedibilità, il deposito della copia autentica di entrambi i provvedimenti che hanno determinato il conflitto in quanto indispensabili a risolvere la questione di giurisdizione, con l'annullamento dell'una o dell'altra delle statuizioni in contrasto.
Corte di Cassazione, Sez. 3 , Ordinanza n. 32493 del 12/12/2019 (Rv. 656521 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362, Cod_Proc_Civ_art_369 …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - termini brevi - Corte di Cassazione, Sez. U , Ordinanza n. 32114 del 09/12/2019 (Rv. 656172 - 01)Decorrenza - Sentenza del Consiglio di Stato - Notificazione di ricorso per revocazione - Equipollenza alla notificazione della sentenza stessa - Conseguenze - Termine breve per proporre ricorso per cassazione - Applicabilità.
La notificazione del ricorso per la revocazione di una sentenza del Consiglio di Stato equivale (sia per la parte notificante che per la parte destinataria) alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, onde la tempestività del successivo ricorso per cassazione, ai sensi degli artt. 360, primo comma, n. 1, e 362 c.p.c., va accertata non soltanto con riguardo al termine di sei mesi dalla pubblicazione della pronuncia impugnata ma anche con riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso per revocazione.
Corte di Cassazione, Sez. U , Ordinanza n. 32114 del 09/12/2019 (Rv. 656172 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362, Cod_Proc_Civ_art_360_1 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilita') - consiglio di stato - Corte di Cassazione, Sez. U , Ordinanza n. 31758 del 05/12/2019 (Rv. 656169 - 01)Disapplicazione da parte del Consiglio di Stato di norma di legge interna per contrasto con norma unionale non immediatamente esecutiva - Ricorso in cassazione per eccesso di potere giurisdizionale - Inammissibilità - Ragioni.
E' inammissibile il ricorso in cassazione per eccesso di potere giurisdizionale avverso la sentenza con cui il Consiglio di Stato abbia disapplicato una norma di legge interna (nella specie, di una legge regionale) per contrasto con norma unionale contenuta in una direttiva europea non immediatamente esecutiva, giacché con esso si deduce, in sostanza, un "error in iudicando", asseritamente consistente nell'erronea interpretazione della portata della direttiva europea nell'ordinamento nazionale, e dunque un errore nell'attività ermeneutica che costituisce il "proprium" della funzione giurisdizionale.
Corte di Cassazione, Sez. U , Ordinanza n. 31758 del 05/12/2019 (Rv. 656169 - 01)
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Corte dei conti - attribuzioni - giurisdizionali - contenzioso contabile - giudizi di responsabilita' - Cass. n. 31755/2019Società mista con partecipazione maggioritaria pubblica - Responsabilità dell'amministratore delle società concessionaria di servizi pubblici - Giurisdizione della Corte dei conti - Configurabilità - Condizioni.
Societa' - di capitali - societa' per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - organi sociali - amministratori - responsabilita' - azione del socio e del terzo danneggiato In genere.
Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti in ordine all'azione risarcitoria proposta nei confronti dell'amministratore di una società mista con partecipazione maggioritaria pubblica che sia concessionaria di servizi pubblici, allorquando la condotta del detto amministratore abbia cagionato un danno diretto ed immediato all'ente pubblico partecipante alla società correlato al mancato assolvimento degli obblighi nascenti dal contratto di concessione, potendosi configurare il concorso tra l'illecito contrattuale della società e quello extracontrattuale dell'amministratore, purché tra l'inadempienza della società ed il comportamento di chi abbia esercitato le funzioni di organo gestorio esista un nesso di causalità necessaria.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 31755 del 05/12/2019 (Rv. 656080 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2395, Cod_Civ_art_2449, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_362
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Corte dei conti - attribuzioni - giurisdizionali - contenzioso contabile - giudizi di responsabilita' - in genere - Cass. n. 29084/2019Giudizio di responsabilità erariale - Asserita erronea determinazione del danno - Violazione dei limiti esterni della giurisdizione - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - corte dei conti In genere.
In tema di responsabilità erariale, l'asserita erronea determinazione del danno attiene al concreto esercizio della "potestas iudicandi" della Corte dei conti, per cui ogni contestazione al riguardo, inerendo alla corretta applicazione delle norme riguardanti la fondatezza della pretesa risarcitoria, non travalica i limiti interni della giurisdizione contabile, e non può, pertanto, essere sindacata dinanzi alla Corte di cassazione. (Nella specie, le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il ricorso di un medico teso a lamentare la mancata allegazione e dimostrazione nella sentenza d'appello delle voci di danno subite dall'ente ospedaliero universitario in conseguenza della condotta di detto professionista che, pur optando per il regime del tempo pieno e "intra moenia", aveva svolto libera attività professionale presso una società privata).
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 29084 del 11/11/2019 (Rv. 656060 - 01)
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilita') - consiglio di stato - Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 29082 del 11/11/2019 (Rv. 656058 - 01)Eccesso di potere giurisdizionale - "Errar in iudicando" ed "error in procedendo" - Violazione dei limiti esterni della giurisdizione - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Non è configurabile l'eccesso di potere giurisdizionale da parte del giudice speciale, censurabile in Cassazione, quando sia contestato un "error in procedendo", per avere il Consiglio di Stato revocato una sentenza in totale assenza dei presupposti, ed un "error in iudicando", per avere il giudice speciale violato il principio del "ne bis in idem", atteso che, come chiarito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 6 del 2018, l'eccesso di potere giudiziario, denunziabile con il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, deve essere riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione, quando il giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o all'amministrazione (cosiddetta invasione o sconfinamento) ovvero, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che la materia non può formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento); nonché a quelle di difetto relativo di giurisdizione, quando il giudice amministrativo o contabile affermi la propria giurisdizione su materia attribuita ad altra giurisdizione o, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici; ne consegue che il controllo di giurisdizione non può estendersi al sindacato di sentenze cui pur si contesti di essere abnormi o anomale ovvero di essere incorse in uno stravolgimento delle norme di riferimento.
Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 29082 del 11/11/2019 (Rv. 656058 - 01)
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Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - sentenze impugnabili – Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 29082 del 11/11/2019 (Rv. 656058 - 02)Processo amministrativo - Impugnazione per revocazione - Ricorso per cassazione per difetto di giurisdizione - Contestazione delle modalità di esercizio del potere giurisdizionale - Inammissibilità.
E' inammissibile il ricorso per cassazione volto a denunciare l'eccesso di potere giurisdizionale in relazione ad una sentenza pronunciata dal giudice amministrativo in materia di revocazione - prevista nella giustizia amministrativa dall'art.106 c.p.a. con il richiamo ai casi ed ai modi di cui agli artt. 395 e 396 c.p.c. - qualora la contestazione investa modalità di esercizio del potere giurisdizionale, atteso che la revocazione è un mezzo di impugnazione straordinario che consente di superare il giudicato attribuendo al giudice, nella ricorrenza dei presupposti di legge, il potere giurisdizionale in concreto; pertanto, prospettarne l'esercizio al di fuori dei casi consentiti dall'ordinamento, altro non è che dolersi dell'esercizio in tesi errato di detto potere, come tale rientrante nei limiti propri della giurisdizione del giudice amministrativo.
Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 29082 del 11/11/2019 (Rv. 656058 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362, Cod_Proc_Civ_art_395, Cod_Proc_Civ_art_396 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilita') - consiglio di stato - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 29085 del 11/11/2019 (Rv. 656061 - 01)Eccesso di potere per contrasto con il diritto europeo - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Il contrasto delle decisioni giurisdizionali del Consiglio di Stato con il diritto europeo non integra, di per sé, l'eccesso di potere giurisdizionale denunziabile ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost., atteso che anche la violazione delle norme dell’Unione europea o della CEDU dà luogo ad un motivo di illegittimità, sia pure particolarmente qualificata, che si sottrae al controllo di giurisdizione della Corte di cassazione, né può essere attribuita rilevanza al dato qualitativo della gravità del vizio, essendo tale valutazione, sul piano teorico, incompatibile con la definizione degli ambiti di competenza e, sul piano fattuale, foriera di incertezze, in quanto affidata a valutazioni contingenti e soggettive.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 29085 del 11/11/2019 (Rv. 656061 - 01)
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