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Giudicato implicito – Cass. 13750/2019

Giurisdizione - Giudicato implicito - Portata - Fattispecie.

Il giudicato interno sulla giurisdizione si forma tutte le volte in cui il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando anche implicitamente la propria giurisdizione, e le parti abbiano prestato acquiescenza a tale statuizione, non impugnando la sentenza sotto questo profilo, sicché non può validamente prospettarsi l'insorgenza sopravvenuta di una questione di giurisdizione all'esito del giudizio di secondo grado, perché tale questione non dipende dall'esito della lite, ma da due invarianti primigenie, costituite dal "petitum" sostanziale della domanda e dal tipo di esercizio di potere giurisdizionale richiesto al giudice.

(Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso, in quanto non erano stati trascritti i motivi di appello con i quali era stata contestata la decisione di primo grado sotto il profilo della giurisdizione e non risultando, peraltro, dalla pronuncia impugnata le doglianze sollevate con il gravame).

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 13750 del 22/05/2019 (Rv. 654069 - 01)

Riferimenti normativi: 

Cod. Proc. Civ. art. 037 – Difetto di giurisdizione

Cod. Proc. Civ. art. 324 – Cosa giudicata formale

Cod. Proc. Civ. art. 362 – Altri casi di ricorso