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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilita') - consiglio di stato - Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 3562 del 13/02/2020 (Rv. 656953 - 01)

Sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche delle commissioni di concorso pubblico - Ammissibilità - Eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera del merito - Esclusione - Fattispecie.

Le valutazioni tecniche delle commissioni esaminatrici dei pubblici concorsi sono assoggettabili al sindacato giurisdizionale di legittimità del giudice amministrativo, che può rilevarne l'irragionevolezza, l'arbitrio o la violazione del principio della "par condicio" tra i concorrenti, senza che ciò comporti un'invasione della sfera del merito amministrativo, denunciabile con il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione. (Principio enunciato con riferimento ad una fattispecie in cui la sentenza impugnata, pur dando atto che il punteggio numerico sintetizza adeguatamente il giudizio tecnico della Commissione, aveva correttamente rammentato che ciò in tanto è vero in quanto siano stati adeguatamente predeterminati i criteri di massima ed i parametri per la loro attribuzione, laddove, nella specie, i criteri fissati, a cagione della loro estrema genericità, non erano idonei ad assicurare l'imparzialità nella valutazione dei candidati).

Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 3562 del 13/02/2020 (Rv. 656953 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362

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