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Giurisdizioni speciali (impugnabilità)

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilità) - consiglio di stato - Deliberazione del Consiglio dei Ministri emessa in esito al procedimento ex art. 14 quater della l. n. 241 del 1990 - Natura di atto politico - Esclusione - Natura di atto di alta amministrazione - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Sindacabilità giurisdizionale del Consiglio di Stato - Sussistenza - Limiti.

La deliberazione del Consiglio dei Ministri emessa all'esito del procedimento indicato dall'art. 14 quater della legge n. 241 del 1990 non costituendo un atto politico ma un atto di alta amministrazione, come espressamente confermato dal comma 3 di tale norma (modificato dall'art. 25 del d.l. n. 133 del 2014, conv. con modif. dalla legge n. 164 del 2014), è assoggettata al sindacato di legittimità del Consiglio di Stato nei limiti del controllo del vizio dell'eccesso di potere. Ne consegue che ove la verifica da parte del giudice amministrativo sconfini nella sfera del merito, estendendosi all'opportunità e convenienza dell'atto riservato alla discrezionalità dell'amministrazione, la decisione, quand'anche si esprima attraverso l'annullamento dell'atto, sarà viziata da eccesso di potere giurisdizionale e quindi sindacabile per motivi inerenti alla giurisdizione.

Corte Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 18829 del 12/07/2019 (Rv. 654589 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362