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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilita') - consiglio di stato - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 8093 del 23/04/2020 (Rv. 657612 - 01)

Provvedimenti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Sindacato del giudice amministrativo - Contenuto - Verifica diretta dei presupposti di fatto - Ammissibilità - Fattispecie.

Il sindacato del giudice amministrativo sui provvedimenti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - pur non comportando che il predetto giudice possa sostituirsi all'Autorità medesima nelle attività di accertamento e di applicazione della legge con un proprio provvedimento - non è limitato ai soli profili giuridico-formali dell'atto amministrativo, dovendosi invece estendere anche alla risoluzione delle eventuali contestazioni in punto di fatto, allorquando da tali contestazioni dipenda la legittimità dell'atto amministrativo in questione. (Nella specie, le S.U. hanno ritenuto che il Consiglio di Stato, nel giudicare corretta la quantificazione della sanzione amministrativa pecuniaria inflitta dall'Autorità Garante alla società ricorrente, non avesse disconosciuto, né denegato, ma anzi esplicitato ed esercitato appieno la propria giurisdizione di merito in materia, verificando non soltanto l'astratta rispondenza dell'entità della sanzione alle fonti normative del potere sanzionatorio e dei parametri legali di determinazione, ma anche la congruità ed adeguatezza alla fattispecie concreta del "quantum" applicato).

Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 8093 del 23/04/2020 (Rv. 657612 - 01)

Riferimenti normativi Cod_Proc_Civ_art_362