Skip to main content

Giurisdizione civile - conflitti - di giurisdizione Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 27310 del 25/09/2023 (Rv. 668851 - 01)

Conflitto reale negativo - Ricorso ex art. 362, comma 2, n. 1, c.p.c. - Esperibilità dopo l'avvento dell'art. 59 della l. n. 69 del 2009 - Sussistenza - Passaggio in giudicato di una delle sentenze che hanno declinato la giurisdizione - Irrilevanza - Fattispecie.

Non avendo l'art. 59 della l. n. 69 del 2009 coperto l'intero arco delle situazioni processuali provocate da una dichiarazione di difetto di giurisdizione (tanto da non avere determinato l'abrogazione dell'art. 362 c.p.c.), nel caso in cui il giudice adito all'esito di una pronuncia declinatoria della giurisdizione dichiari, a sua volta, il proprio difetto di giurisdizione, mancando di sottoporre la relativa questione alle Sezioni Unite della S.C., resta ferma la possibilità di far valere, in ogni tempo, il conflitto reale negativo di giurisdizione ai sensi dell'art. 362, comma 2, n. 1), c.p.c., a prescindere dalla circostanza che una delle due sentenze sia passata in giudicato. (Nella specie, le Sezioni Unite della S.C. hanno statuito che è sottoposta alla giurisdizione amministrativa la domanda risarcitoria derivante dall'illegittima occupazione di un fondo, seguita dalla sua irreversibile trasformazione in assenza di provvedimento ablativo, avanzata nel 2004 ed oggetto di tre diverse declinatorie di giurisdizione, prima da parte del T.A.R., poi del G.O. e nuovamente da parte del G.A., senza che alcuno di detti organi giurisdizionali avesse sollevato d'ufficio il regolamento di giurisdizione).

Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 27310 del 25/09/2023 (Rv. 668851 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362