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Precedente incarico per lo svolgimento di funzioni paranormative – Cass. n. 1395/2022

Giurisdizione civile - principi costituzionali - ricorso per cassazione contro decisioni dei giudici amministrativi - Componente del Consiglio di Stato - Precedente incarico per lo svolgimento di funzioni paranormative - Totale carenza di legittimazione dell'organo giudicante per assoluta inidoneità di uno dei suoi componenti - Insussistenza - Rilevanza ai fini della giurisdizione - Esclusione - Fattispecie.

 

In tema di difetto di giurisdizione per illegittima costituzione del giudice speciale, non determina la totale carenza di legittimazione dell'organo giudicante, e non è, pertanto, denunciabile con ricorso per cassazione ex artt. 111, comma 8, Cost., e 362 c.p.c., la circostanza che il consigliere presidente del collegio che ha deliberato la sentenza del Consiglio di Stato abbia precedentemente svolto funzioni paranormative (nella specie, assumendo il ruolo di presidente del comitato scientifico per il coordinamento delle attività del Ministero della difesa in materia di semplificazione della legislazione), non potendosi qualificare tale ruolo come una causa di deficit strutturale dell'organo decidente capace di incidere sul canone dell'imparzialità obiettiva del medesimo.

Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 1395 del 18/01/2022 (Rv. 663719 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362

 

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Cassazione

1395

2022