Professionisti - attivita' medico-chirurgica - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 15594 del 11/06/2025 (Rv. 674880 - 02)Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - nullita' della sentenza - pronuncia sulla nullita' - Giudizi di responsabilità sanitaria - Consulenza tecnica d’ufficio - Omessa osservanza del requisito della collegialità ex art. 15 l. n. 24 del 2017 - Conseguenze - Nullità della sentenza.
Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria, la sentenza resa sulla base di una consulenza tecnica d'ufficio disposta senza osservare il requisito della necessaria collegialità, previsto dall'art. 15 della l. n. 24 del 2017, è nulla per inosservanza di norma processuale inderogabile.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 15594 del 11/06/2025 (Rv. 674880 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_061, Cod_Proc_Civ_art_191, Cod_Proc_Civ_art_159 …...
> Istruzione preventiva - accertamento tecnico art. 15 l. N. 24 del 2017 - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 15594 del 11/06/2025 (Rv. 674880 - 01)Applicabilità ratione temporis - Giudizi di merito iniziati dopo la relativa entrata in vigore - Consulenza tecnica preventiva anteriormente svolta secondo le norme previgenti - Acquisizione - Ritualità - Obbligo di rinnovazione nelle forme di cui all’art. 15 - responsabilità civile - professionisti - attività medico-chirurgica.
L'art. 15 della l. n. 24 del 2017 (relativo ai requisiti da osservare per la "nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria") è applicabile, in base al principio tempus regit actum, a tutti i giudizi di merito iniziati successivamente alla sua entrata in vigore, di modo che, anche nel caso in cui, prima di tale entrata in vigore, la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696-bis c.p.c. sia stata espletata secondo le norme anteriormente vigenti e senza osservare il requisito della collegialità dell'incarico, il giudice del merito - ferma restando la ritualità della consulenza e della relativa acquisizione - ha l'obbligo di dare attuazione al principio di collegialità di cui al citato art. 15, mediante la rinnovazione della stessa e l'affidamento del relativo incarico a un collegio di consulenti in possesso dei requisiti richiesti dalla suindicata disposizione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 15594 del 11/06/2025 (Rv. 674880 - 01)
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Professionisti - attività medico-chirurgica prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13060 del 13/05/2024 (Rv. 671142-01)Giudizi di responsabilità sanitaria - Obbligatorietà della consulenza collegiale ex art. 15 l. n. 24 del 2017 - Applicabilità nei giudizi pendenti - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
L'art. 15 della l. n. 24 del 2017, che stabilisce l'obbligatorietà della perizia o consulenza collegiale nei procedimenti civili aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, non è applicabile ai processi pendenti, trattandosi di norma processuale e non sostanziale che dispone solo per il futuro, non avendo efficacia retroattiva. (In applicazione del principio la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza d'appello fondata su una c.t.u. espletata, prima dell'entrata in vigore della norma citata, da un medico legale senza l'ausilio di uno specialista).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13060 del 13/05/2024 (Rv. 671142-01)
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Consulenza tecnica - poteri del giudice - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13038 del 13/05/2024 (Rv. 671140-01)Consulenza tecnica d'ufficio - Ambiguità delle conclusioni dell'ausiliario - Mancata costituzione di un collegio peritale - Onere di motivazione - Contenuto - Violazione - Conseguenze - Regime normativo antecedente all'art. 15 della l. n. 24 del 2017 - Fattispecie in tema di responsabilità medica.
La decisione di ricorrere o meno ad una consulenza tecnica d'ufficio costituisce un potere discrezionale del giudice, che, tuttavia, è tenuto a motivare adeguatamente il rigetto dell'istanza di ammissione proveniente da una delle parti, dimostrando di poter risolvere, sulla base di corretti criteri, i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, senza potersi limitare a disattendere l'istanza sul presupposto della mancata prova dei fatti che la consulenza avrebbe potuto accertare. Pertanto, nelle controversie che, per il loro contenuto, richiedono si proceda ad un accertamento tecnico, il mancato espletamento, specie a fronte di una domanda di parte, costituisce una grave carenza nell'accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che si traduce in un vizio della motivazione della sentenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della Corte territoriale che, in un giudizio di responsabilità sanitaria nel regime normativo antecedente all'art. 15 della l. n. 24 del 2017, pur dando atto dell'ambiguità delle conclusioni del consulente nominato in primo grado, non disponeva alcun approfondimento, nonostante la richiesta della parte e dello stesso consulente di costituire un collegio, affiancando al medico legale uno specialista, e rigettava la domanda per mancanza di prova).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13038 del 13/05/2024 (Rv. 671140-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_061, Cod_Proc_Civ_art_116 Cod_Proc_Civ_art_191, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2043 …...
Consulenza tecnica - consulente d'ufficio - nomina - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 11221 del 26/04/2024 (Rv. 671158-01)Consulente tecnico d'ufficio - Nomina - Criterio - Scelta del giudice di merito - Sindacabilità in cassazione - Esclusione - Fattispecie.
La scelta del consulente tecnico, rimessa, a norma dell'art. 61 c.p.c., al prudente apprezzamento del giudice del merito, è sottratta al sindacato di legittimità della Corte di cassazione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di impugnazione, con cui il ricorrente aveva criticato la corte d'appello che, in sede di accertamento della paternità, anziché nominare un diverso c.t.u. per effettuare le analisi del sangue, aveva chiesto chiarimenti al consulente già nominato, pur trattandosi di un'indagine del tutto nuova, per la quale il predetto non era competente, tanto che aveva dovuto avvalersi di un ausiliario).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 11221 del 26/04/2024 (Rv. 671158-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_061, Cod_Proc_Civ_art_191, Cod_Proc_Civ_art_022 …...
Consulenza tecnica - Vizi procedurali inerenti alle operazioni peritali - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3184 del 05/02/2024 (Rv. 669996-01)Nullità relativa - Deducibilità - Prima difesa successiva al deposito della relazione - Consulenza d'ufficio svolta con rogatoria estera - Regime applicabile anche a consulenza disposta con rogatoria estera - Configurabilità.
L'eccezione di nullità della consulenza tecnica d'ufficio, dedotta per vizi procedurali inerenti alle operazioni peritali, avendo carattere relativo, resta sanata se non fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito avendo natura giuridica di nullità relativa. Tale qualificazione giuridica permane tuttavia anche per l'ipotesi in cui la consulenza sia svolta tramite rogatoria alla competente autorità estera, ai sensi dell'art. 7 della Convenzione dell'Aja del 18 marzo 1970.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3184 del 05/02/2024 (Rv. 669996-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_061, Cod_Proc_Civ_art_087, Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_191, Cod_Proc_Civ_art_194, Cod_Proc_Civ_art_201, Cod_Proc_Civ_art_090, Cod_Proc_Civ_art_091 …...
Prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 28572 del 13/10/2023 (Rv. 669188 - 01)Compenso dovuto al consulente - Rapporti tra il consulente e le parti - Principio di solidarietà - Conseguenze.
La prestazione del consulente tecnico d’ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio, le quali sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze e sono litisconsorti necessari nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento emesso a suo favore. Ne consegue che - in caso di conciliazione tra le parti e conseguente pronuncia di estinzione del giudizio, cessazione della materia del contendere o cancellazione della causa dal ruolo - l’ausiliare del giudice può agire autonomamente in giudizio nei confronti di ognuna delle parti, salvo che il fatto estintivo non si sia verificato prima della sua nomina.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 28572 del 13/10/2023 (Rv. 669188 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_061, Cod_Civ_art_1292 …...
Scelta del consulente tecnico d'ufficio – Cass. n. 12499/2023Prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio - nomina - Procedimento civile - ausiliari del giudice - consulente tecnico - Scelta del consulente tecnico d'ufficio - Discrezionalità del giudice - Fondamento - Conseguenze - Insindacabilità in cassazione - Fattispecie.
La scelta del consulente tecnico d'ufficio è riservata all'apprezzamento discrezionale del giudice che la dispone e non è sindacabile in sede di legittimità, neanche in ordine alla categoria professionale di appartenenza del consulente e alla sua competenza a svolgere le indagini richieste, attesa la natura e le finalità esclusivamente direttive degli artt. 61 c.p.c., 13 e 22 disp. att. c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha respinto la censura con la quale ci si doleva del fatto che gli accertamenti tecnici, pur attenendo ad un brevetto concernente una soluzione tecnica nel settore dell'abbigliamento, fossero stati affidati ad un ingegnere, anziché ad un esperto del ramo sartoriale).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 12499 del 10/05/2023 (Rv. 667917 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_061, Cod_Proc_Civ_art_013, Cod_Proc_Civ_art_022
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Certificati medici rilasciati da pubblici ufficiali – Cass. n. 8536/2023Prova civile - certificazioni amministrative - documentale (prova) - atto pubblico - efficacia - Certificati medici rilasciati da pubblici ufficiali - Valore probatorio - Atto pubblico - Efficacia - Limiti - Diagnosi - Elemento di convincimento liberamente valutabile dal giudice di merito - Consulenza tecnica d'ufficio - Provvedimento sull'istanza di ammissione - Incensurabilità in Cassazione - Fattispecie.
I certificati medici rilasciati da pubblici ufficiali fanno fede, fino a querela di falso, limitatamente ai fatti che il sanitario rogante attesta essere avvenuti alla sua presenza o essere stati da lui compiuti, mentre, per quanto riguarda la diagnosi, essi costituiscono elementi di convincimento liberamente apprezzabili dal giudice del merito, il quale può accogliere o rigettare un'istanza di ammissione di consulenza tecnica d'ufficio sulle valutazioni mediche, senza che il relativo provvedimento possa essere censurato in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte territoriale che, nel rigettare la domanda proposta da un assicurato nei confronti della propria compagnia di assicurazione contro i rischi derivanti da malattia, aveva affermato che i certificati medici prodotti da parte attrice erano privi delle indagini diagnostiche e della documentazione clinica necessaria a provare l'esistenza della malattia e che non poteva essere disposta una c.t.u., in quanto il consulente non avrebbe potuto acquisire altri documenti rispetto a quelli ritualmente prodotti).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8536 del 24/03/2023 (Rv. 667123 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Civ_art_2699, Cod_Civ_art_2700, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_061
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8536
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Mancata ammissione da parte del giudice di merito – Cass. n. 37027/2022Prova civile - consulenza tecnica - poteri del giudice - in genere - Consulenza tecnica d'ufficio - Mancata ammissione da parte del giudice di merito - Onere di motivazione - Contenuto - Violazione - Conseguenze - Fattispecie.
La decisione di ricorrere o meno ad una consulenza tecnica d'ufficio costituisce un potere discrezionale del giudice, che, tuttavia, è tenuto a motivare adeguatamente il rigetto dell'istanza di ammissione proveniente da una delle parti, dimostrando di poter risolvere, sulla base di corretti criteri, i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, senza potersi limitare a disattendere l'istanza sul presupposto della mancata prova dei fatti che la consulenza avrebbe potuto accertare. Pertanto, nelle controversie che, per il loro contenuto, richiedono si proceda ad un accertamento tecnico, il mancato espletamento, specie a fronte di una domanda di parte, costituisce una grave carenza nell'accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che si traduce in un vizio della motivazione della sentenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nel giudizio avente ad oggetto la domanda proposta dagli eredi di un gestore di una stazione di servizio carburanti, per l'accertamento dell'origine lavorativa di una patologia tumorale ad eziologia multifattoriale (linfoma non Hodgkin) contratta dal dante causa, aveva respinto la richiesta di disporre una c.t.u. medico legale volta all'accertamento del nesso causale tra l'attività lavorativa e l'esposizione a benzene, e rigettato la domanda, limitandosi a rilevare la mancanza di connessione tra la patologia tumorale del "de cuius" con il suo ambiente di lavoro).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 37027 del 16/12/2022 (Rv. 666208 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_061, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_191
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Adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio – Cass. n. 33742/2022Prova civile - consulenza tecnica - poteri del giudice - valutazione della consulenza - d'ufficio - Adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio - Obbligo della motivazione - Limiti - Consulenze tecniche di parte - Mere allegazioni difensive - Conseguenze.
Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 33742 del 16/11/2022 (Rv. 666237 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_061, Cod_Proc_Civ_art_116
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Consulenza di parte in materia medico- legale – Cass. n. 15733/2022Prova civile - consulenza tecnica - poteri del giudice - valutazione della consulenza - di parte - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - Consulenza di parte in materia medico-legale - Omessa valutazione da parte del giudice - Sindacabilità in sede di cassazione per vizio di motivazione - Configurabilità - Limiti.
L'omesso esame, da parte del giudice di merito che recepisca le conclusioni di una consulenza tecnica d'ufficio in materia medico-legale, dei rilievi contenuti in una consulenza tecnica di parte e trascurati dal consulente tecnico d'ufficio, in tanto rileva come vizio di omessa motivazione, denunciabile in cassazione, in quanto la parte ne indichi, con riferimento a serie e documentate argomentazioni medico-legali, la decisività, ossia l'incidenza sulla valutazione della sussistenza o meno di un determinato stato patologico.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 15733 del 17/05/2022 (Rv. 665015 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_201, Cod_Proc_Civ_art_061, Cod_Proc_Civ_art_360
Corte
Cassazione
15733
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Utilità e validità della consulenza – Cass. n. 36396/2021Procedimento civile - ausiliari del giudice - liquidazione del compenso - Liquidazione - Opposizione - Criteri di valutazione - Utilità e validità della consulenza - Esclusione - Rispondenza ai quesiti ricevuti - Sussistenza - Fattispecie.
Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso a favore del consulente tecnico d'ufficio, il giudice deve verificare se l'opera svolta dall'ausiliare sia rispondente ai quesiti posti con il conferimento dell'incarico, tenuto conto, quali parametri per la determinazione di detto compenso, ex art. 51 del d.P.R. n. 115 del 2002, della difficoltà, completezza e pregio della relazione peritale; dall'accertamento è, invece, esclusa la valutazione circa l'utilità e la validità della consulenza tecnica, trattandosi di questioni attinenti al merito della causa, da fare, pertanto, valere nella relativa sede. (Nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che, nel liquidare il compenso per la perizia, aveva incluso anche l’attività di indagine svolta dal c.t.u. su un appartamento estraneo all'oggetto del giudizio ed al quesito proposto dal giudice).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 36396 del 24/11/2021 (Rv. 663080 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_061, Cod_Proc_Civ_art_062, Cod_Proc_Civ_art_191
Corte
Cassazione
36396
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Contenzioso tra istituto di credito e cliente – Cass. n. 24641/2021Contratti bancari - Contenzioso tra istituto di credito e cliente - Prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio - attività - indagini - Diritto di quest'ultimo ad ottenere copia della documentazione bancaria - Soddisfacimento in sede di consulenza tecnica d'ufficio - Limiti.
In tema di contenzioso tra istituto di credito e cliente, il diritto di quest'ultimo ad ottenere copia della documentazione bancaria relativa alle operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, previsto dall'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, non può essere soddisfatto in sede di consulenza tecnica d'ufficio contabile, se il cliente non ha precedentemente formulato la relativa richiesta alla banca e la documentazione riguarda fatti o situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento di domande o eccezioni, devono necessariamente essere provati dalla parte che le ha formulate.
Corte di Cassazione, Sez. 1 -, Sentenza n. 24641 del 13/09/2021 (Rv. 662395 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_061, Cod_Proc_Civ_art_191, Cod_Proc_Civ_art_194
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Acquisizione di documenti da parte del c.t.u. – Cass. n. 24024/2021Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - prova - poteri del giudice - Acquisizione di documenti da parte del c.t.u. - Ammissibilità - Limiti - Riconducibilità all'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio - Conseguenze - Assegnazione del termine per la formulazione della prova contraria - Istanza di parte - Necessità - Fattispecie.
Nel rito del lavoro, l'acquisizione, da parte del c.t.u., di documenti non prodotti dalle parti è riconducibile ai poteri istruttori ufficiosi, sicché, da un lato, è ammissibile solo previa autorizzazione del giudice, e dall'altro impone a quest'ultimo di assegnare un termine per la formulazione della prova contraria alla parte che ne faccia richiesta. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, sul presupposto della sussistenza della relativa autorizzazione giudiziale, aveva ritenuto legittima l'acquisizione, da parte del c.t.u. nominato in grado d'appello, di fotografie d'epoca dalle quali era emersa l'assenza di amianto nelle lavorazioni, omettendo, tuttavia, di dar corso alla prova contraria, ritualmente richiesta dai ricorrenti nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e di appello).
Corte di Cassazione, Sez. L -, Ordinanza n. 24024 del 06/09/2021 (Rv. 662154 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_061, Cod_Proc_Civ_art_062, Cod_Proc_Civ_art_194, Cod_Proc_Civ_art_420, Cod_Proc_Civ_art_421, Cod_Proc_Civ_art_424, Cod_Proc_Civ_art_437
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24024
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Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione – Cass. n. 19989/2021Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - vizi di motivazione - Critica alla consulenza tecnica - Lacune o errori di valutazione - Deduzione in sede di legittimità - Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - Conseguenze - Indicazione specifica degli elementi incidenti sul controllo di logicità - Necessità.
In tema di ricorso per cassazione per vizio di motivazione, la parte che lamenti l'acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l'operato, ma, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed al carattere limitato del mezzo di impugnazione, ha l'onere di indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di consentire l'apprezzamento dell'incidenza causale del difetto di motivazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021 (Rv. 661839 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_061, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Proc_Civ_art_366
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Valutazione implicita delle risultanze della C.T.U. – Cass. n. 18956/2021Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - vizi di motivazione - Giudizio civile - Doveri del giudice - Valutazione implicita delle risultanze della C.T.U. - Facoltà concessa al giudice - Differenza con la negazione del suo espletamento - Vizio di omesso esame di fatto storico ex art. 360, comma 1, c.p.c. - Sussistenza.
Nel giudizio civile, il giudice, pur potendo trascurare, nella motivazione del provvedimento, gli esiti di una c.t.u. in quanto implicitamente ritenuti non convincenti, stante la facoltà concessagli di selezionare dall'istruttoria i soli dati che ritiene di porre a fondamento del proprio convincimento, non può ignorare o negare la consulenza tecnica espletata in corso di causa come se detto fatto storico processuale non si fosse mai verificato, rimanendo, diversamente, integrato il vizio specifico relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che sia stato oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18956 del 05/07/2021 (Rv. 662242 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_061, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_360 com. 1
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18956
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Risultanze difformi di CTU successive – Cass. n. 14599/2021Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - vizi di motivazione - Risultanze difformi di CTU successive - Idoneità ad integrare il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - Configurabilità - Analisi comparativa - Necessità - Fattispecie.
L'adesione acritica da parte del giudice alle conclusioni peritali di una delle consulenze tecniche d'ufficio, espletate in tempi diversi e pervenute a conclusioni difformi, senza farsi carico di un'analisi comparativa, integra un vizio della sentenza che può essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., risolvendosi nell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, salvo che le conclusioni recepite siano, da sole, idonee a palesare le ragioni della scelta compiuta dal giudice. (Nel ribadire il principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione della Corte territoriale che, in una fattispecie di colpa medica neonatale, aveva aderito all'ultima C.T.U. disposta in appello, senza tenere conto della genericità e apoditticità delle motivazioni in essa espresse e senza specificatamente confutare le ragioni degli opposti esiti della consulenza svolta in primo grado).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 14599 del 26/05/2021 (Rv. 661553 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Proc_Civ_art_061, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_360_1 …...
Separazione dei coniugi - Affidamento dei figli minori – Cass. n. 13217/2021Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - provvedimenti per i figli - Separazione dei coniugi - Affidamento dei figli minori - Sindrome di alienazione parentale (PAS) - Rilevanza ai fini del cd. "super affido" all'altro genitore - Limiti - Fattispecie.
In tema di affidamento del figlio di età minore, qualora un genitore denunci i comportamenti dell'altro tesi all'allontanamento morale e materiale del figlio da sé, indicati come significativi di una sindrome di alienazione parentale (PAS), nella specie nella forma della sindrome della cd. "madre malevola" (MMS), ai fini della modifica delle modalità di affidamento, il giudice di merito è tenuto ad accertare la veridicità dei suddetti comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di prova comprese le consulenze tecniche e le presunzioni, a prescindere dal giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della suddetta patologia, tenuto conto che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della corte di merito, che aveva disposto l'affido c.d. "super¬esclusivo" al padre, in considerazione della gravità dei comportamenti della madre, trascurando però di valorizzare il suo positivo rapporto con la minore e senza operare una più ampia valutazione circa la possibilità di intraprendere un percorso di effettivo recupero delle capacità genitoriali).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13217 del 17/05/2021 (Rv. 661393 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0155_1, Cod_Civ_art_0337_3, Cod_Proc_Civ_art_061 …...
Liquidazione del compenso al consulente tecnico – Cass. n. 10367/2021Procedimento civile - ausiliari del giudice - liquidazione del compenso - Accertamento unico, ancorché implicante attività d'accertamento interdipendenti tra loro - Liquidazione del compenso - Sommatoria di voci distinte della tariffa - Legittimità - Esclusione - Liquidazione unitaria - Necessità - Fattispecie.
La liquidazione del compenso al consulente tecnico d'uffido, ove l'accertamento richiesto dal giudice sia unico, benché implicante attività interdipendenti tra loro, deve essere unitaria, e non per sommatoria di più voci tariffarie, presupponendo, viceversa, quest'ultima una pluralità di accertamenti. (La S.C. ha fatto applicazione di tale principio in relazione alla liquidazione del compenso per un incarico peritale riguardante la predisposizione di un piano millesimale di un condominio che implicava lo svolgimento di attività tra loro connesse, quali la misurazione dei vani e l'elaborazione matematica delle proporzioni ai fini dell'individuazione dei millesimi da assegnare ai singoli partecipanti alla comunione).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 10367 del 20/04/2021 (Rv. 661045 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_061, Cod_Proc_Civ_art_194 …...
Recepimento della seconda da parte del giudice – Cass. n. 8429/2021Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - vizi di motivazione - Consulenze d'ufficio discordanti - Recepimento della seconda da parte del giudice - Vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. - Configurabilità - Condizioni - Doglianze dirette al mero riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente - Irrilevanza. prova civile - consulenza tecnica - poteri del giudice - valutazione della consulenza
In presenza di due successive contrastanti consulenze tecniche d'ufficio (nella specie, la prima disposta nel giudizio di primo grado e la seconda in sede di gravame), qualora il giudice aderisca al parere del consulente che abbia espletato la sua opera per ultimo, va escluso il vizio di motivazione, deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., e va ritenuta sufficiente la motivazione della sentenza, pur se l'adesione non sia specificamente giustificata, ove il secondo parere tecnico fornisca gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, siano essi esposti nella prima relazione o "aliunde" deducibili. In tal caso, non possono configurare l'anzidetto vizio di motivazione le doglianze di parte che, dirette al solo riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, non individuino gli specifici passaggi della sentenza idonei ad inficiarne la logicità, anche per derivazione dal ragionamento del consulente.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8429 del 25/03/2021 (Rv. 660858 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_061, Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_360_1 …...
Mancata determinazione del compenso del consulente tecnico d'ufficio – Cass. n. 28309/2020Spese giudiziali civili - liquidazione - in genere - spese giudiziali civili - "ius superveniens" - liquidazione - Spese di consulenza - Mancata determinazione del compenso del consulente tecnico d'ufficio - Errore materiale - Correzione della sentenza - Ammissibilità.
In tema di condanna alle spese processuali e con riferimento agli esborsi sostenuti dalle parti per consulenze, la mancata determinazione nella sentenza del compenso spettante al consulente tecnico d'ufficio integra un mero errore materiale per omissione, suscettibile di correzione da parte del giudice d'appello con riferimento all'importo della liquidazione effettuata in favore del consulente.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 28309 del 11/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_061, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_191,Cod_Proc_Civ_art_287
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Liquidazione - Spese di consulenza – Cass. n. 28309/2020Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - liquidazione - Spese di consulenza - Mancata determinazione del compenso del consulente tecnico d'ufficio - Errore materiale - Correzione della sentenza - Ammissibilità.
In tema di condanna alle spese processuali e con riferimento agli esborsi sostenuti dalle parti per consulenze, la mancata determinazione nella sentenza del compenso spettante al consulente tecnico d'ufficio integra un mero errore materiale per omissione, suscettibile di correzione da parte del giudice d'appello con riferimento all'importo della liquidazione effettuata in favore del consulente.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 28309 del 11/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_061, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_191, Cod_Proc_Civ_art_287
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Mancata adesione del giudice "a quo" alla consulenza tecnica – Cass. n. 27702/2020Impugnazioni civili -vizi di motivazione - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - vizi di motivazione - Mancata adesione del giudice "a quo" alla consulenza tecnica - Censure apodittiche d'erroneità o inadeguatezza del percorso logico argomentativo - Sufficienza - Esclusione - Principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione - Indicazione specifica degli elementi forniti dalla consulenza tecnica e disattesi dal giudice - Necessità - Mancanza - Conseguenze- Inammissibilità.
In tema di ricorso per cassazione per vizio di motivazione, la parte che si duole di carenze o lacune nella decisione del giudice di merito che abbia basato il proprio convincimento disattendendo le risultanze degli accertamenti tecnici eseguiti, non può limitarsi a censure apodittiche di erroneità o di inadeguatezza della motivazione od anche di omesso approfondimento di determinati temi di indagine, prendendo in considerazione emergenze istruttorie asseritamele suscettibili di diversa valutazione e traendone conclusioni difformi da quelle alle quali è pervenuto il giudice " a quo", ma, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed il carattere limitato di tale mezzo di impugnazione, è per contro tenuta ad indicare, riportandole per esteso, le pertinenti parti della consulenza ritenute erroneamente disattese, ed a svolgere concrete e puntuali critiche alla contestata valutazione, condizione di ammissibilità del motivo essendo che il medesimo consenta al giudice di legittimità (cui non è dato l'esame diretto degli atti se non in presenza di "errores in procedendo") di effettuare, preliminarmente, al fine di pervenire ad una soluzione della controversia differente da quella adottata dal giudice di merito, il controllo della decisività della risultanza non valutata, delle risultanze dedotte come erroneamente od insufficientemente valutate, e un'adeguata disamina del dedotto vizio della sentenza impugnata; dovendosi escludere che la precisazione possa viceversa consistere in generici riferimenti ad alcuni elementi di giudizio, meri commenti, deduzioni o interpretazioni, traducentisi in una sostanziale prospettazione di tesi difformi da quelle recepite dal giudice di merito, di cui si chiede a tale stregua un riesame, inammissibile in …...
Mancata adesione del giudice "a quo" alla consulenza tecnica – Cass. n. 27702/2020Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - vizi di motivazione - Mancata adesione del giudice "a quo" alla consulenza tecnica - Censure apodittiche d'erroneità o inadeguatezza del percorso logico argomentativo - Sufficienza - Esclusione - Principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione - Indicazione specifica degli elementi forniti dalla consulenza tecnica e disattesi dal giudice - Necessità - Mancanza - Conseguenze- Inammissibilità.
In tema di ricorso per cassazione per vizio di motivazione, la parte che si duole di carenze o lacune nella decisione del giudice di merito che abbia basato il proprio convincimento disattendendo le risultanze degli accertamenti tecnici eseguiti, non può limitarsi a censure apodittiche di erroneità o di inadeguatezza della motivazione od anche di omesso approfondimento di determinati temi di indagine, prendendo in considerazione emergenze istruttorie asseritamente suscettibili di diversa valutazione e traendone conclusioni difformi da quelle alle quali è pervenuto il giudice " a quo", ma, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed il carattere limitato di tale mezzo di impugnazione, è per contro tenuta ad indicare, riportandole per esteso, le pertinenti parti della consulenza ritenute erroneamente disattese, ed a svolgere concrete e puntuali critiche alla contestata valutazione, condizione di ammissibilità del motivo essendo che il medesimo consenta al giudice di legittimità (cui non è dato l'esame diretto degli atti se non in presenza di "errores in procedendo") di effettuare, preliminarmente, al fine di pervenire ad una soluzione della controversia differente da quella adottata dal giudice di merito, il controllo della decisività della risultanza non valutata, delle risultanze dedotte come erroneamente od insufficientemente valutate, e un'adeguata disamina del dedotto vizio della sentenza impugnata; dovendosi escludere che la precisazione possa viceversa consistere in generici riferimenti ad alcuni elementi di giudizio, meri commenti, deduzioni o interpretazioni, traducentisi in una sostanziale prospettazione di tesi difformi da quelle recepite dal giudice di merito, di cui si chiede a tale stregua un riesame, inammissibile in sede di legittimità.
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Contestazione delle valutazioni tecniche della consulenza espletata in primo grado - Cass. N. 26709/2020Prova civile - consulenza tecnica - poteri del giudice - Contestazione delle valutazioni tecniche della consulenza espletata in primo grado - Richiesta di rinnovazione in appello - Ammissibilità - Diniego del giudice di merito - Vizio di omessa pronuncia - Esclusione - Vizio di motivazione - Configurabilità.
Nel giudizio d'appello è ammissibile la richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, ove si contestino le valutazioni tecniche del consulente fatte proprie dal giudice di primo grado, poiché non viene chiesta l'ammissione di un nuovo mezzo di prova. Il giudice, peraltro, se non ha l'obbligo di motivare il diniego, che può essere anche implicito, è tenuto a rispondere alle censure tecnico-valutative mosse dall'appellante avverso le valutazioni di ugual natura contenute nella sentenza impugnata, sicché l'omesso espresso rigetto dell'istanza di rinnovazione non integra un vizio di omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c., ma, eventualmente, un vizio di motivazione in ordine alle ragioni addotte per rigettare le censure tecniche alla sentenza impugnata.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 26709 del 24/11/2020 (Rv. 659724 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_061, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_196, Cod_Proc_Civ_art_345
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Motivazione - Errore grossolano – Cass. n. 19325/2020Provvedimenti del giudice civile -Motivazione - Errore grossolano - Invalidità - Esclusione - Fattispecie.
La presenza nel provvedimento giurisdizionale di un errore che con l'uso dell'ordinaria diligenza, per la sua intrinseca grossolanità, è immediatamente riconoscibile come mero errore materiale, non determina alcuna conseguenza in termini di nullità della motivazione. (Nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il decreto della Corte d'appello che in un procedimento ex art. 337 c.c., nel disporre la conferma dell'affidamento del figlio minore al comune, dopo avere esaminato la domanda di affido esclusivo della madre, affermava in motivazione che "non sussistevano ragioni per escludere l'affido condiviso").
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 19325 del 17/09/2020 (Rv. 658821 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Proc_Civ_art_061 Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_360_1
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Ricorso per cassazione - motivi del ricorso - vizi di motivazione – Cass. n. 18598/2020Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - vizi di motivazione - Mancato esame delle risultanze della CTU - Idoneità ad integrare il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - Configurabilità.
Il mancato esame delle risultanze della CTU integra un vizio della sentenza che può essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., risolvendosi nell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Tale vizio può ricorrere anche nel caso in cui nel corso del giudizio di merito siano state espletate più consulenze tecniche, in tempi diversi e con difformi soluzioni prospettate, ed il giudice si sia uniformato alla seconda consulenza omettendo il confronto con le eventuali censure di parte senza giustificare la propria preferenza, limitandosi ad un'acritica adesione ad essa, ovvero si sia discostato da entrambe le soluzioni senza alcuna indicazione dei criteri probatori e degli elementi di valutazione specificamente seguiti.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18598 del 07/09/2020 (Rv. 659088 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Proc_Civ_art_061, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_360_1
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Consulenza tecnica - consulente d'ufficio - attivita' – indagini - Cass. n. 13736/2020Prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio - attivita' – indagini - Risarcimento del danno - Prova - Consulenza d'ufficio cd. percipiente - Configurabilità - Limiti - Fattispecie.
In tema di risarcimento del danno, è possibile assegnare alla consulenza tecnica d'ufficio ed alle correlate indagini peritali funzione "percipiente" quando essa verta su elementi già allegati dalla parte, ma che soltanto un tecnico sia in grado di accertare per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso che censurava la sentenza impugnata per non avere quantificato il danno emergente rappresentato dalla necessità di cure odontoiatriche, atteso che la parte attrice non aveva depositato documenti che consentissero di determinare detto danno).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13736 del 03/07/2020 (Rv. 658504 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_061, Cod_Proc_Civ_art_191, Cod_Proc_Civ_art_194
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Consulenza tecnica d'ufficio - Spese – Cass. n. 11068/2020Spese giudiziali civili - compensazione - poteri del giudice - Processo civile - Consulenza tecnica d'ufficio - Spese - Parte totalmente vittoriosa - Compensazione - Ammissibilità - Fondamento.
La consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio; le relative spese rientrano pertanto tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c., sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, senza violare in tal modo il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica una condanna, ma solo l'esclusione del rimborso.
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 11068 del 10/06/2020 (Rv. 657898 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_061, Cod_Proc_Civ_art_090, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092
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Prova civile - consulenza tecnica - poteri del giudice - valutazione della consulenza d'ufficio - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 326 del 13/01/2020 (Rv. 656801 - 01)Nomina del c.t.u. - Potere discrezionale del giudice - Diniego -Motivazione implicita - Ammissibilità.
La consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario e potendo la motivazione dell'eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 326 del 13/01/2020 (Rv. 656801 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_061, Cod_Proc_Civ_art_191
CONSULENZA TECNICA
VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA
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Prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio - attivita' - Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 31886 del 06/12/2019 (Rv. 656045 - 01)Acquisizione di elementi necessari per rispondere ai quesiti - Limiti - Fondamento - Deroghe.
Prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio - attivita' - assunzione di informazioni da terzi - In genere.
Prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio - attivita' - chiarimenti alle parti - In genere.
Prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio - attivita' - indagini - In genere.
In tema di consulenza tecnica di ufficio, in virtù del principio dispositivo e dell'operare nel processo civile di preclusioni, assertive ed istruttorie, l'ausiliare del giudice, nello svolgimento delle proprie attività, non può - nemmeno in presenza di ordine del giudice o di acquiescenza delle parti - indagare di ufficio su fatti mai ritualmente allegati dalle parti, né acquisire di sua iniziativa la prova dei fatti costitutivi delle domande o delle eccezioni proposte e nemmeno procurarsi, dalle parti o dai terzi, documenti che forniscano tale prova. A tale regola può derogarsi soltanto quando la prova del fatto costitutivo della domanda o dell'eccezione non possa essere oggettivamente fornita dalle parti con i mezzi di prova tradizionali, postulando il ricorso a cognizioni tecnico-scientifiche, oppure per la prova di fatti tecnici accessori o secondari e di elementi di riscontro della veridicità delle prove già prodotte dalle parti.
Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 31886 del 06/12/2019 (Rv. 656045 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_061, Cod_Proc_Civ_art_062, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Proc_Civ_art_191, Cod_Proc_Civ_art_194, Cod_Proc_Civ_art_198, Cod_Proc_Civ_art_201, Cod_Civ_art_2697 …...
Prova civile - consulenza tecnica - poteri del giudice - valutazione della consulenza - di parte - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 30364 del 21/11/2019 (Rv. 655931 - 01)Mancata esplicita confutazione - Vizio di motivazione - Condizioni.
Le consulenze tecniche di parte non costituiscono mezzi di prova ma allegazioni difensive di contenuto tecnico che, se non confutate esplicitamente, devono ritenersi implicitamente disattese. Tuttavia, quando i rilievi contenuti nella consulenza di parte siano precisi e circostanziati, tali da portare a conclusioni diverse da quelle contenute nella consulenza tecnica d'ufficio ed adottate in sentenza, ove il giudice trascuri di esaminarli analiticamente, ricorre il vizio di insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 30364 del 21/11/2019 (Rv. 655931 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_061, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_201, Cod_Proc_Civ_art_360_1 …...
Prova civile - consulenza tecnica - poteri del giudice - valutazione della consulenza - d'ufficio - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 25253 del 09/10/2019 (Rv. 655530 - 01)Processo tributario - C.T.U. - Natura di mezzo istruttorio - Disponibilità delle parti - Esclusione - Potere discrezionale del giudice - Sussistenza - Diniego - Motivazione implicita - Sufficienza.
Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - istruzione del processo
Anche nel processo tributario, la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio - e non prova vera e propria - sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, nel cui potere discrezionale rientra la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario giudiziario, potendo motivare l'eventuale diniego anche implicitamente, con argomentazioni desumibili dal contesto generale e dal quadro probatorio unitariamente considerato.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 25253 del 09/10/2019 (Rv. 655530 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_061, Cod_Proc_Civ_art_161 …...
Prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio - attività' - indagini - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 25022 del 08/10/2019 (Rv. 655370 - 01)Violazione, da parte del CTU, dell'obbligo di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli - Nullità della consulenza - Fondamento - Fattispecie.
In tema di consulenza tecnica d'ufficio, la violazione, da parte del CTU, dell'obbligo di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli comporta la nullità della perizia, rilevabile d'ufficio, poiché l'ausiliare del giudice svolge nel processo una pubblica funzione nell'interesse generale e superiore della giustizia. (Nella specie, il CTU non aveva sottoposto a visita l'attore in primo grado, il quale lamentava di avere subito dei danni per colpa medica, né aveva predisposto una relazione degli incontri avvenuti con il medesimo attore ed i consulenti di parte, omettendo di riportare le loro osservazioni ed istanze).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 25022 del 08/10/2019 (Rv. 655370 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_061, Cod_Proc_Civ_art_062, Cod_Proc_Civ_art_193, Cod_Proc_Civ_art_194 …...
Dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore – Cass. Ord. 17165/2019Adozione - adozione (dei minori d'età) - procedimento dichiarazione di adozione - Dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore - Risultanze istruttorie - Contestazione - Richiesta di ammissione della consulenza tecnica - Rigetto - Obbligo di motivazione - Necessità - Fondamento. P. 8 (in part.) Conf. Sez. I, sent. n. 6138 del 26/03/2015 (Rv. 634880 - 01)
In tema di dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore, ove i genitori facciano richiesta di una consulenza tecnica relativa alla valutazione della loro personalità e capacità educativa nei confronti del minore per contestare elementi, dati e valutazioni dei servizi sociali - ossia organi dell'Amministrazione che hanno avuto contatti sia con il bambino che con i suoi genitori il giudice che non intenda disporre tale consulenza deve fornire una specifica motivazione che dia conto delle ragioni che la facciano ritenere superflua, in considerazione dei diritti personalissimi coinvolti nei procedimenti in materia di filiazione e della rilevanza accordata in questi giudizi, anche dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, alle risultanze di perizie e consulenze.
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 17165 del 26/06/2019 (Rv. 654283 – 01)
Adozione
Adozione dei minori
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_191, Cod_Proc_Civ_art_061 …...
Consulenza tecnica - consulente d'ufficio - attività - indagini - Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 3717 del 08/02/2019Prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio - attività - indagini - Consulenza tecnica di ufficio - Natura, qualificazione - Consulente deducente e consulente percipiente - Ammissibilità – Fattispecie - Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 3717 del 08/02/2019
La consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito.
Questi può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche.
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 3717 del 08/02/2019
Cod_Proc_Civ_art_061, Cod_Proc_Civ_art_062, Cod_Proc_Civ_art_194
Consulenza tecnica di ufficio …...
Azione contro le immissioni illecite - accorgimenti tecniciProprietà - limitazioni legali della proprietà - rapporti di vicinato - immissioni - azione contro le immissioni illecite - poteri del giudice - in genere - accertamento - fatti sopravvenuti nelle more del giudizio - adozione di accorgimenti tecnici - cessazione parziale dell’attività - obbligo del giudice di tenerne conto - conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 26756 del 23/10/2018
>>> In tema di azione diretta alla cessazione delle immissioni, i fatti sopravvenuti nel corso del processo, incidendo sul livello di tollerabilità delle stesse e quindi su una condizione dell'azione, devono essere presi in considerazione dal giudice al momento della decisione e, qualora la consulenza tecnica di ufficio espletata non ne abbia tenuto conto, il giudice, a fronte di specifiche e circostanziate critiche mosse alla stessa, deve disporre una nuova consulenza, anche al fine di valutare l'idoneità dell'adozione di misure meno afflittive di quelle interdittive già disposte. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello che, pur avendo disposto un supplemento di consulenza tecnica d'ufficio, aveva omesso di prendere in considerazione la cessazione di una parte delle attività produttive generatrici di immissioni rumorose, anche alla luce dei lavori eseguiti per la loro eliminazione o riduzione).
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 26756 del 23/10/2018 …...
Procedimento civile - ausiliari del giudice - liquidazione del compenso - Cass. n. 15509/2018Ausiliario del magistrato - Compenso - Acconto - Opponibilità provvedimento di liquidazione – Esclusione – Fondamento.
In tema di spese di giustizia, il decreto con il quale il magistrato liquidi all'ausiliario un compenso a titolo di acconto non è autonomamente impugnabile, mancando nel d.P.R. n. 115 del 2002 previsioni circa il controllo di tale statuizione ed avendo la stessa ad oggetto una mera anticipazione di carattere provvisorio e, quindi, modificabile con ulteriori provvedimenti di acconto e con quello di liquidazione finale.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 15509 del 13/06/2018
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Procedimento civile - ausiliari del giudice - liquidazione del compenso - Cass. n. 21963/2017Consulente tecnico d'ufficio - Prestazioni eccezionali ex art. 52 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Nozione - Aumento fino al doppio degli onorari - Condizioni - Valutazione discrezionale del giudice di merito - Insindacabilità in cassazione - Limiti.
Ai sensi dell'art. 52, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, costituiscono prestazioni eccezionali, per le quali è consentito l'aumento degli onorari per il consulente fino al doppio dell’importo previsto nelle tabelle, quelle che, pur non presentando aspetti di unicità o, quanto meno, di assoluta rarità, risultino comunque avere impiegato l'ausiliario in misura notevolmente massiva, per importanza tecnico-scientifica, complessità e difficoltà. Il riconoscimento di tale aumento - che a propria volta presuppone il riconoscimento, in favore del consulente, del compenso massimo liquidabile sulla base delle tabelle - costituisce oggetto di un potere discrezionale attribuito al giudice, che lo esercita mediante il prudente apprezzamento degli elementi a sua disposizione e la cui decisione è insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivata.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 21963 del 21/09/2017
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21963
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Procedimento civile - ausiliari del giudice - liquidazione del compenso - Cass. n. 21963/2017Attività svolta da ausiliari del consulente tecnico autorizzati dal giudice - Criterio di liquidazione delle spese - Applicazione delle medesime tabelle previste per il C.T.U. - Fondamento.
Il rimborso delle attività svolte dai prestatori d'opera di cui il consulente tecnico d'ufficio sia stato autorizzato ad avvalersi va effettuato applicando le medesime tabelle con cui si determina la misura degli onorari del consulente medesimo, attesa la natura di "munus publicum" che caratterizza l'incarico assegnato a quest’ultimo, del quale il professionista ausiliario non può ignorare l'esistenza e che, inevitabilmente, si riflette anche sul suo rapporto con il consulente.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 21963 del 21/09/2017
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Prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 17339 del 13/07/2017Consulenza tecnica - Consulenti degli arbitri costituiti in collegio - Riparto delle attività in ragione delle singole specializzazioni - Possibilità - Condizioni - Conseguenze in caso di rinuncia all’incarico da parte di uno dei consulenti.
Il riparto di attività tra più consulenti operanti in collegio, in ragione della loro specializzazione, costituisce un “modus operandi” facoltativo che non inficia il necessario principio di collegialità, ben potendo le conclusioni essere assunte dal collegio unitariamente e collettivamente, anche in caso di rinuncia all’incarico da parte di uno dei consulenti avente una competenza professionale distinta da quella degli altri, purché i risultati della sua attività e di quella di ciascuno siano partecipati agli altri e da questi valutati, sicché collegialmente si formino le conclusioni da sottoporre al giudice.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 17339 del 13/07/2017
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Procedimento civile - giudice - istruttore - poteri e obblighi ctu – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16504 del 05/07/2017Mero errore materiale nelle conclusioni - Rilevazione da parte del giudicante e decisione congruente con le argomentazioni svolte dall’ausiliario - Omessa sottoposizione della questione al contraddittorio delle parti - Nullità della sentenza - Insussistenza - Fattispecie.
Non integra questione nuova, da sottoporre preventivamente alle parti, a pena di nullità della sentenza per violazione del divieto di “terza via” sancito dall’art. 101, comma 2, c.p.c., la lettura delle conclusioni di una consulenza tecnica d’ufficio in modo congruente con le sue argomentazioni, anche quando comporti il riconoscimento di un mero errore materiale ivi presente. (Principio enunciato dalla S.C. con riferimento ad un elaborato tecnico in materia di responsabilità per attività medico-chirurgica che, pur argomentando nel senso di escludere l’esistenza del nesso causale tra le condotte denunciate - consistenti nella ritarda diagnosi di una malattia oncologica - ed il danno lamentato dal paziente, nelle conclusioni recava l’omissione dell’avverbio di negazione "non", prima delle parole "correlabile al ritardo diagnostico").
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16504 del 05/07/2017
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Procedimento civile - ausiliari del giudice - liquidazione del compenso – Cass. n. 21549/2016Chiarimenti forniti dal consulente tecnico - Diritto per essi ad un autonomo compenso - Esclusione - Fondamento.
In tema di liquidazione del compenso in favore del consulente tecnico d'ufficio, i chiarimenti non costituiscono un'attività ulteriore ed estranea rispetto a quella, già espletata e remunerata, oggetto di consulenza, ma un'attività complementare, integrativa e necessaria, al cui compimento il c.t.u. può essere tenuto qualora gli venga richiesto (ciò che normalmente accade quando la relazione depositata non possa dirsi esaustiva), sicchè, in relazione ad essi, non gli compete alcun compenso ulteriore.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 21549 del 25/10/2016
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - vizi di motivazione – Sez. 3, Sentenza n. 13922 del 07/07/2016Mancato esame delle risultanze della CTU - Idoneità ad integrare il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - Configurabilità - Fattispecie in tema di danni cagionati ad un neonato in occasione del parto.
Il mancato esame delle risultanze della CTU integra un vizio della sentenza che può essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., risolvendosi nell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in un giudizio per il risarcimento dei danni cagionati ad un neonato in occasione del parto, aveva disatteso i rilievi tecnici formulati dal CTU, secondo i quali gli interventi praticati durante il travaglio ed il parto non corrispondevano ai protocolli della corretta assistenza, senza indicare le ragioni per cui aveva ritenuto erronei tali rilievi, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici utilizzati per addivenire alla decisione contrastante con essi).
Sez. 3, Sentenza n. 13922 del 07/07/2016
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Prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio - nomina – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19173 del 28/09/2015Nomina di consulente iscritto all'albo di altro tribunale o non iscritto - Onere di motivazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19173 del 28/09/2015
L'affidamento di un incarico ad un consulente iscritto nell'albo di altro tribunale, o non iscritto in alcun albo, in assenza di motivazione che indichi i motivi della scelta, è valido e non è censurabile in sede di legittimità, trattandosi di valutazione rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito attesa la natura non cogente delle norme di cui agli artt. 61, comma 2, c.p.c. e 22 delle relative disposizioni di attuazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha respinto il ricorso con il quale si lamentava la designazione quale consulente tecnico d'ufficio ai fini della verifica della violazione dei diritti di brevetto di un esperto iscritto in un albo diverso da quelli dei tribunali del distretto, senza sentire il presidente della corte d'appello e senza indicare i motivi della scelta).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19173 del 28/09/2015
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Prova civile - consulenza tecnica - poteri del giudice - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17399 del 01/09/2015Consulenza tecnica d'ufficio - Mancata ammissione da parte del giudice di merito - Onere di motivazione adeguata - Contenuto - Vizio di motivazione - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie in tema di richiesta di consulenza medico-legale. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17399 del 01/09/2015
La decisione di ricorrere o meno ad una consulenza tecnica d'ufficio costituisce un potere discrezionale del giudice, che, tuttavia, è tenuto a motivare adeguatamente il rigetto dell'istanza di ammissione proveniente da una delle parti, dimostrando di poter risolvere, sulla base di corretti criteri, i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, senza potersi limitare a disattendere l'istanza sul presupposto della mancata prova dei fatti che la consulenza avrebbe potuto accertare. Pertanto, nelle controversie che, per il loro contenuto, richiedono si proceda ad un accertamento tecnico, il mancato espletamento di una consulenza medico-legale, specie a fronte di una domanda di parte in tal senso (nella specie, documentata attraverso l'allegazione di un certificato medico indicativo del nesso di causalità tra la sindrome depressiva lamentata e la condotta illecita del convenuto), costituisce una grave carenza nell'accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che si traduce in un vizio della motivazione della sentenza. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17399 del 01/09/2015
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Prova civile - consulenza tecnica - poteri del giudice - valutazione della consulenza - d'ufficio – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12703 del 19/06/2015Adesione alle conclusioni della c.t.u. - Obbligo di motivazione puntuale e argomentata - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12703 del 19/06/2015
Il giudice del merito non è tenuto a fornire un'argomentata e dettagliata motivazione là dove aderisca alle elaborazioni del consulente ed esse non siano state contestate in modo specifico dalle parti, mentre, ove siano state sollevate censure dettagliate e non generiche, ha l'obbligo di fornire una precisa risposta argomentativa correlata alle specifiche critiche sollevate, corredando con una più puntuale motivazione la propria scelta di aderire alle conclusioni del consulente d'ufficio.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12703 del 19/06/2015
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impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - vizi di motivazione - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16368 del 17/07/2014Critica alla consulenza tecnica - Lacune o errori di valutazione - Deduzione in sede di legittimità - Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - Conseguenze - Indicazione specifica degli elementi incidenti sul controllo di logicità - Necessità. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16368 del 17/07/2014
In tema di ricorso per cassazione per vizio di motivazione, la parte che lamenti l'acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l'operato, ma, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed al carattere limitato del mezzo di impugnazione, ha l'onere di indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di consentire l'apprezzamento dell'incidenza causale del difetto di motivazione.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16368 del 17/07/2014
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Prova civile - consulenza tecnica - poteri del giudice - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6138 del 26/03/2015Dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore - Risultanze istruttorie offerte dai servizi sociali - Contestazione - Richiesta di ammissione della consulenza tecnica - Rigetto - Obbligo di motivazione - Necessità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6138 del 26/03/2015
In tema di dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore, ove i genitori facciano richiesta di una consulenza tecnica relativa alla valutazione della loro personalità e capacità educativa nei confronti del minore per contestare elementi, dati e valutazioni dei servizi sociali - ossia organi dell'Amministrazione che hanno avuto contatti sia con il bambino che con i suoi genitori - il giudice che non intenda disporre tale consulenza deve fornire una specifica motivazione che dia conto delle ragioni che la facciano ritenere superflua, in considerazione dei diritti personalissimi coinvolti nei procedimenti in materia di filiazione e della rilevanza accordata in questi giudizi, anche dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, alle risultanze di perizie e consulenze.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6138 del 26/03/2015
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Prova civile - consulenza tecnica - poteri del giudice - valutazione della consulenza - d'ufficio – Corte di Cassazione . 6 - 4, Ordinanza n. 1815 del 02/02/2015Adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio - Obbligo della motivazione - Limiti - Consulenze tecniche di parte - Meri argomenti difensivi - Configurabilità.
Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive.
Corte di Cassazione . 6 - 4, Ordinanza n. 1815 del 02/02/2015
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prova civile - consulenza tecnica - poteri del giudice - valutazione della consulenza - d'ufficio – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1815 del 02/02/2015Adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio - Obbligo della motivazione - Limiti - Consulenze tecniche di parte - Meri argomenti difensivi - Configurabilità. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1815 del 02/02/2015
Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1815 del 02/02/2015
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Prova civile - consulenza tecnica - poteri del giudice - valutazione della consulenza - d'ufficio – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 25662 del 04/12/2014Consulenza psicologica in procedimento minorile - Note critiche del difensore della parte - Omesso esame - Violazione di legge - Sussistenza.
La trattazione dei procedimenti nei confronti dei minori è affidata ad un collegio giudicante misto, formato da componenti togati e da esperti nelle materie psicologiche minorili, nonché a difensori dotati di particolare qualificazione professionale nella materia. Ne consegue che il giudice - diversamente da quanto accade con riferimento alle note critiche alla consulenza tecnica d'ufficio, redatte dai difensori delle parti in altre materie specialistiche - non può omettere di rispondere alle osservazioni avverso la consulenza tecnica psicologica formulate dal difensore della parte, assumendo che le stesse provengano da un organo non tecnico e, quindi, non in grado di muovere censure con crisma di attendibilità, soprattutto allorquando non sia stato nominato un consulente tecnico di parte e le stesse abbiano carattere decisivo ai fini dell'esito della lite.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 25662 del 04/12/2014
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Prova civile - consulenza tecnica - poteri del giudice - valutazione della consulenza - d'ufficio – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 25662 del 04/12/2014Consulenza psicologica in procedimento minorile - Note critiche del difensore della parte - Omesso esame - Violazione di legge - Sussistenza.
La trattazione dei procedimenti nei confronti dei minori è affidata ad un collegio giudicante misto, formato da componenti togati e da esperti nelle materie psicologiche minorili, nonché a difensori dotati di particolare qualificazione professionale nella materia. Ne consegue che il giudice - diversamente da quanto accade con riferimento alle note critiche alla consulenza tecnica d'ufficio, redatte dai difensori delle parti in altre materie specialistiche - non può omettere di rispondere alle osservazioni avverso la consulenza tecnica psicologica formulate dal difensore della parte, assumendo che le stesse provengano da un organo non tecnico e, quindi, non in grado di muovere censure con crisma di attendibilità, soprattutto allorquando non sia stato nominato un consulente tecnico di parte e le stesse abbiano carattere decisivo ai fini dell'esito della lite.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 25662 del 04/12/2014
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espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - procedimento - liquidazione dell'indennità - determinazione (stima) - in genere – corte di cassazione sez. 1, sentenza n. 1904 del 29/01/2014Rito sommario dell'art. 702 bis cod. proc. civ. - Consulenza tecnica d'ufficio - Ammissibilità - Ricerche del c.t.u. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1904 del 29/01/2014
prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio - in genere - in genere. corte di cassazione sez. 1, sentenza n. 1904 del 29/01/2014
Il rito sommario previsto dagli artt. 702 bis e segg. cod. proc. civ., applicabile alle controversie sull'indennità di esproprio ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, pur incanalando l'attività dei soggetti del giudizio in una sequenza tendenzialmente atta a snellire i tempi, non impone una decisione allo stato degli atti, dovendo il giudice, pur nella particolarità del rito, procedere all'attività istruttoria appropriata al tipo di controversia trattata ed anche a nominare un consulente tecnico d'ufficio, il quale, ove la documentazione al riguardo fornita dalle parti sia incompleta od insufficiente, può provvedere alla ricerca ed all'acquisizione degli elementi di comparazione, data la necessaria valutazione tecnica delle caratteristiche dei beni presi in considerazione.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1904 del 29/01/2014
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Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 17286 del 12/07/2013Informazioni fornite da un soggetto estraneo al processo - Assunzione d'ufficio - Divieto - Sussistenza - Fattispecie in tema di chiarimenti resi da c.t.u. nominato in diverso procedimento.
E inibita al giudice l'assunzione d'ufficio, quale mezzo di prova, di informazioni fornite da un soggetto estraneo al processo, che non rivesta né la qualità di testimone, né quella di consulente tecnico d'ufficio in quello stesso giudizio. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha cassato la sentenza di merito fondata sui chiarimenti resi, in assenza di istanza di parte, dal c.t.u. nominato in diverso procedimento).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 17286 del 12/07/2013
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Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 17286 del 12/07/2013Informazioni fornite da un soggetto estraneo al processo - Assunzione d'ufficio - Divieto - Sussistenza - Fattispecie in tema di chiarimenti resi da c.t.u. nominato in diverso procedimento.
E inibita al giudice l'assunzione d'ufficio, quale mezzo di prova, di informazioni fornite da un soggetto estraneo al processo, che non rivesta né la qualità di testimone, né quella di consulente tecnico d'ufficio in quello stesso giudizio. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha cassato la sentenza di merito fondata sui chiarimenti resi, in assenza di istanza di parte, dal c.t.u. nominato in diverso procedimento).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 17286 del 12/07/2013
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spese giudiziali civili - compensazione - poteri del giudice - Cass. n. 1023/2013Potere di ripartire le spese della consulenza tecnica d'ufficio in quote uguali tra parte soccombente e parte totalmente vittoriosa - Cassazione Civile Sez. 3, Sentenza n. 1023 del 17/01/2013
massima|green
Cassazione Civile Sez. 3, Sentenza n. 1023 del 17/01/2013 Compensando le spese processuali, il giudice può ripartire le spese della consulenza tecnica d'ufficio in quote uguali tra la parte soccombente e la parte totalmente vittoriosa, senza violare, in tal modo, il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica condanna, ma solo esclusione del rimborso, e, altresì, che la consulenza tecnica d'ufficio, quale ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno, anziché mezzo di prova in senso proprio, è un atto compiuto nell'interesse generale della giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti.
integrale|orange
Cassazione Civile Sez. 3, Sentenza n. 1023 del 17/01/2013 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO1. Il Tribunale di Napoli, decidendo l'opposizione proposta da Vi..... Emanuele avverso il decreto ingiuntivo, con il quale il Presidente del Tribunale lo aveva condannato al pagamento in favore dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato della somma dovuta per omessi e ritardati versamenti relative alle giocate, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, revocava il decreto ingiuntivo, condannava l'Amministrazione alle spese giudiziali, ivi comprese quelle della consulenza tecnica d'ufficio.La Corte di appello di Napoli, accogliendo l'impugnazione dell'Amministrazione relative alla regolazione delle spese processuali, dichiarava integralmente compensate le spese processuali del primo grado di giudizio e compensava te spese del secondo grado (sentenza dell'8 febbraio 2006).2. Avverso la suddetta sentenza, Vi..... propone ricorso per cassazione con due motivi.Il Ministero dell'economia e delle finanze, ritualmente intimato, non svolge difese.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Entrambi i motivi di ricorso attengono alla disposta compensazione delle spese processuali di primo grado.2. Con il primo motivo si deduce la violazione degli art. 91 e 92 cod. proc. civ. e omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione. 2.1. La Corte di merito, rilevato che, ai …...
Prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio - attività - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2251 del 31/01/2013Indagine tecnica - Poteri - Portata - Limiti - Superamento - Conseguenze - Nullità della conseguenza ex art.157 cod. proc. civ. - Sanabilità - Condizioni.
La nullità della consulenza tecnica d'ufficio - ivi compresa quella dovuta all'eventuale allargamento dell'indagine tecnica oltre i limiti delineati dal giudice o consentiti dai poteri che la legge conferisce al consulente - ha carattere relativo e deve, pertanto, essere fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione, restando altrimenti sanata.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2251 del 31/01/2013
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Prova civile - consulenza tecnica - poteri del giudice - valutazione della consulenza - d'ufficio – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 23362 del 18/12/2012Consulenza tecnica d'ufficio in materia richiedente elevate cognizioni specifiche - Facoltà del giudice di merito di aderirvi senza comparazione con i rilievi del consulente di parte - Sussistenza - Esercizio - Sindacato di legittimità - Esclusione.
Nella valutazione della consulenza tecnica d'ufficio, espletata in materia che richieda elevate cognizioni specifiche (nella specie, edilizia di convogliamento delle acque), è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, recepire le argomentazioni dell'esperto nominato dall'ufficio, assistite da presunzione d'imparzialità, astenendosi da considerazioni personali sulle contrapposte argomentazioni del consulente di parte, meno attendibili perché influenzate dall'esigenza di sostenere le ragioni del preponente.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 23362 del 18/12/2012
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - vizi di motivazione - – Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1652 del 03/02/2012Giudizio in materia di invalidità - Recepimento delle conclusioni del consulente tecnico da parte del giudice di merito - Errori e lacune della consulenza - Deducibilità nel giudizio di legittimità - Condizioni.
Nel giudizio in materia d'invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis cod.proc.civ.).
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1652 del 03/02/2012
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Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - pensione di invalidità - invalidità - prova - – Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1652 del 03/02/2012Giudizio in materia di invalidità - Recepimento delle conclusioni del consulente tecnico da parte del giudice di merito - Errori e lacune della consulenza - Deducibilità nel giudizio di legittimità - Condizioni.
Nel giudizio in materia d'invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis cod.proc.civ.).
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1652 del 03/02/2012
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Fallimento - organi preposti al fallimento - curatore - poteri - attribuzioni - ausiliari – Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19399 del 22/09/2011Consulente di parte - Attività - Natura - Conseguenze - Compenso - Determinazione - Tariffe professionali - Applicabilità - Criterio di liquidazione del compenso del consulente tecnico d'ufficio - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Il consulente di parte svolge, nell'ambito del processo, attività di natura squisitamente difensiva, ancorchè di carattere tecnico, mirando a sottoporre al giudicante rilievi a sostegno della tesi difensiva della parte assistita; pertanto, il suo espletamento è riconducibile al contratto d'opera professionale; ne consegue che il relativo compenso deve essere determinato sulla base delle relative tariffe professionali, mentre non è possibile ricorrere ai criteri seguiti per la determinazione delle spettanze del consulente tecnico d'ufficio, la cui attività non si ricollega ad un rapporto contrattuale. (Applicando detto principio, la S.C. ha cassato il decreto del tribunale, che aveva confermato quello del giudice delegato al fallimento, con il quale, al consulente di parte nominato dalla procedura nell'ambito di un giudizio di revocatoria da essa promosso, era stato liquidato il compenso in base alla tariffa di cui al D.M. 30 maggio 2002, applicabile agli ausiliari del curatore).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19399 del 22/09/2011
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prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio - nomina – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14906 del 06/07/2011Iscrizione all'albo dei consulenti - Mancanza o invalidità - Nullità della nomina - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14906 del 06/07/2011
La mancanza o l'invalidità della iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici non è motivo di nullità della relativa nomina da parte del giudice, la cui scelta è insindacabile in sede di legittimità, così come quella di attenersi, in tutto o in parte, al relativo parere, ove la stessa sia sorretta da adeguata motivazione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14906 del 06/07/2011
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Consulenza tecnica - poteri del giudice - valutazione della consulenza - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5148 del 03/03/2011Efficacia vincolante per il giudice - Esclusione - Possibilità per il giudice di discostarsene - Limiti - Espletamento di più consulenze tecniche - Soluzioni prospettate difformi fra loro - Scelta del giudice - Motivazione specifica - Necessità - Fattispecie in tema di revisione prezzi nell'appalto di opere pubbliche.
Le valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio non hanno efficacia vincolante per il giudice e, tuttavia, egli può legittimamente disattenderle soltanto attraverso una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del c.t.u. Qualora, poi, nel corso del giudizio di merito vengano espletate più consulenze tecniche, in tempi diversi e con difformi soluzioni prospettate, il giudice, ove voglia uniformarsi alla seconda consulenza, è tenuto a valutare le eventuali censure di parte e giustificare la propria preferenza, senza limitarsi ad un'acritica adesione ad essa; egli può, invece, discostarsi da entrambe le soluzioni solo dando adeguata giustificazione del suo convincimento, mediante l'enunciazione dei criteri probatori e degli elementi di valutazione specificamente seguiti, nonché, trattandosi di una questione meramente tecnica, fornendo adeguata dimostrazione di avere potuto risolvere, sulla base di corretti criteri e di cognizioni proprie, tutti i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che, in un giudizio sulla revisione dei prezzi nell'appalto di opere pubbliche, aveva acriticamente recepito, ai fini dell'applicazione dell'una o dell'altra tabella per la liquidazione della revisione, una delle due soluzioni proposte dalla c.t.u. espletata in grado d'appello, difforme ed inconciliabile sia con l'altra, proposta dal medesimo consulente, sia con le conclusioni del consulente tecnico nominato in primo grado).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5148 del 03/03/2011
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prova civile - consulenza tecnica - poteri del giudice - valutazione della consulenza - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5148 del 03/03/2011Efficacia vincolante per il giudice - Esclusione - Possibilità per il giudice di discostarsene - Limiti - Espletamento di più consulenze tecniche - Soluzioni prospettate difformi fra loro - Scelta del giudice - Motivazione specifica - Necessità - Fattispecie in tema di revisione prezzi nell'appalto di opere pubbliche. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5148 del 03/03/2011
Le valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio non hanno efficacia vincolante per il giudice e, tuttavia, egli può legittimamente disattenderle soltanto attraverso una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del c.t.u. Qualora, poi, nel corso del giudizio di merito vengano espletate più consulenze tecniche, in tempi diversi e con difformi soluzioni prospettate, il giudice, ove voglia uniformarsi alla seconda consulenza, è tenuto a valutare le eventuali censure di parte e giustificare la propria preferenza, senza limitarsi ad un'acritica adesione ad essa; egli può, invece, discostarsi da entrambe le soluzioni solo dando adeguata giustificazione del suo convincimento, mediante l'enunciazione dei criteri probatori e degli elementi di valutazione specificamente seguiti, nonché, trattandosi di una questione meramente tecnica, fornendo adeguata dimostrazione di avere potuto risolvere, sulla base di corretti criteri e di cognizioni proprie, tutti i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che, in un giudizio sulla revisione dei prezzi nell'appalto di opere pubbliche, aveva acriticamente recepito, ai fini dell'applicazione dell'una o dell'altra tabella per la liquidazione della revisione, una delle due soluzioni proposte dalla c.t.u. espletata in grado d'appello, difforme ed inconciliabile sia con l'altra, proposta dal medesimo consulente, sia con le conclusioni del consulente tecnico nominato in primo grado).
Corte di Cassazione …...
Prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio - attività - indagini - Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 3130 del 08/02/2011Mezzo di prova - Esclusione - Conseguenze - Mancata disposizione della consulenza da parte del giudice - Contestazione specifica in ordine alla decisività di essa - Necessità - Indagini esplorative delegate al consulente - Ammissibilità - Esclusione - Limiti.
La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, primo comma, cod. proc. civ.).
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 3130 del 08/02/2011
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prova civile - consulenza tecnica - poteri del giudice - valutazione della consulenza - in genere – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 1149 del 19/01/2011Utilizzabilità come mezzo di prova - Ammissibilità - Condizioni - Limiti - Consulenza grafica - Valenza probatoria - Conseguenze. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 1149 del 19/01/2011
La consulenza tecnica, che in genere non è mezzo di prova bensì strumento di valutazione dei fatti già probatoriamente acquisiti, può costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva nell'accertamento di situazioni rilevabili solo con l'ausilio di specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche, come avviene con la consulenza grafica, che è il principale strumento di accertamento dell'autenticità della sottoscrizione. Ne consegue che il giudice può aderire alle conclusioni della consulenza grafica senza essere tenuto a motivare l'adesione, salvo che dette conclusioni non formino oggetto di specifiche censure.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 1149 del 19/01/2011
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Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - pensione di invalidità - invalidità - prova - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.569 del 12/01/2011Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Motivi del ricorso - Vizi di motivazione - Giudizio in materia di invalidità - Recepimento delle conclusioni del consulente tecnico da parte del giudice di merito - Errori e lacune della consulenza - Deducibilità nel giudizio di legittimità - Condizioni.
Nel giudizio in materia di invalidità, i lamentati errori e lacune della consulenza sono suscettibili di esame in sede di legittimità unicamente sotto il profilo del vizio di motivazione della sentenza, quando siano riscontrabili carenze o deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate e non già quando si prospettino semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.569 del 12/01/2011
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Prova civile - consulenza tecnica - poteri del giudice - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 72 del 03/01/2011Mezzo istruttorio rientrante nel potere discrezionale del giudice di merito - Decisione della controversia di dalla risoluzione di una questione tecnica - Rigetto dell'istanza di ammissione della consulenza tecnica - Obbligo di motivazione - Contenuto - Mancato esercizio del potere di nomina del consulente tecnico - Censurabilità - Limiti.
Il principio secondo cui il provvedimento che dispone la consulenza tecnica rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, va contemperato con l'altro principio secondo cui il giudice deve sempre motivare adeguatamente la decisione adottata su una questione tecnica rilevante per la definizione della causa; ne consegue che, quando il giudice disponga di elementi istruttori e di cognizioni proprie, integrati da presunzioni e da nozioni di comune esperienza, sufficienti a dar conto della decisione adottata, non può essere censurato il mancato esercizio di quel potere, mentre se la soluzione scelta non risulti adeguatamente motivata, è sindacabile in sede di legittimità sotto l'anzidetto profilo.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 72 del 03/01/2011
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prova civile - consulenza tecnica - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 24996 del 10/12/2010Vizi procedurali inerenti alle operazioni peritali - Nullità relativa - Deducibilità - Prima difesa successiva al deposito della relazione - Consulenza d'ufficio svolta con rogatoria estera - Regime applicabile anche a consulenza disposta con rogatoria estera - Configurabilità. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 24996 del 10/12/2010
L'eccezione di nullità della consulenza tecnica d'ufficio, dedotta per vizi procedurali inerenti alle operazioni peritali, avendo carattere relativo, resta sanata se non fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito avendo natura giuridica di nullità relativa. Tale qualificazione giuridica permane tuttavia anche per l'ipotesi in cui la consulenza sia svolta tramite rogatoria alla competente autorità estera, ai sensi dell'art. 7 della Convenzione dell'Aja del 18 marzo 1970.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 24996 del 10/12/2010
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PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 22707 del 08/11/2010Recepimento delle conclusioni del consulente tecnico da parte del giudice di merito - Errori e lacune nella consulenza - Deducibilità nel giudizio di legittimità - Condizioni.
Nel giudizio in materia di accertamento dell'inabilità da infortunio sul lavoro, qualora il giudice del merito si sia basato sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, affinché sia denunciabile in cassazione il vizio di omessa o insufficiente motivazione della sentenza, è necessario che eventuali errori e lacune della consulenza, che si riverberano sulla sentenza, si sostanzino in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche o scientificamente errate, non già in semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte. Va, pertanto, rigettato il ricorso avverso la sentenza che, condividendo la relazione del c.t.u., abbia escluso la derivazione causale dell'infortunio (nella specie, infarto del miocardio) dall'attività di lavoro, quando il ricorrente si limiti ad invocare una diversa valutazione scientifica delle prove raccolte.(Principio affermatoai sensi dell'art. 360 bis. comma 1,cod. proc. civ.)
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 22707 del 08/11/2010
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PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.20227 del 24/09/2010Obbligo di rinnovazione della consulenza d'ufficio - Insussistenza - Obbligo di pronunzia sulla richiesta di rinnovo - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova consulenza d'ufficio, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri istituzionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto. (Nella specie, la S.C., nel confermare la sentenza impugnata, ha rilevato che non erano state denunciate malattie nuove o aggravamenti delle infermità che avrebbero imposto un'esplicita motivazione in ordine alle ragioni del mancato rinnovo della consulenza, potendo quest'ultima essere ritenuta superflua anche per implicito).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.20227 del 24/09/2010
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PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.9461 del 21/04/2010Natura di mezzo di prova - Esclusione - Conseguenze - Richiesta di nomina formulata dalla parte - Funzione - Limiti - Nomina del consulente tecnico d'ufficio - Potere discrezionale del giudice - Configurabilità - Tardività della richiesta formulata dalla parte costituitasi tardivamente - Esclusione.
In materia di procedimento civile, la consulenza tecnica d'ufficio non costituisce un mezzo di prova, ma è finalizzata all'acquisizione, da parte del giudice, di un parere tecnico necessario, o quanto meno utile, per la valutazione di elementi probatori già acquisiti o per la soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze. La nomina del consulente rientra quindi nel potere discrezionale del giudice, che può provvedervi anche senza alcuna richiesta delle parti, sicchè ove la parte ne faccia richiesta non si tratta di un'istanza istruttoria in senso tecnico ma di una mera sollecitazione rivolta al giudice affinchè questi, avvalendosi dei suoi poteri discrezionali, provveda al riguardo; ne consegue che una tale richiesta non può mai considerarsi tardiva, ancorchè formulata dalla parte tardivamente costituitasi in giudizio.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.9461 del 21/04/2010 …...
prova civile - consulenza tecnica - poteri del giudice - valutazione della consulenza - d'ufficio – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 282 del 09/01/2009Adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio - Obbligo della motivazione - Limiti - Consulenze tecniche di parte - Meri argomenti difensivi - Configurabilità. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 282 del 09/01/2009
Il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento; non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ..
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 282 del 09/01/2009
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impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - vizi di motivazione - Adesione del giudice alla consulenza tecnica - Obbligo di motivazione puntuale - Condizioni e limiti - Censure formulate dalle parti all'operato del consulente tecprova civile - consulenza tecnica - poteri del giudice - valutazione della consulenza - d'ufficio - Adesione alle conclusioni della stessa - Obbligo di motivazione puntuale - Condizioni e limiti - Censure formulate dalle parti all'operato del consulente tecnico - Omesso esame - Deduzione come motivo di ricorso per cassazione - Indicazione specifica delle censure non esaminate dal giudice - Necessità. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18688 del 06/09/2007
Il giudice del merito non è tenuto ad esporre in modo puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse, soltanto nel caso in cui non siano mosse alla consulenza precise censure, alle quali, pertanto, è tenuto a rispondere per non incorrere nel vizio di motivazione. Tale vizio è però denunciabile, in sede di legittimità, solo attraverso una indicazione specifica delle censure non esaminate dal medesimo giudice (e non già tramite una critica diretta della consulenza stessa), censure che, a loro volta, devono essere integralmente trascritte nel ricorso per cassazione al fine di consentire, su di esse, la valutazione di decisività.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18688 del 06/09/2007
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Prova civile - consulenza tecnica - poteri del giudice - valutazione della consulenza - d'ufficio – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18688 del 06/09/2007Adesione alle conclusioni della stessa - Obbligo di motivazione puntuale - Condizioni e limiti - Censure formulate dalle parti all'operato del consulente tecnico - Omesso esame - Deduzione come motivo di ricorso per cassazione - Indicazione specifica delle censure non esaminate dal giudice - Necessità.
Il giudice del merito non è tenuto ad esporre in modo puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse, soltanto nel caso in cui non siano mosse alla consulenza precise censure, alle quali, pertanto, è tenuto a rispondere per non incorrere nel vizio di motivazione. Tale vizio è però denunciabile, in sede di legittimità, solo attraverso una indicazione specifica delle censure non esaminate dal medesimo giudice (e non già tramite una critica diretta della consulenza stessa), censure che, a loro volta, devono essere integralmente trascritte nel ricorso per cassazione al fine di consentire, su di esse, la valutazione di decisività.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18688 del 06/09/2007
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Prova civile - consulenza tecnica - poteri del giudice - valutazione della consulenza - d'ufficio - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 15219 del 05/07/2007Natura di prova - Esclusione - Finalità - Acquisizione da parte del giudice di merito di un parere tecnico necessario o utile alla valutazione di elementi probatori già acquisiti o per la soluzione di questioni implicanti specifiche cognizioni - Richiesta di nomina formulata dalla parte - Funzione sollecitatoria - Limiti - Nomina del consulente tecnico d'ufficio - Obbligo da parte del giudice - Esclusione - Diniego della nomina del CTU - Desumibilità implicita - Ammissibilità.
La consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio ( e non una prova vera e propria) sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario giudiziario e la motivazione dell'eventuale diniego può anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitaramente considerato effettuata dal suddetto giudice. (Nella specie, la S.C. con riferimento ad un giudizio riguardante un'ingiunzione di pagamento fondata su una fideiussione omnibus, ha rilevato l'inammissibilità della relativa censura prospettata dalla ricorrente circa la mancata ammissione della c.t.u., avendo i giudici del merito dimostrato, con adeguata e logica motivazione, la superfluità di un accertamento tecnico grafologico, in mancanza di alcun elemento probatorio che supportasse l'assunto della mancata insorgenza del rapporto obbligatorio per essere stato il documento firmato in bianco.)
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 15219 del 05/07/2007
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Prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio - attività - indagini – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 15219 del 05/07/2007Mezzo di prova - Esclusione - Conseguenze - Mancata disposizione della consulenza da parte del giudice - Contestazione specifica in ordine alla decisività di essa.
La mancata disposizione della consulenza tecnica d'ufficio da parte del giudice, di cui si asserisce l'indispensabilità, è incensurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione, laddove la consulenza sia finalizzata ad esonerare la parte dall'onere della prova o richiesta a fini esplorativi alla ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, valutando l'assunto di parte, circa la sottoscrizione di un documento in bianco, riempito da controparte in epoca successiva, sfornito di qualunque elemento di prova sia pure in via presuntiva, ha negato l'espletamento di perizia grafologica).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 15219 del 05/07/2007
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Prova civile - consulenza tecnica - poteri del giudice - valutazione della consulenza - d'ufficio – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 15219 del 05/07/2007Natura di prova - Esclusione - Finalità - Acquisizione da parte del giudice di merito di un parere tecnico necessario o utile alla valutazione di elementi probatori già acquisiti o per la soluzione di questioni implicanti specifiche cognizioni - Richiesta di nomina formulata dalla parte - Funzione sollecitatoria - Limiti - Nomina del consulente tecnico d'ufficio - Obbligo da parte del giudice - Esclusione - Diniego della nomina del CTU - Desumibilità implicita - Ammissibilità.
La consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio ( e non una prova vera e propria) sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario giudiziario e la motivazione dell'eventuale diniego può anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitaramente considerato effettuata dal suddetto giudice. (Nella specie, la S.C. con riferimento ad un giudizio riguardante un'ingiunzione di pagamento fondata su una fideiussione omnibus, ha rilevato l'inammissibilità della relativa censura prospettata dalla ricorrente circa la mancata ammissione della c.t.u., avendo i giudici del merito dimostrato, con adeguata e logica motivazione, la superfluità di un accertamento tecnico grafologico, in mancanza di alcun elemento probatorio che supportasse l'assunto della mancata insorgenza del rapporto obbligatorio per essere stato il documento firmato in bianco.)
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 15219 del 05/07/2007
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Prova civile - consulenza tecnica – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12695 del 30/05/2007Fonte oggettiva di prova - Configurabilità - Condizioni.
La consulenza tecnica, che in genere ha la funzione di fornire al giudice la valutazione dei fatti già probatoriamente acquisiti può costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva anche in uno strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo con il concorso di determinate cognizioni tecniche.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12695 del 30/05/2007
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Prova civile - consulenza tecnica - poteri del giudice - valutazione della consulenza - d'ufficio – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8355 del 03/04/2007Adesione alle conclusioni del consulente tecnico - Obbligo della motivazione - Limiti - Critiche di parte - Mere allegazioni difensive - Configurabilità.
Il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento; non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte. Le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in tal caso in mere allegazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ..
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8355 del 03/04/2007
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prova civile - consulenza tecnica - poteri del giudice - valutazione della consulenza - d'ufficio – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4797 del 01/03/2007Sentenza di merito acriticamente adesiva alle conclusioni della c.t.u., nonostante la formulazione di precisi rilievi dei consulenti di parte - Conseguenza - Vizio di motivazione - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4797 del 01/03/2007
È affetta da vizio di motivazione la sentenza con la quale il giudice di merito, a fronte di precise e circostanziate critiche mosse dal consulente tecnico di parte alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, non le abbia in alcun modo prese in considerazione e si sia invece limitato a far proprie le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, giacché il potere di detto giudice di apprezzare il fatto non equivale ad affermare che egli possa farlo immotivatamente e non lo esime, in presenza delle riferite contestazioni, dalla spiegazione delle ragioni - tra le quali evidentemente non si annovera il maggior credito che egli eventualmente tenda a conferire al consulente d'ufficio quale proprio ausiliare - per le quali sia addivenuto ad una conclusione anziché ad un'altra, incorrendo, altrimenti, proprio nel vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia. (Nella specie, la S.C., enunciando il riportato principio, ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza con la quale, in un giudizio risarcitorio per lesioni conseguenti ad assunta responsabilità sanitaria, la corte di appello aveva confermato la statuizione di rigetto della domanda adottata in primo grado, rilevando, in modo apodittico e senza un preciso riscontro dei plurimi rilievi formulati dal consulente di parte anche in appello a seguito di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, la piena attendibilità delle risultanze di quest'ultima, in quanto ritenute fondate su elementi di valutazione assolutamente condivisibili e conformi ai dati riscontrati ed esaustivamente motivati con osservazioni pertinenti e logiche, corrispondenti anche ai risultati peritali d'ufficio scaturiti in primo grado, con conseguente insussistenza delle decisive incongruenze denunciate dall'appellante).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4797 del 01/03/2007
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Prova civile - consulenza tecnica – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22843 del 25/10/2006Vizi procedurali inerenti alle operazioni peritali - Nullità di carattere relativo - Deducibilità - Prima difesa successiva al deposito della relazione del c.t.u. - Necessità - Omissione - Conseguente sanatoria della nullità - Rinvio per esame della relazione disposta nell'udienza immediatamente successiva al deposito - Irrilevanza.
L'eccezione di nullità della consulenza tecnica d'ufficio, dedotta per vizi procedurali inerenti alle operazioni peritali, avendo carattere relativo, resta sanata se non fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito, per tale intendendosi anche l'udienza successiva al deposito, nella quale il giudice nella quale il giudice abbia rinviato la causa per consentire l'esame della relazione, poiché le denuncia di detto inadempimento formale non richiede la conoscenza del contenuto della relazione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22843 del 25/10/2006
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prova civile - consulenza tecnica - in genere – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 21412 del 05/10/2006Funzione - Individuazione - Conseguenza - Esonero delle parti dall'assolvimento del relativo onere probatorio - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 21412 del 05/10/2006
La consulenza tecnica d'ufficio ha la funzione di fornire all'attività valutativa del giudice l'apporto di cognizioni tecniche che egli non possiede, ma non è certo destinata ad esonerare le parti dalla prova dei fatti dalle stesse dedotti e posti a base delle rispettive richieste, fatti che devono essere dimostrati dalle medesime parti alla stregua dei criteri di ripartizione dell'onere della prova previsti dall'art. 2697 cod. civ. .
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 21412 del 05/10/2006
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Prova civile - consulenza tecnica – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 21412 del 05/10/2006Funzione - Individuazione - Conseguenza - Esonero delle parti dall'assolvimento del relativo onere probatorio - Esclusione.
La consulenza tecnica d'ufficio ha la funzione di fornire all'attività valutativa del giudice l'apporto di cognizioni tecniche che egli non possiede, ma non è certo destinata ad esonerare le parti dalla prova dei fatti dalle stesse dedotti e posti a base delle rispettive richieste, fatti che devono essere dimostrati dalle medesime parti alla stregua dei criteri di ripartizione dell'onere della prova previsti dall'art. 2697 cod. civ. .
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 21412 del 05/10/2006
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prova civile - consulenza tecnica - poteri del giudice - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 19661 del 13/09/200Poteri del giudice d'appello - Conclusioni del c.t.u. recepite dal giudice di primo grado - Valutazioni differenti da parte del giudice d'appello - Ammissibilità - Condizioni e limiti - Fattispecie in tema di determinazione del valore di un immobile ai fini dell'accertamento, nell'ambito di un giudizio di revocatoria fallimentare, della notevole sproporzione tra le prestazioni. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 19661 del 13/09/200
Il controllo del giudice del merito sui risultati dell'indagine svolta dal consulente tecnico d'ufficio costituisce un tipico apprezzamento di fatto, in ordine al quale il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della sufficienza e correttezza logico giuridica della motivazione. In particolare, ove il giudice di primo grado si sia conformato alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, il giudice di appello può pervenire a valutazioni divergenti da quelle, senza essere tenuto ad effettuare una nuova consulenza, qualora, nel suo libero apprezzamento, ritenga, dandone adeguata motivazione, le conclusioni dell'ausiliario non sorrette da adeguato approfondimento o non condivisibili per altre convincenti ragioni. (Principio espresso in fattispecie nella quale il giudice d'appello - in un giudizio di revocatoria fallimentare, ai sensi dell'art. 67, primo comma, numero 1, legge fall., di un atto di compravendita - aveva ritenuto non affidante il metodo sintetico-comparativo seguito dal consulente per accertare il prezzo dell'immobile compravenduto, giacché questi non aveva offerto puntuali indicazioni in ordine agli accertamenti a tal fine effettuati; e, giudicando più attendibile la determinazione del valore dell'immobile effettuata secondo il metodo analitico, aveva perciò rigettato la domanda, ritenendo non provata la notevole sproporzione tra le prestazioni, considerata invece sussistente dal giudice di primo grado, il quale aveva recepito le conclusioni del consulente).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 19661 del 13/09/2006
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Prova civile - consulenza tecnica - poteri del giudice – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 19661 del 13/09/2006Poteri del giudice d'appello - Conclusioni del c.t.u. recepite dal giudice di primo grado - Valutazioni differenti da parte del giudice d'appello - Ammissibilità - Condizioni e limiti - Fattispecie in tema di determinazione del valore di un immobile ai fini dell'accertamento, nell'ambito di un giudizio di revocatoria fallimentare, della notevole sproporzione tra le prestazioni.
Il controllo del giudice del merito sui risultati dell'indagine svolta dal consulente tecnico d'ufficio costituisce un tipico apprezzamento di fatto, in ordine al quale il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della sufficienza e correttezza logico giuridica della motivazione. In particolare, ove il giudice di primo grado si sia conformato alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, il giudice di appello può pervenire a valutazioni divergenti da quelle, senza essere tenuto ad effettuare una nuova consulenza, qualora, nel suo libero apprezzamento, ritenga, dandone adeguata motivazione, le conclusioni dell'ausiliario non sorrette da adeguato approfondimento o non condivisibili per altre convincenti ragioni. (Principio espresso in fattispecie nella quale il giudice d'appello - in un giudizio di revocatoria fallimentare, ai sensi dell'art. 67, primo comma, numero 1, legge fall., di un atto di compravendita - aveva ritenuto non affidante il metodo sintetico-comparativo seguito dal consulente per accertare il prezzo dell'immobile compravenduto, giacché questi non aveva offerto puntuali indicazioni in ordine agli accertamenti a tal fine effettuati; e, giudicando più attendibile la determinazione del valore dell'immobile effettuata secondo il metodo analitico, aveva perciò rigettato la domanda, ritenendo non provata la notevole sproporzione tra le prestazioni, considerata invece sussistente dal giudice di primo grado, il quale aveva recepito le conclusioni del consulente).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 19661 del 13/09/2006
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prova civile - prove raccolte in altro processo – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 11426 del 16/05/2006Perizia - Utilizzazione - Ammissibilità. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 11426 del 16/05/2006
Il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o anche fra altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, e può quindi trarre elementi di convincimento ed anche attribuire valore di prova esclusiva ad una perizia disposta in sede penale, tanto più se essa sia stata predisposta in relazione ad un giudizio avente ad oggetto una situazione di fatto rilevante in entrambi i processi.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 11426 del 16/05/2006
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prova civile - consulenza tecnica - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22843 del 25/10/2006Vizi procedurali inerenti alle operazioni peritali - Nullità di carattere relativo - Deducibilità - Prima difesa successiva al deposito della relazione del c.t.u. - Necessità - Omissione - Conseguente sanatoria della nullità - Rinvio per esame della relazione disposta nell'udienza immediatamente successiva al deposito - Irrilevanza. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22843 del 25/10/2006
L'eccezione di nullità della consulenza tecnica d'ufficio, dedotta per vizi procedurali inerenti alle operazioni peritali, avendo carattere relativo, resta sanata se non fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito, per tale intendendosi anche l'udienza successiva al deposito, nella quale il giudice nella quale il giudice abbia rinviato la causa per consentire l'esame della relazione, poiché le denuncia di detto inadempimento formale non richiede la conoscenza del contenuto della relazione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22843 del 25/10/2006
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procedimenti cautelari - istruzione preventiva - accertamento tecnico – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6319 del 22/03/2006 - Valore probatorio - Nel giudizio di merito. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6319 del 22/03/2006
Gli eventi descritti in sede di accertamento tecnico preventivo, cioè lo stato dei luoghi, la qualità e le condizioni delle cose, possono essere considerati dal giudice come fonte di prova della causa degli stessi, allorché consentono logicamente di risalire alla conoscenza delle stesse e come base dell'indagine affidata ad un consulente tecnico nel corso del processo, allorché, per risalire dalla conoscenza degli eventi a quella delle loro cause, sia necessario l'ausilio di competenze tecniche.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6319 del 22/03/2006
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prova civile - consulenza tecnica - poteri del giudice - opportunità di disporre la consulenza – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006Riconvocazione del consulente d'ufficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza - Potere discrezionale del giudice di merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006
Rientra nel potere discrezionale del giudice di merito accogliere o rigettare l'istanza di riconvocazione del consulente tecnico d'ufficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza, senza che l'eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità deducendo la carenza di motivazione espressa al riguardo, quando dal complesso delle ragioni svolte in sentenza, in base ad elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici e giuridici, risulti l'irrilevanza o la superfluità dell'indagine richiesta.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006
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prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - valutazione delle prove - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 24589 del 23/11/2005Compito esclusivo del giudice del merito - Attribuzione del carattere decisivo ad alcune prove con esclusione di altre - Ammissibilità - Limiti - Obbligo di motivazione riguardo alla consulenza tecnica - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 24589 del 23/11/2005
La valutazione delle risultanze probatorie rientra nei compiti istituzionali del giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso e di disattendere taluni elementi ritenuti incompatibili con la decisione adottata, essendo sufficiente, ai fini della congruità della motivazione, che da questa risulti che il convincimento si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi processualmente acquisiti, considerati nel loro complesso, pur senza un'esplicita confutazione degli altri elementi non menzionati e non accolti, anche se allegati, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, a quelli utilizzati, non potendo, perciò, il giudice esimersi, con riguardo alla consulenza tecnica, da una puntuale e dettagliata motivazione, purché i rilievi mossi risultino specifici e argomentati, e non mere argomentazioni difensive di dissenso alle valutazioni compiute al fine di far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice all'opinione che di essi abbia la parte.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 24589 del 23/11/2005
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prova civile - consulenza tecnica - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 14306 del 07/07/2005Ammissibilità - Limiti - Funzione suppletiva - Esclusione - Fattispecie in materia di riscatto agrario. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 14306 del 07/07/2005
La consulenza tecnica non può essere ammessa dal giudice allorquando è sollecitata da una delle parti al solo scopo di colmare le carenze delle proprie istanze istruttorie. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto l'azione di riscatto agrario per carenza della prova in ordine alla circostanza, puramente di fatto e non implicante apprezzamenti tecnici, che gli attori non avevano venduto "nel biennio precedente fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille").
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 14306 del 07/07/2005
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prova civile - consulenza tecnica - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13401 del 22/06/2005
Fonte oggettiva di prova - Configurabilità' - Condizioni - Mancata ammissione da parte del giudice del merito – Illegittimità. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13401 del 22/06/2005
La consulenza tecnica, che in genere ha la funzione di fornire al giudice la valutazione dei fatti già probatoriamente acquisiti, può costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva anche in uno strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo con il concorso di determinate cognizioni tecniche. In tale ipotesi, l'onere della parte si riduce all'allegazione, spettando al giudice decidere se ricorrono o meno le condizioni per ammettere la consulenza. Ne consegue che viola la legge processuale il giudice del merito che ne rifiuta l'ammissione senza verificare se in concreto la prova dei fatti poteva essere acquisita solo con l'impiego di particolari cognizioni tecniche ed, in caso affermativo, se la parte gravata dell'onere di provarli, ne avesse allegato l'esistenza.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13401 del 22/06/2005
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Prova civile - consulenza tecnica - poteri del giudice - valutazione della consulenza - d'ufficio – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 8297 del 21/04/2005Accoglimento delle conclusioni del consulente - Omissione di una specifica risposta alle note critiche del difensore della parte - Vizio di motivazione - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie relativa a consulenza aziendalistica.
Non è affetta dal vizio di motivazione la sentenza del giudice di appello che, seguendo le conclusioni del consulente tecnico di ufficio nominato nel secondo grado del giudizio, ometta una specifica risposta alle note critiche alla relazione peritale, redatte dal difensore della parte e quindi non da un organo tecnico in grado di muovere censure con crisma di attendibilità.(Nella specie la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito che aveva omesso di motivare in ordine alle osservazioni fatte, dal difensore della parte e non da un tecnico, ad una consulenza volta a ricostruire la gestione economica di un'azienda agricola).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 8297 del 21/04/2005
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