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prova civile - consulenza tecnica - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13401 del 22/06/2005

 

Fonte oggettiva di prova - Configurabilità' - Condizioni - Mancata ammissione da parte del giudice del merito – Illegittimità. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13401 del 22/06/2005

La consulenza tecnica, che in genere ha la funzione di fornire al giudice la valutazione dei fatti già probatoriamente acquisiti, può costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva anche in uno strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo con il concorso di determinate cognizioni tecniche. In tale ipotesi, l'onere della parte si riduce all'allegazione, spettando al giudice decidere se ricorrono o meno le condizioni per ammettere la consulenza. Ne consegue che viola la legge processuale il giudice del merito che ne rifiuta l'ammissione senza verificare se in concreto la prova dei fatti poteva essere acquisita solo con l'impiego di particolari cognizioni tecniche ed, in caso affermativo, se la parte gravata dell'onere di provarli, ne avesse allegato l'esistenza.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13401 del 22/06/2005