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Prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio - attività - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2251 del 31/01/2013

Indagine tecnica - Poteri - Portata - Limiti - Superamento - Conseguenze - Nullità della conseguenza ex art.157 cod. proc. civ. - Sanabilità - Condizioni.

La nullità della consulenza tecnica d'ufficio - ivi compresa quella dovuta all'eventuale allargamento dell'indagine tecnica oltre i limiti delineati dal giudice o consentiti dai poteri che la legge conferisce al consulente - ha carattere relativo e deve, pertanto, essere fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione, restando altrimenti sanata.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2251 del 31/01/2013