codice di procedura civile libro primo: disposizioni generali titolo i: degli organi giudiziari capo iii: del consulente tecnico, del custode e degli altri ausiliari del giudice - 62. (attività del consulente)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 62. (Attività del consulente)
Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli artt. 194 ss. e degli artt. 441 e 463.
la giurisprudenza
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