Codice Civile Libro Quarto: DELLE OBBLIGAZIONI Titolo I: DELLE OBBLIGAZIONI IN GENERALE Capo III: DELL'ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI Art.1227. Concorso del fatto colposo del creditore.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 1227. Concorso del fatto colposo del creditore.
1. Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
2. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
la giurisprudenza
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Responsabilita' civile - professionisti - attivita' medico-chirurgica - Anamnesi - Omissione di informazioni da parte del paziente - Assenza di specifiche richieste del medico - Errore diagnostico - Concorso del fatto colposo del danneggiato - Esclusione - Fondamento – Fattispecie - risarcimento del danno - concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato.
In tema di responsabilità medica, il paziente che ometta di fornire alcune notizie nel corso dell'anamnesi, senza ricevere specifiche richieste dal medico, non può ritenersi corresponsabile delle carenze informative, verificatesi in quella sede, che hanno poi determinato l'errore diagnostico, perché non rientra tra i suoi obblighi né avere specifiche cognizioni di scienza medica, né sopperire a mancanze investigative del professionista. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, accertata la responsabilità dei sanitari per omessa diagnosi della condizione di portatrice sana di talassemia in capo ad una donna in stato di gravidanza, divenuta madre di due gemelle affette da talassemia "maior", aveva affermato la concorrente responsabilità di quest'ultima e del di lei marito perché, consapevoli della condizione di portatore sano in capo a quest'ultimo, si erano rivolti ai medici per assicurarsi che non fosse tale anche lei ma, pur essendo a conoscenza di una patologia ematica, definita microcitemia, tra i collaterali della donna, non ne avevano parlato durante l'anamnesi).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 26426 del 20/11/2020 (Rv. 659788 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1227
Anamnesi
Errore diagnostico
responsabilità medica
corte
cassazione
26426
2020

Responsabilita' civile - colpa o dolo - caso fortuito e forza maggiore - Circolazione stradale - Danni cagionati dalla fauna selvatica - Onere di allegazione e dimostrazione del danneggiato - Contenuto - Onere di provare di avere fatto il possibile per evitare il danno ex art. 2054, comma 1, c.c. - Sussistenza - Prova del fortuito da parte della Regione – Contenuto - responsabilita' civile - proprieta' di animali .
In materia di danni derivanti da incidenti stradali che abbiano coinvolto veicoli e animali selvatici, a norma dell'art. 2052 c.c. grava sul danneggiato l'allegazione e la dimostrazione che il pregiudizio lamentato sia stato causato dall'animale selvatico (cioè appartenente ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla l. n. 157 del 1992 o, comunque, rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato), la dinamica del sinistro, il nesso causale tra l'agire dell'animale e l'evento dannoso subito nonché - ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c. - di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di avere adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida. Spetta, invece, alla Regione fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che il comportamento dell'animale si è posto del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa del danno autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure - concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema - di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13848 del 06/07/2020 (Rv. 658298 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2052, Cod_Civ_art_2054, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_2697
corte
cassazione
13848
2020

Assicurazione - veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria) - obbligo dell'assicurazione - soggetti (assicurazioni, assicurato, terzi) Assicurato trasportato - Danno conseguente al sinistro - Risarcimento a carico dell'assicuratore - Spettanza - Fondamento - Limiti - Fattispecie.
In conformità a quanto stabilito dalle direttive 84/5/CEE e 90/232/CEE, concernenti il riavvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, così come interpretate dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, il principio "vulneratus ante omnia reficiendus" si applica anche in favore dell'assicurato che, al momento del sinistro, è trasportato da un terzo, non distinguendosi la sua condizione da quella di qualsiasi altro passeggero vittima dell'incidente; in questo caso, l'assicuratore non può avvalersi, per negare il risarcimento, di disposizioni legali o di clausole contrattuali, ivi comprese quelle che escludono la copertura assicurativa nelle ipotesi di utilizzo del veicolo da parte di persone non autorizzate o prive di abilitazione alla guida, perché l'unica eccezione al principio sopra menzionato opera quando il veicolo assicurato è condotto da una persona non autorizzata ed il passeggero, vittima dell'incidente, è a conoscenza del fatto che il mezzo è stato oggetto di furto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, accertata la concorrente responsabilità dell'assicurato che viaggiava trasportato sul cofano del veicolo, aveva condannato al risarcimento del danno subito dal passeggero solo il conducente del mezzo e non pure l'assicuratore, in base ad una clausola contenuta nelle condizioni generali di assicurazione che escludeva la copertura per l'eventualità di guida senza patente).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13738 del 03/07/2020 (Rv. 658380 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2054, Cod_Civ_art_1227
corte
cassazione
13738
2020

Responsabilità professionale dell'avvocato - Parametri - Violazione del dovere di diligenza qualificata - Mancata conoscenza della normativa in tema di rinnovazione dell'ipoteca - Sussistenza - Concorso del cliente nella causazione del danno per omessa conoscenza di questioni giuridiche - Esclusione - Fattispecie.
La responsabilità professionale dell'avvocato presuppone la violazione del dovere di diligenza richiesto dalla natura dell'attività esercitata (art. 1176, comma 2, c.c.), sicché la conoscenza della normativa che impone la rinnovazione dell'ipoteca ai sensi degli artt. 2847 e 2878, n. 2, c.c., trattandosi di questione prettamente giuridica, fa parte dell'obbligo di prestazione professionale e rientra nella diligenza media esigibile dal difensore e non invece dal cliente (nella specie, una società), che non è tenuto a conoscere il periodo di scadenza della garanzia ipotecaria. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, pur riconoscendo la responsabilità del professionista per aver lasciato scadere la garanzia ipotecaria, aveva attribuito una parte di responsabilità alla società assistita, sostenendo che questa avrebbe dovuto essere a conoscenza della scadenza della garanzia ipotecaria e che, quindi, con la sua negligente condotta aveva concorso nella causazione degli effetti pregiudizievoli).
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 12127 del 22/06/2020 (Rv. 658174 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_2236, Cod_Civ_art_2847, Cod_Civ_art_2878
corte
cassazione
12127
2020

Atto pubblico di trasferimento immobiliare - Oggetto della prestazione del notaio - Estensione alle attività accessorie funzionali ad assicurare lo scopo dell'atto - Obbligo di procedere alle visure catastali - Inclusione - Condizioni - Fondamento - Inosservanza di tali obblighi accessori - Responsabilità contrattuale del notaio - Sussistenza - Possibilità di concorso colposo del danneggiato - Esclusione.
Per il notaio richiesto della preparazione e stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, la preventiva verifica della libertà e disponibilità del bene e, più in generale, delle risultanze dei registri immobiliari attraverso la loro visura, costituisce, salvo espressa dispensa per concorde volontà delle parti, obbligo derivante dall'incarico conferitogli dal cliente e, quindi, fa parte dell'oggetto della prestazione d'opera professionale, poiché l'opera di cui è richiesto non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti, ma si estende a quelle attività preparatorie e successive necessarie perché sia garantita la serietà e certezza dell'atto giuridico da rogarsi e, in particolare, la sua attitudine ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico di esso e del risultato pratico voluto dai partecipanti alla stipula dell'atto medesimo. Conseguentemente, l'inosservanza dei suddetti obblighi accessori da parte del notaio dà luogo a responsabilità "ex contractu" per inadempimento dell'obbligazione di prestazione d'opera intellettuale, a nulla rilevando che la legge professionale non contenga alcun esplicito riferimento a tale peculiare forma di responsabilità, dovendosi escludere alla luce di tale obbligo la configurabilità del concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c.
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 11296 del 12/06/2020 (Rv. 658158 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_2230, Cod_Civ_art_2236
CORTE
CASSAZIONE
11296
2020

Trasporto di persone - Accettazione da parte del trasportato del rischio di viaggiare in condizioni di menomata sicurezza - Concorso di colpa del trasportato per i danni patiti in caso di sinistro stradale – Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
Risarcimento del danno - concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato In genere.
Qualora la messa in circolazione di un veicolo in condizioni di insicurezza (nella specie, un autoveicolo con a bordo un trasportato senza le cinture di sicurezza allacciate) sia ricollegabile all'azione o omissione non solo del conducente - il quale, prima di iniziare o proseguire la marcia, deve controllare che questa avvenga in conformità delle normali regole di prudenza e sicurezza
- ma anche del trasportato, che ha accettato i rischi della circolazione, si verifica un'ipotesi di cooperazione colposa dei predetti nella condotta causativa dell'evento dannoso; pertanto, in caso di danni al trasportato medesimo, la condotta di quest'ultimo, sebbene non sia idonea, di per sé, ad escludere la responsabilità del conducente, né a costituire valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili, può costituire, tuttavia, un contributo colposo alla verificazione del danno, la cui quantificazione in misura percentuale è rimessa all'accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato.
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 11095 del 10/06/2020 (Rv. 658149 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_1681, Cod_Civ_art_2043
corte
cassazione
11095
2020

Spedizione dell'assegno non trasferibile, al beneficiario, da parte del traente, a mezzo posta - Pagamento in favore di estraneo al rapporto cartolare - Conseguenze - Danno patito dal traente - Concorso di colpa del traente per la scelta del mezzo di spedizione dell'assegno - Configurabilità - Fondamento.
La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 9769 del 26/05/2020 (Rv. 657884 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1227

Infortunio sul lavoro - Responsabilità del datore di lavoro - Assenza del cd. rischio elettivo - Concorso di colpa del lavoratore - Riduzione della misura del risarcimento - Esclusione - Limiti e condizioni.
In tema di infortunio sul lavoro, deve escludersi la sussistenza di un concorso di colpa della vittima, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., al di fuori dei casi di cd. rischio elettivo, quando risulti che il datore di lavoro abbia mancato di adottare le prescritte misure di sicurezza, oppure abbia egli stesso impartito l'ordine, nell'esecuzione puntuale del quale si è verificato l'infortunio, od ancora abbia trascurato di fornire al lavoratore infortunato una adeguata formazione ed informazione sui rischi lavorativi; ricorrendo tali ipotesi, l'eventuale condotta imprudente della vittima degrada a mera occasione dell'infortunio ed è, pertanto, giuridicamente irrilevante.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8988 del 15/05/2020 (Rv. 657940 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_2087

Scontro di veicoli - prova liberatoria - Criterio sussidiario - Applicabilità residuale - Fondamento.
La presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054, comma 2, c.c. ha carattere sussidiario ed opera non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ma anche qualora non siano accertabili le cause e le modalità del sinistro.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7061 del 12/03/2020 (Rv. 657299 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_2054, Cod_Civ_art_2697
corte
cassazione
7061
2020

Vittima del fatto illecito incapace di intendere e di volere - Art_ 1227, comma 1, c.c. - Applicabilità - Criteri di valutazione della condotta dell'incapace - Natura oggettiva degli stessi - Condotta della persona tenuta alla sorveglianza - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
L'accertamento, ai sensi dell'art_ 1227, comma 1, c.c., del contributo causale della vittima all'evento dannoso, ai fini della riduzione proporzionale dell'obbligo risarcitorio, prescinde dall'età e dallo stato di incapacità naturale della stessa, non rilevando la condotta del soggetto che ne aveva la sorveglianza, sotto il profilo di una eventuale "culpa in vigilando" e/o "in educando". Infatti, tale accertamento è di tipo oggettivo e va condotto alla stregua dello standard ordinario diligente dell'uomo medio, verificando se vi sia un contrasto con una regola stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza e senza che occorra un comportamento colposo soggettivamente imputabile della detta vittima. (Nella specie, la S.C. ha pure chiarito che la posizione del sorvegliante e degli ulteriori danneggiati diversi dalla cd. vittima primaria può assumere valore ex art_ 1227, comma 2, c.c., esclusivamente ove agiscano "iure proprio").
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 3557 del 13/02/2020 (Rv. 656897 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056
RISARCIMENTO DEL DANNO
CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO

Disciplina ex art_ 1227, comma 2, c.c. - Accertamento dei presupposti per l'applicabilità della stessa - Spettanza al giudice di merito - Insindacabilità da parte della S.C. - Limiti.
In tema di risarcimento del danno, l'accertamento dei presupposti per l'applicabilità della disciplina di cui all'art_ 1227, comma 2, c.c. - che esclude il risarcimento in relazione ai danni che il creditore (o il danneggiato) avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza - integra indagine di fatto, come tale riservata al giudice di merito e sottratta al sindacato di legittimità, se sorretta da congrua motivazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 3319 del 11/02/2020 (Rv. 656894 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1227
RISARCIMENTO DEL DANNO
CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO

Medici specializzandi frequentanti in epoca anteriore al 1991 - "Aestimatio" del danno operata con l'art. 11 della l. n. 370 del 1999 -Liquidazione - Criteri - Interessi moratori - Spettanza - Rivalutazione ed interessi compensativi - Esclusione - Prova di circostanze ulteriori idonee ad incidere sulla somma dovuta - Condizioni.
COMUNITA' EUROPEA
DIRETTIVE
In tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all'anno 1991, a seguito dell'intervento con il quale il legislatore - dettando l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 - ha effettuato una "aestimatio" del danno, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un'obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale -secondo le regole generali di cui agli artt. 1219 e 1224 c.c. - gli interessi legali possono essere riconosciuti solo dall'eventuale messa in mora o, in difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale, con la conseguenza che va esclusa la spettanza della rivalutazione e dei correlati interessi compensativi, salva rigorosa prova, da parte del danneggiato, di circostanze diverse da quelle normali, tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio prima della maturazione delle preclusioni assertive o di merito e di quelle istruttorie.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1641 del 24/01/2020 (Rv. 656556 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1219, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_2056
corte
cassazione
1641
2020

Rilevabilità d'ufficio - Omissione da parte del giudice - Onere della parte -Mancata impugnazione - Ulteriore esame - Preclusione.
La questione dell'eventuale concorso di colpa del danneggiato deve essere esaminata 'ufficio dal giudice di primo grado, ai fini della liquidazione del risarcimento; tuttavia, ove ne sia stato omesso il rilievo e non siano state esaminate e valutate le circostanze, dalle quali si sarebbe potuto desumere eventualmente detto concorso di colpa, la parte ha l'onere di impugnare la sentenza per tale omissione e, qualora non lo faccia, la questione resta preclusa e non può essere sollevata nell'ulteriore corso del giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 1164 del 21/01/2020 (Rv. 656634 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1227, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_346
RISARCIMENTO DEL DANNO
CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO

Art. 1227 c.c. - Differenza fra ipotesi del comma 1 e del comma 2 - Contenuto - Fattispecie.
Risarcimento del danno - concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato.
L'ipotesi prevista dall'art. 1227, comma 1, c.c., riguardando il contributo eziologico del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, va distinta da quella disciplinata dal comma 2 dello stesso articolo la quale, riferendosi al comportamento, successivo all'evento, con il quale il medesimo danneggiato abbia prodotto un aggravamento del danno ovvero non ne abbia ridotto l'entità, attiene al danno-conseguenza. (Nella specie, la S.C., in relazione alla domanda di risarcimento del danno da "fumo attivo" proposta dai familiari di una persona deceduta per neoplasia polmonare, ha confermato la decisione di appello per la quale la circostanza che la vittima, usando l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto evitare la condizione di dipendenza irreversibile da fumo integrava un caso di fatto proprio del danneggiato, da ricondurre all'ambito di applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 1165 del 21/01/2020 (Rv. 656688 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056
RESPONSABILITA' CIVILE
NESSO DI CAUSALITA'

Accertamento dell'imprudenza e della pericolosità della condotta del pedone investito - Concorso di colpa del conducente del veicolo e del pedone - Configurabilità - Mancato superamento della presunzione - Indagine sul concorso di colpa del pedone danneggiato - Ammissibilità - Criteri di ripartizione della colpa - Sindacato di legittimità - Limiti - Fattispecie.
CIRCOLAZIONE STRADALE
RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI
COLPA
La presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione. (In applicazione di questo principio, la S.C. ha ritenuto esente da censura la decisione di merito che aveva escluso ogni responsabilità del conducente del veicolo per l'investimento di una persona seduta in piena notte nel mezzo di una carreggiata su strada non illuminata).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 842 del 17/01/2020 (Rv. 656632 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_2054
corte
cassazione
842
2020

Danno alla persona - Rifiuto del danneggiato di sottoporsi ad emotrasfusione per diminuirne l'entità -Irrilevanza - Concorso colposo del creditore ai sensi dell'art. 1227 c.c. - Esclusione - Fattispecie.
In tema di liquidazione del danno alla persona, è irrilevante il rifiuto del danneggiato di sottoporsi ad una emotrasfusione al fine di diminuire l'entità di tale danno, atteso che non sussiste alcun obbligo a suo carico di accettare questo trattamento medico, non essendo il suo rifiuto inquadrabile nell'ipotesi del concorso colposo del creditore previsto dall'art. 1227 c.c.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto applicabile l'art. 1227 c.c. ad una vittima di sinistro stradale cagionato dalla colpevole condotta di un terzo, solo perché si era messa alla guida con la consapevolezza di non voler essere sottoposta, per scelta religiosa, ad emostrasfusioni).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 515 del 15/01/2020 (Rv. 656809 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_2056
RISARCIMENTO DEL DANNO
VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE

Sinistro stradale - Decesso dovuto al rifiuto di sottoporsi alle necessarie trasfusioni di sangue per ragioni religiose - Obbligo per il danneggiato di astenersi dalla circolazione stradale - Conseguente riduzione del risarcimento in ragione della rilevanza causale della consapevole ed imprudente esposizione ad un rischio - Esclusione - Fondamento -Fattispecie.
La vittima di un sinistro stradale, deceduta in seguito al rifiuto di ricevere delle trasfusioni di sangue per ragioni religiose, non può essere considerata corresponsabile della propria morte, con l'effetto di vedere ridotto il risarcimento dovuto dal danneggiante, per il solo fatto di essere salita su una vettura ed avere così accettato, in maniera volontaria ed imprudente, il rischio della circolazione benché fosse consapevole di non potersi sottoporre a determinate cure mediche, poiché tale rifiuto è espressione del diritto all'autodeterminazione spettante ad ogni individuo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva ritenuto sussistente il concorso di colpa della vittima in un sinistro rivelatosi mortale perché essa aveva utilizzato l'automobile nonostante sapesse di non potersi sottoporre, per motivi religiosi, ad emotrasfusioni).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 515 del 15/01/2020 (Rv. 656809 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2054, Cod_Civ_art_1227
RISARCIMENTO DEL DANNO
CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO

Condotta non colposa del danneggiato - Rilevanza ex art. 1227, comma 1, c.c. - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In tema di nesso di causalità, la condotta non colposa del danneggiato è equiparata ad una concausa naturale dell'evento, con la conseguenza che essa non giustifica una riduzione, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., del risarcimento dovuto dal danneggiante. (Nella specie il rifiuto di sottoporsi ad emostrasfusioni dovuto a scelta religiosa è stato ritenuto condotta non colposa, ininfluente sulla determinazione del danno risarcibile).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 515 del 15/01/2020 (Rv. 656809 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2054
RESPONSABILITA' CIVILE
NESSO DI CAUSALITA'

Quantificazione - Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti.
La quantificazione in misura percentuale del contributo colposo della vittima alla causazione del danno è rimessa all'accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato.
Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 33771 del 19/12/2019 (Rv. 656229 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1227, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056

Presunzione di responsabilità a carico del vettore - Ambito di operatività - Sinistri verificatisi "durante il viaggio" - Definizione - Fattispecie.
Trasporti - contratto di trasporto (diritto civile) - di persone - responsabilita' del vettore - danni alle persone - In genere.
Nel contratto di trasporto di persone, il viaggiatore danneggiato ha l'onere di provare, oltre all'esistenza ed all'entità del danno, il nesso esistente tra il trasporto e l'evento dannoso, mentre incombe al vettore, al fine di liberarsi della presunzione di responsabilità posta a suo carico dall'art. 1681, comma 1, c.c., la dimostrazione che l'evento dannoso era imprevedibile e non evitabile usando la normale diligenza, ferma restando la possibilità che l'eventuale condotta colposa del danneggiato assuma rilievo ai sensi dell'art. 1227 c.c. In particolare, la menzionata presunzione opera per i fatti accaduti nel corso del trasporto, dovendo considerarsi avvenuti "durante il viaggio" i sinistri, ad esso direttamente riferibili, che si siano verificati in occasione di operazioni necessarie rispetto alla sua concreta articolazione e prive di soluzione di continuità con il medesimo, fra cui quelle preparatorie o accessorie del trasporto, come la salita e la discesa dei passeggeri dal mezzo al momento delle soste. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva accolto la domanda risarcitoria proposta da una viaggiatrice che, nell'ambito di un trasporto di persone, effettuato senza soluzione di continuità nell'esecuzione negoziale, con trasbordo da una vettura ad un'altra, previsto dall'unico contrato con l'unico vettore, aveva subito lesioni inciampando in una buca nel piazzale ove era avvenuto il trasferimento).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33449 del 17/12/2019 (Rv. 656348 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1681, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_1227

Infortunio sul lavoro - Responsabilità del datore di lavoro - Obblighi informativi - Violazione - Concorso di colpa del lavoratore - Esclusione.
In tema di infortuni sul lavoro, qualora il comportamento del lavoratore che ha determinato l'evento dannoso sia scaturito dall'inosservanza, da parte del datore di lavoro, di specifici doveri informativi o formativi rispetto all'attività da svolgere, tali da rendere altamente presumibile che, ove quegli obblighi fossero stati assolti, l'infortunio non vi sarebbe stato, non è possibile addossare al lavoratore l'ignoranza delle circostanze che dovevano essere oggetto di informativa o di formazione, al fine di fondare una colpa idonea a concorrere con l'inadempimento datoriale e tale da ridurre, ai sensi dell'art. 1227 c.c., la misura del risarcimento dovuto.
Corte di Cassazione, Sez. L. , Sentenza n. 30679 del 25/11/2019 (Rv. 655882 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2087, Cod_Civ_art_1227

Infortunio sul lavoro - Responsabilità del datore di lavoro - Concorso di colpa del lavoratore - Riduzione della misura del risarcimento - Esclusione - Limiti e Condizioni.
In materia di infortuni sul lavoro, al di fuori dei casi di rischio elettivo, nei quali la responsabilità datoriale è esclusa, qualora ricorrano comportamenti colposi del lavoratore, trova applicazione l'art. 1227, comma 1, c.c., tuttavia, la condotta incauta del lavoratore non comporta un concorso idoneo a ridurre la misura del risarcimento ogni qual volta la violazione di un obbligo di prevenzione da parte del datore di lavoro sia munita di incidenza esclusiva rispetto alla determinazione dell'evento dannoso; in particolare, tanto avviene quando l'infortunio si sia realizzato per l'osservanza di specifici ordini o disposizioni datoriali che impongano colpevolmente al lavoratore di affrontare il rischio, quando l'infortunio scaturisca dall'integrale impostazione della lavorazione su disposizioni illegali e gravemente contrarie ad ogni regola di prudenza o, infine, quando vi sia inadempimento datoriale rispetto all'adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili ex ante ed idonee ad impedire, nonostante l'imprudenza del lavoratore, il verificarsi dell'evento dannoso.
Corte di Cassazione, Sez. L. , Sentenza n. 30679 del 25/11/2019 (Rv. 655882 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2087, Cod_Civ_art_1227

Malattie o menomazioni preesistenti - Incidenza sulla determinazione del grado di invalidità permanente e sulla liquidazione del danno - Concause - Configurabilità - Malattia preesistente - Causalità materiale - Irrilevanza - Menomazioni preesistenti "coesistenti" - Causalità giuridica - Irrilevanza - Menomazioni preesistenti "concorrenti" - Rilevanza - Differenze.
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - invalidita' personale – permanente - In genere.
In tema di risarcimento del danno alla salute, la preesistenza della malattia in capo al danneggiato costituisce una concausa naturale dell'evento di danno ed il concorso del fatto umano la rende irrilevante in virtù del precetto dell'equivalenza causale dettato dall'art. 41 c.p. sicché di essa non dovrà tenersi conto nella determinazione del grado di invalidità permanente e nella liquidazione del danno. Può costituire concausa dell'evento di danno anche la preesistente menomazione, vuoi "coesistente" vuoi "concorrente" rispetto al maggior danno causato dall'illecito, assumendo rilievo sul piano della causalità giuridica ai sensi dell'art. 1223 c.c.. In particolare, quella "coesistente" è, di norma, irrilevante rispetto ai postumi dell'illecito apprezzati secondo un criterio controfattuale (vale a dire stabilendo cosa sarebbe accaduto se l'illecito non si fosse verificato) sicché anche di essa non dovrà tenersi conto nella determinazione del grado di invalidità permanente e nella liquidazione del danno; viceversa, secondo lo stesso criterio, quella "concorrente” assume rilievo in quanto gli effetti invalidanti sono meno gravi, se isolata, e più gravi, se associata ad altra menomazione (anche se afferente ad organo diverso) sicché di essa dovrà tenersi conto ai fini della sola liquidazione del risarcimento del danno e non anche della determinazione del grado percentuale di invalidità che va determinato comunque in base alla complessiva invalidità riscontrata in concreto, senza innalzamenti o riduzioni.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 28986 del 11/11/2019 (Rv. 656174 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Proc_Civ_art_115

Prossimità della stessa ad edificio costruito in assenza di jus aedificandi - Responsabilità della P.A. - Esclusione - Condizioni.
La responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente pubblico territoriale per il danno da esondazione di una tubazione di raccolta dell'acqua piovana situata in prossimità di un edificio, può essere esclusa ove sia accertata l'insanabile mancanza dello jus aedificandi della costruzione, potendo tale condotta avere un'efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, qualora l'abuso risulti avere aggravato la posizione di garanzia assegnata alla pubblica amministrazione nella custodia dei propri beni.
Corte Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 20312 del 26/07/2019 (Rv. 654924 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2051, Cod_Civ_art_1227

Inadempimento del notaio ai propri obblighi professionali - Concorso colposo del cliente danneggiato - Esclusione - Fondamento.
In caso di inadempimento ai propri obblighi professionali il notaio non può invocare una diminuzione della propria responsabilità verso il cliente per il solo fatto che quest'ultimo non abbia controllato se la stesura dell'atto (nella specie, una dichiarazione di successione a fini fiscali) sia stata compiuta in modo tecnicamente corretto, stante che nel rapporto di prestazione di opera intellettuale colui che si rivolge ad un professionista ha diritto di pretendere una prestazione eseguita a regola d'arte ex art. 1176, comma 2, c.c. non essendo, per ciò stesso, ontologicamente configurabile il concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13592 del 21/05/2019 (Rv. 654196 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 1176_2 – Diligenza nell’adempimento
Cod. Civ. art. 1218 – Responsabilità del debitore
Cod. Civ. art. 1227 – Concorso del fatto colposo del creditore

Spedizione di assegno non trasferibile al beneficiario per posta ordinaria - Pagamento ad estraneo al rapporto cartolare - Falsificazione riconoscibile del nome del beneficiario - Responsabilità della banca per il danno patito dal traente - Sussistenza - Corresponsabilità del traente per la scelta del mezzo di spedizione del titolo.
La spedizione di un assegno di rilevante importo non trasferibile effettuata dal traente al beneficiario a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, o mediante posta ordinaria, non assume alcun rilievo causale in riferimento all'evento produttivo del danno, lamentato dallo stesso traente, determinatosi in ragione del successivo pagamento dell'assegno ad un soggetto estraneo al rapporto cartolare, in quanto detto evento è da ascrivere unicamente alle condotte colpose realizzate, nonostante l'evidente falsificazione del nome del beneficiario, dalla banca che ha posto il titolo all'incasso e da quella che lo ha presentato in stanza di compensazione, non potendo essere invocata, al fine di radicare una concorrente responsabilità del traente, la disciplina degli artt. 83 e 84 del d.P.R. n. 156 del 1973, sul divieto di includere nella corrispondenza ordinaria denaro, oggetti preziosi e carte di valore, giacché attinente ai soli rapporti tra l'ente postale e i suoi utenti.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 12984 del 15/05/2019 (Rv. 654250 - 01)
Riferimenti normativi: Cod.Civ.art.1227 – Concorso del fatto colposo del creditore

Orario di lavoro - Prestazione lavorativa eccedente - Danno da usura psicofisica - Configurabilità - Disponibilità del lavoratore - Concorso colposo - Esclusione - Ragioni.
In tema di orario di lavoro, la prestazione lavorativa "eccedente", che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura psico-fisica, dovendo escludersi che la mera disponibilità alla prestazione lavorativa straordinaria possa integrare un "concorso colposo", poiché, a fronte di un obbligo ex art. 2087 c.c. per il datore di lavoro di tutelare l'integrità psico-fisica e la personalità morale del lavoratore, la volontarietà di quest'ultimo, ravvisabile nella predetta disponibilità, non può connettersi causalmente all'evento, rappresentando una esposizione a rischio non idonea a determinare un concorso giuridicamente rilevante.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 12538 del 10/05/2019 (Rv. 653761 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 1227 – Concorso del fatto colposo del creditore

Per i danni arrecati a terzi - Regole di attribuzione della responsabilità in capo al committente ed all'appaltatore - Applicabilità anche in caso di azione di rivalsa - Fattispecie.
In tema di danni cagionati a terzi dall'esecuzione di opere appaltate, la regola per la quale risponde il solo appaltatore, ove abbia operato in autonomia con propria organizzazione e apprestando i mezzi a ciò necessari, e il solo committente, nel caso in cui si sia ingerito nei lavori con direttive vincolanti, che abbiano ridotto l'appaltatore al rango di "nudus minister", mentre rispondono entrambi, in solido, qualora la suddetta ingerenza si sia manifestata attraverso direttive che abbiano soltanto ridotto l'autonomia dell'appaltatore, trova applicazione anche nei rapporti interni tra le parti del contratto di appalto, nell'ipotesi in cui una di esse, sussistendo una responsabilità (esclusiva o concorrente) dell'altra, agisca in rivalsa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza che, in sede di rivalsa azionata dal committente nei confronti dell'appaltatore, aveva riscontrato, conformemente all'art. 1227, comma 2, c.c., una corresponsabilità del committente per aver condiviso la scelta operativa di demolire i muri perimetrali della struttura).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 11194 del 24/04/2019 (Rv. 653775 - 01)
Cod_Civ_art_0840, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_1662, Cod_Civ_art_2055, Cod_Civ_art_1227

Prova liberatoria risarcimento del danno - concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato - In genere.
In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9315 del 03/04/2019 (Rv. 653609 - 01)

Circolazione stradale - responsabilita' civile da incidenti stradali - Veicolo - Mancato uso di cinture di sicurezza da parte del passeggero - Conseguente morte di quest'ultimo - Risarcimento in favore dei congiunti - Riduzione - Configurabilità.
In materia di responsabilità civile, in caso di mancata adozione delle cinture di sicurezza da parte di un passeggero, poi deceduto, di un veicolo coinvolto in un incidente stradale, verificandosi un'ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell'azione produttiva dell'evento, è legittima la riduzione proporzionale del risarcimento del danno in favore dei congiunti della vittima.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8443 del 27/03/2019

Responsabilità civile - amministrazione pubblica - opere pubbliche - strade - Strada aperta al pubblico transito - Responsabilità dell'ente proprietario ex art. 2051 c.c. - Condizioni - Rilevanza del nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento dannoso - Limiti - Fattispecie.
La responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito è configurabile, nel concorso degli altri presupposti, in presenza di un nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, il quale sussiste quando la cosa si inserisca, con qualificata capacità eziologica, nella sequenza che porta all'evento e non rappresenti mera circostanza esterna, o neutra, o elemento passivo di una serie causale che si esaurisce all'interno e nel collegamento di altri e diversi fattori. (Fattispecie in cui, con riferimento ad uno scontro tra pedone e ciclista all'interno di un'area pedonale, la S.C. ha escluso che potesse riconoscersi un siffatto ruolo causale per il solo fatto che l'incidente si era verificato nel perimetro di detta area, in mancanza dell'allegazione e della dimostrazione, da parte del danneggiato, della sussistenza di una colpevole inerzia dell'amministrazione per non aver preso alcuna iniziativa diretta a regolare e controllare il comportamento degli utenti, malgrado specifiche segnalazioni sull'anomalo e pericoloso utilizzo di quello spazio).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. . 4160 del 13/02/2019

Risarcimento del danno - concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato - Disciplina di cui all'art. 1227, comma 2, c.c. - Tardiva proposizione della domanda risarcitoria - Rilevanza - Esclusione - Fondamento – Fattispecie - Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 3797 del 08/02/2019
In tema di determinazione del danno risarcibile, non assurge a fatto colposo del creditore, idoneo a ridurre o a escludere il risarcimento del danno, la circostanza che il danneggiato abbia agito tardivamente nei confronti dell'autore della violazione, quand'anche un'ipotetica tempestiva azione fosse astrattamente suscettibile di circoscrivere l'entità del pregiudizio. Invero, l'art. 1227, comma 2, c.c., che costituisce un'applicazione dell'art. 1175 c.c., pur imponendo al creditore di tenere una condotta attiva, diretta a limitare le conseguenze dannose dell'altrui comportamento, non arriva a pretendere il compimento di attività gravose o implicanti rischi, tra le quali ben può ricomprendersi l'avvio di un'azione giudiziale.
(In applicazione del predetto principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva escluso il risarcimento dei danni per la perdita della possibilità di sfruttamento commerciale di alcuni modelli ornamentali, conseguente alla registrazione e alla successiva caduta in pubblico dominio di questi ultimi, in ragione del fatto che la relativa domanda era stata proposta dopo più di cinque anni dalla registrazione in parola).
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 3797 del 08/02/2019
Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1227_2
perdita della possibilità di sfruttamento commerciale

Risarcimento del danno - concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato - diminuzione del risarcimento - condizioni – fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 29352 del 14/11/2018
In tema di risarcimento del danno, perché possa farsi luogo alla diminuzione del ristoro per concorso del creditore nella produzione del danno medesimo, è necessario che costui sia tenuto, per legge, o per contratto o per generico dovere di correttezza, ad adottare un determinato comportamento, inerente all'esecuzione del rapporto obbligatorio e idoneo a circoscrivere, se non ad escludere, gli effetti pregiudizievoli dell'inadempimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello, ritenendo - diversamente dalla pronuncia di merito - che, a fronte dell'inadempimento di una banca dell'ordine impartito dai clienti, di vendita di azioni ad un prezzo specifico - stop order -, costoro non fossero gravati dall'obbligo di procedere comunque alla vendita al fine di ottenere un prezzo più prossimo a quello astrattamente ottenibile con l'ordine rimasto ineseguito).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 29352 del 14/11/2018

Contratti di borsa - in genere - prestazione del servizio di negoziazione titoli - obblighi di informazione - inadempimento - acquisto di titoli ad alto rischio - risarcimento del danno - individuazione - assunzione incolpevole di un rischio - sussistenza - quantificazione del danno – criteri - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 29353 del 14/11/2018
Nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli, l'attività dell'intermediario che proceda all'acquisto di titoli ad alto rischio senza previamente adempiere ai propri obblighi informativi nei confronti del cliente è suscettibile di cagionare un danno risarcibile, consistente nell'aver posto a carico dell'investitore un rischio, che egli, presumibilmente, non si sarebbe assunto, da liquidarsi in misura pari alla differenza tra il valore dei titoli al momento del relativo acquisto e quello degli stessi al momento della domanda risarcitoria.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 29353 del 14/11/2018

Risarcimento del danno - concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato - violazione da parte del creditore del dovere di attivarsi secondo correttezza e buona fede – necessità – limiti – fattispecie relativa a responsabilità professionale le cui conseguenze dannose sarebbero state neutralizzabili con l’esperimento di azione giudiziaria. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 24522 del 05/10/2018
>>> Ai fini della determinazione del danno risarcibile, la valutazione del comportamento del danneggiato volto a limitare le conseguenze dannose dell'altrui inadempimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., deve essere effettuata alla stregua dell'art. 1375c.c., e quindi del principio dell'"apprezzabile sacrificio", e comporta che il creditore sia tenuto anche a una condotta attiva o positiva, la quale però non sia gravosa o tale da determinare notevoli rischi o rilevanti sacrifici. (Nella specie, a fronte della responsabilità professionale di un ragioniere nella redazione dell'istanza di partecipazione al c.d. condono tombale del 2002, alla quale era conseguita l'impossibilità, per il contribuente, di usufruire dei benefici ex art. 9 della l. n.289 del 2002, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso qualsivoglia efficacia causale, ai fini della riduzione del danno ex art. 1227, comma 2, c.c., alla decisione del contribuente di addivenire ad una conciliazione giudiziale con l'amministrazione finanziaria, così rinunciando a coltivare il processo nel quale sarebbe stato possibile conseguire il riconoscimento del carattere materiale dell'errore del professionista).
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 24522 del 05/10/2018

Indennità ex art. 18, comma 4, st.lav. nuova formulazione - "Aliunde percipiendum" - Detraibilità - Circostanze specifiche - Onere di allegazione del datore di lavoro - Sussistenza.
In tema di licenziamento illegittimo, il datore di lavoro che affermi la detraibilità dall'indennità risarcitoria prevista dal nuovo testo dell'art. 18, comma 4, st.lav., a titolo di "aliunde percipiendum", di quanto il lavoratore avrebbe potuto percepire dedicandosi alla ricerca di una nuova occupazione, ha l'onere di allegare le circostanze specifiche riguardanti la situazione del mercato del lavoro in relazione alla professionalità del danneggiato, da cui desumere, anche con ragionamento presuntivo, l'utilizzabilità di tale professionalità per il conseguimento di nuovi guadagni e la riduzione del danno.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 17683 del 05/07/2018

Conseguimento pensione di anzianità - Licenziamento illegittimo - Reintegrazione - Causa di impossibilità - Insussistenza - "Aliunde perceptum" - Detrazione dei ratei di pensione - Esclusione - Fondamento.
Il conseguimento della pensione di anzianità non integra una causa di impossibilità della reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato, atteso che la disciplina legale dell'incompatibilità (totale o parziale) tra trattamento pensionistico e percezione di un reddito da lavoro dipendente si colloca sul diverso piano del rapporto previdenziale, determinando la sospensione dell'erogazione della prestazione pensionistica, ma non comporta l'invalidità del rapporto di lavoro; né il risarcimento del danno spettante ex art. 18, st.lav. può essere diminuito degli importi che il lavoratore abbia ricevuto a titolo di pensione, in quanto può considerarsi compensativo del danno arrecatogli dal licenziamento (quale "aliunde perceptum") non qualsiasi reddito percepito, bensì solo quello conseguito attraverso l'impiego della medesima capacità lavorativa.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 16136 del 19/06/2018

Giudicato penale di condanna - Portata - Effetti preclusivi dell’accertamento del concorso di colpa della vittima in sede civile – Esclusione - Condizioni.
Nel giudizio civile risarcitorio il giudicato penale di condanna spiega effetto vincolante ai sensi dell'art. 651 c.p.p. in ordine all'accertamento del nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica e delle circostanze di tempo, luogo e modo di svolgimento di esso, ma non preclude al giudice civile l'accertamento dell'apporto causale del danneggiato - il quale, se di regola è inidoneo ad escludere la responsabilità penale, può ridurre la responsabilità civile del danneggiante ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. - ove non sia stato considerato dal giudice penale ai fini dell'accertamento a lui demandato.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 15392 del 13/06/2018

Perdita del titolo di credito per fatto illecito altrui - Danni conseguenti - Perdita delle azioni cartolari - Risarcimento in via equitativa - Ammissibilità - Condizioni - Onere della prova dell’esistenza dei danni - Riparto.
Ove il fatto illecito altrui causi al danneggiato la perdita definitiva di titoli di credito, sono risarcibili, e liquidabili in via equitativa, sia i danni corrispondenti alla perdita di tempo e di energie, nonchè agli esborsi astrattamente necessari per espletare le procedure di cui agli artt. 2006, 2016 e 2027 c.c., sia quelli corrispondenti alla perdita delle azioni cartolari, qualora esse non siano in concreto esperibili o non vi sia seria probabilità di conseguire i relativi decreti di ammortamento; l’onere di dimostrare la perdita del titolo di credito spetta al danneggiato, ed è prova sufficiente dell’esistenza di tali danni, mentre grava sul danneggiante l’onere di provare che quelli da perdita delle azioni cartolari avrebbero potuto essere evitati dal danneggiato usando l’ordinaria diligenza, ex art. 1227, comma 2, c.c., nell’intraprendere e completare le procedure di ammortamento.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16484 del 05/07/2017

Perdita del titolo di credito per fatto illecito altrui - Danni conseguenti - Perdita delle azioni cartolari - Risarcimento in via equitativa - Ammissibilità - Condizioni - Onere della prova dell’esistenza dei danni - Riparto.
Ove il fatto illecito altrui causi al danneggiato la perdita definitiva di titoli di credito, sono risarcibili, e liquidabili in via equitativa, sia i danni corrispondenti alla perdita di tempo e di energie, nonchè agli esborsi astrattamente necessari per espletare le procedure di cui agli artt. 2006, 2016 e 2027 c.c., sia quelli corrispondenti alla perdita delle azioni cartolari, qualora esse non siano in concreto esperibili o non vi sia seria probabilità di conseguire i relativi decreti di ammortamento; l’onere di dimostrare la perdita del titolo di credito spetta al danneggiato, ed è prova sufficiente dell’esistenza di tali danni, mentre grava sul danneggiante l’onere di provare che quelli da perdita delle azioni cartolari avrebbero potuto essere evitati dal danneggiato usando l’ordinaria diligenza, ex art. 1227, comma 2, c.c., nell’intraprendere e completare le procedure di ammortamento.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16484 del 05/07/2017

Perdita del titolo di credito per fatto illecito altrui - Danni conseguenti - Perdita delle azioni cartolari - Risarcimento in via equitativa - Ammissibilità - Condizioni - Onere della prova dell’esistenza dei danni - Riparto.
Ove il fatto illecito altrui causi al danneggiato la perdita definitiva di titoli di credito, sono risarcibili, e liquidabili in via equitativa, sia i danni corrispondenti alla perdita di tempo e di energie, nonchè agli esborsi astrattamente necessari per espletare le procedure di cui agli artt. 2006, 2016 e 2027 c.c., sia quelli corrispondenti alla perdita delle azioni cartolari, qualora esse non siano in concreto esperibili o non vi sia seria probabilità di conseguire i relativi decreti di ammortamento; l’onere di dimostrare la perdita del titolo di credito spetta al danneggiato, ed è prova sufficiente dell’esistenza di tali danni, mentre grava sul danneggiante l’onere di provare che quelli da perdita delle azioni cartolari avrebbero potuto essere evitati dal danneggiato usando l’ordinaria diligenza, ex art. 1227, comma 2, c.c., nell’intraprendere e completare le procedure di ammortamento.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16484 del 05/07/2017

Danno biologico cd. differenziale - Criteri di liquidazione - Detrazione d’ufficio della rendita INAIL -. Liquidazione in concreto - Esclusione - Art. 10, commi 6, 7 ed 8 del d.P.R. n. 1124 del 1965 - Fondamento.
In tema di danno cd. differenziale, il giudice di merito deve procedere d’ufficio allo scomputo, dall’ammontare liquidato a detto titolo, dell’importo della rendita INAIL, anche se l’istituto assicuratore non abbia, in concreto, provveduto all'indennizzo, trattandosi di questione attinente agli elementi costitutivi della domanda, in quanto l’art. 10 del d.P.R. n. 1124 del 1965, ai commi 6, 7 e 8, fa riferimento a rendita “liquidata a norma”, implicando, quindi, la sola liquidazione, un’operazione contabile astratta, che qualsiasi interprete può eseguire ai fini del calcolo del differenziale. Diversamente opinando, il lavoratore locupleterebbe somme che il datore di lavoro comunque non sarebbe tenuto a pagare, né a lui, perché, anche in caso di responsabilità penale, il risarcimento gli sarebbe dovuto solo per l’eccedenza, né all’INAIL, che può agire in regresso solo per le somme versate; inoltre, la mancata liquidazione dell’indennizzo potrebbe essere dovuta all’inerzia del lavoratore, che non abbia denunciato l’infortunio, o la malattia, o abbia lasciato prescrivere l’azione.
Corte di Cassazione Sez. L , Sentenza n. 13819 del 31/05/2017

Risarcimento del danno - morte di congiunti (parenti della vittima) - In genere - Corte di Cassazione Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10220 del 26/04/2017
In materia di responsabilità civile, in caso di concorso della condotta colposa della vittima di un illecito mortale nella produzione dell’evento dannoso, il risarcimento del danno, patrimoniale e non, patito “iure proprio” dai congiunti della vittima deve essere ridotto in misura corrispondente alla percentuale di colpa ad essa ascrivibile; peraltro, non commettendo alcun illecito nei confronti dei propri congiunti non sorge una responsabilità verso di loro in capo alla vittima e, quindi, al suo assicuratore della r.c.a.
Corte di Cassazione Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10220 del 26/04/2017

Trasporto di persone – Accettazione da parte del trasportato del rischio di viaggiare in condizioni di menomata sicurezza – Concorso di colpa del trasportato per i danni patiti in caso di sinistro stradale – Configurabilità – Condizioni – Fattispecie.
Risarcimento del danno - concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato - In genere.
Qualora la messa in circolazione di un veicolo in condizioni di insicurezza (nella specie, un ciclomotore con a bordo un passeggero, in violazione dell'art. 170, comma 2, cod. strada) sia ricollegabile all'azione o omissione non solo del conducente – il quale, prima di iniziare o proseguire la marcia, deve controllare che questa avvenga in conformità delle normali regole di prudenza e sicurezza – ma anche del trasportato, il quale ha accettato i rischi della circolazione, si verifica un'ipotesi di cooperazione colposa dei predetti nella condotta causativa dell'evento dannoso; pertanto, in caso di danni al trasportato medesimo, sebbene la condotta di quest'ultimo non sia idonea, di per sé, ad escludere la responsabilità del conducente, né a costituire valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili, essa può tuttavia costituire un contributo colposo alla verificazione del danno, la cui quantificazione in misura percentuale è rimessa all'accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato.
Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 6481 del 14/03/2017

Danni da morte – Concorso di colpa della vittima – Danni patiti “iure proprio” dai congiunti dell’ucciso – Riduzione in misura proporzionale alla colpa della vittima – Necessità – Sussistenza – Fondamento.
In materia di responsabilità civile, nell'ipotesi di concorso della condotta colposa della vittima di un illecito mortale nella produzione dell’evento dannoso, il risarcimento del danno, patito “iure proprio” dai congiunti della vittima, deve essere ridotto in misura corrispondente alla percentuale di contributo causale a quell'evento ascrivibile al comportamento colposo del deceduto, non potendosi al danneggiante fare carico di quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile secondo il paradigma della causalità del diritto civile, la quale conferisce rilevanza alla concausa umana colposa.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 4208 del 17/02/2017

Responsabilità contrattuale - Danno risarcibile - Quantificazione - Comportamento del contraente adempiente successivamente all'altrui inadempimento - Rilevanza.
In tema di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, il danno risarcibile coincide con la perdita o il mancato guadagno conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, la cui delimitazione è determinata in base al giudizio ipotetico sulla differenza tra la situazione dannosa e quella che sarebbe stata se il fatto dannoso non si fosse verificato, sicché, ai fini dell'accertamento dell'estensione della responsabilità, acquisisce rilievo, quale eventuale fattore sopravvenuto, anche il successivo comportamento del contraente adempiente.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 18832 del 26/09/2016

Danno da occupazione immobiliare abusiva - Risarcimento - Esistenza di danno "in re ipsa" - Presunzione "iuris tantum" - Conseguenze sulla liquidazione.
Nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario è "in re ipsa", discendendo dalla perdita della disponibilità del bene, la cui natura è normalmente fruttifera, e dalla impossibilità di conseguire l'utilità da esso ricavabile, sicchè costituisce una presunzione "iuris tantum" e la liquidazione può essere operata dal giudice sulla base di presunzioni semplici, con riferimento al cd. danno figurativo, quale il valore locativo del bene usurpato.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16670 del 09/08/2016

Affidamento del veicolo a soggetto munito di solo "foglio rosa"- Danni lamentati dallo stesso affidatario - Cooperazione colposa nel sinistro subìto - Esclusione.
In materia di responsabilità da sinistri stradali, colui che, in possesso di patente di guida, affidi una vettura nella propria disponibilità a un soggetto dotato solo del cd. "foglio rosa", salendo contestualmente a bordo della stessa, non assume un ruolo diverso da quello di trasportato, sicché l'affidamento del veicolo, di per sé, non lo grava di cooperazione colposa nel sinistro stradale verificatosi per l'imperita condotta del guidatore affidatario e nel quale egli abbia riportato danni.
Sez. 3, Sentenza n. 14699 del 19/07/2016

Dirigente pubblico - Liquidazione dell'indennità risarcitoria da licenziamento illegittimo - Complessità del dato normativo - Irrilevanza - Esclusione - Fondamento.
La complessità del quadro normativo e giurisprudenziale, in relazione alle modalità di esercizio del potere di recesso del datore di lavoro pubblico dal rapporto di lavoro dirigenziale, non rileva ai fini di escludere o limitare la liquidazione dell'indennità risarcitoria da licenziamento illegittimo ex art. 18 della l. n. 300 del 1970, in quanto i doveri di informazione, conoscenza e comprensione del significato della legge costituiscono diretta esplicazione del dovere costituzionale di solidarietà sociale, che deve informare, in particolar modo, la condotta delle P.A., indipendentemente dagli orientamenti interpretativi giurisprudenziali, i cui mutamenti possono assumere rilievo solo ove riguardino una norma processuale e comportino, in danno della parte, una decadenza o una preclusione prima escluse.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 14634 del 18/07/2016

Intermediazione mobiliare - Violazione degli obblighi di comportamento del promotore finanziario - Concorso di colpa dell'investitore - Configurabilità - Condizioni e limiti - Violazione dell'obbligo di diligenza.
In tema di intermediazione mobiliare, la violazione, da parte del promotore finanziario, degli obblighi di comportamento che la legge pone a suo carico non esclude la configurabilità di un concorso di colpa dell'investitore, qualora questi tenga un contegno significativamente anomalo ovvero, sebbene a conoscenza del complesso "iter" funzionale alla sottoscrizione dei programmi di investimento, ometta di adottare comportamenti osservanti delle regole dell'ordinaria diligenza od avalli condotte del promotore devianti rispetto alle ordinarie regole del rapporto professionale con il cliente ed alle modalità di affidamento dei capitali da investire, così concorrendo al verificarsi dell'evento dannoso per inosservanza dei più elementari canoni di prudenza ed oneri di cooperazione nel compimento dell'attività di investimento.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9892 del 13/05/2016
CONTRATTI DI BORSA
CONTRATTI

Intermediazione mobiliare - Violazione degli obblighi di comportamento del promotore finanziario - Concorso di colpa dell'investitore - Configurabilità - Condizioni e limiti - Violazione dell'obbligo di diligenza.
In tema di intermediazione mobiliare, la violazione, da parte del promotore finanziario, degli obblighi di comportamento che la legge pone a suo carico non esclude la configurabilità di un concorso di colpa dell'investitore, qualora questi tenga un contegno significativamente anomalo ovvero, sebbene a conoscenza del complesso "iter" funzionale alla sottoscrizione dei programmi di investimento, ometta di adottare comportamenti osservanti delle regole dell'ordinaria diligenza od avalli condotte del promotore devianti rispetto alle ordinarie regole del rapporto professionale con il cliente ed alle modalità di affidamento dei capitali da investire, così concorrendo al verificarsi dell'evento dannoso per inosservanza dei più elementari canoni di prudenza ed oneri di cooperazione nel compimento dell'attività di investimento.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9892 del 13/05/2016
CONTRATTI DI BORSA
CONTRATTI

Art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 - Lavoro nautico - Applicabilità - Fondamento.
L'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 trova applicazione anche al lavoro nautico attesa la formulazione letterale della norma che fa riferimento a tutti i casi di conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato, senza alcuna distinzione.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 9468 del 10/05/2016

Art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 - Lavoro nautico - Applicabilità - Fondamento.
L'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 trova applicazione anche al lavoro nautico attesa la formulazione letterale della norma che fa riferimento a tutti i casi di conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato, senza alcuna distinzione.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 9468 del 10/05/2016

Art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 - Lavoro nautico - Applicabilità - Fondamento.
L'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 trova applicazione anche al lavoro nautico attesa la formulazione letterale della norma che fa riferimento a tutti i casi di conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato, senza alcuna distinzione.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 9468 del 10/05/2016

Esclusione - Condizioni - Comportamento del creditore - Profili omissivi e profili positivi - Valutazione da parte del giudice di merito - Incensurabilità in Cassazione - Fattispecie in tema di responsabilità contrattuale. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6735 del 30/03/2005
In tema di risarcimento del danno da inadempimento, l'art.1227, comma secondo cod. civ., nel porre la condizione della "inevitabilità", "ex latere creditoris", con l'uso dell'ordinaria diligenza, non si limita a richiedere al creditore stesso un mero comportamento inerte ed omissivo di fronte all'altrui comportamento dannoso, ovvero il semplice astenersi dall'aggravare, con il fatto proprio, il pregiudizio già verificatosi, ma, secondo i principi generali di correttezza e buona fede di cui all'art.1175 cod. civ., gli impone altresì una condotta attiva o positiva funzionale a limitare le conseguenze dannose del detto comportamento, dovendosi peraltro intendere ricomprese nell'ambito dell'ordinaria diligenza, all'uopo richiesta, soltanto quelle attività non gravose, non eccezionali, non comportanti rischi notevoli e/o rilevanti sacrifici (nell'affermare il principio di diritto che precede la Corte Cass. ha cassato, sotto il profilo della assoluta carenza motivazionale, la sentenza con cui i giudici di merito avevano apoditticamente affermato che un provvedimento di sequestro disposto su di un immobile, non costituendo "un impedimento assoluto alla circolazione del bene", non aveva arrecato danno alcuno al creditore, senza minimamente accertare nè che il vincolo costituito dal provvedimento cautelare non incideva minimamente sul valore del bene, nè che sarebbe stato agevole, in tempi brevi, trovare un acquirente per l'immobile - nella specie, di rilevantissimo valore -).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6735 del 30/03/2005

Conducente di un motociclo - Omesso uso del casco protettivo - Fonte di corresponsabilità - Condizioni - Accertamento d'ufficio - Ammissibilità - Fondamento.
In materia di responsabilità da sinistro stradale, l'omesso uso del casco protettivo da parte di un motociclista vittima di incidente può essere fonte di corresponsabilità del medesimo, a condizione che tale infrazione abbia concretamente influito sulla eziologia del danno, circostanza che può essere accertata anche d'ufficio dal giudice, giacché riconducibile alla previsione di cui all'art. 1227, comma 1, c.c.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9241 del 06/05/2016
corte
cassazione
9241
2016

Conducente di un motociclo - Omesso uso del casco protettivo - Fonte di corresponsabilità - Condizioni - Accertamento d'ufficio - Ammissibilità - Fondamento.
In materia di responsabilità da sinistro stradale, l'omesso uso del casco protettivo da parte di un motociclista vittima di incidente può essere fonte di corresponsabilità del medesimo, a condizione che tale infrazione abbia concretamente influito sulla eziologia del danno, circostanza che può essere accertata anche d'ufficio dal giudice, giacché riconducibile alla previsione di cui all'art. 1227, comma 1, c.c.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9241 del 06/05/2016
corte
cassazione
9241
2016

Conversione in contratto a tempo indeterminato per nullità del termine - Risarcimento del danno - Omessa ricerca di altra occupazione - Concorso colposo del creditore - Esclusione - Fondamento.
In tema di risarcimento del danno nei casi di conversione del contratto di lavoro a tempo determinato, l'omessa ricerca di un'altra occupazione non può incidere sull'entità risarcitoria, quale concorso colposo del creditore ai sensi dell'art. 1227 c.c., in quanto all'illegittimità del termine consegue l'invalidità parziale della clausola e la permanenza dell'interesse del lavoratore alla prosecuzione del rapporto.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6708 del 06/04/2016

Conversione in contratto a tempo indeterminato per nullità del termine - Risarcimento del danno - Omessa ricerca di altra occupazione - Concorso colposo del creditore - Esclusione - Fondamento.
In tema di risarcimento del danno nei casi di conversione del contratto di lavoro a tempo determinato, l'omessa ricerca di un'altra occupazione non può incidere sull'entità risarcitoria, quale concorso colposo del creditore ai sensi dell'art. 1227 c.c., in quanto all'illegittimità del termine consegue l'invalidità parziale della clausola e la permanenza dell'interesse del lavoratore alla prosecuzione del rapporto.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6708 del 06/04/2016

Attività di intermediazione mobiliare - Consegna da parte del cliente al promotore di somme di danaro con modalità difformi da quelle prescritte - Indebita appropriazione da parte del promotore - Responsabilità dell'intermediario - Concorso del fatto colposo dell'investitore - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 4037 del 01/03/2016
L'intermediario finanziario non può invocare, quale causa di esclusione della responsabilità per i danni arrecati a terzi ex art. 23 del d.lgs. n. 415 del 1996 (applicabile "ratione temporis") nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari, la semplice allegazione del fatto che il cliente abbia consegnato al promotore le somme di denaro di cui quest'ultimo si è illecitamente appropriato con modalità difformi da quelle con cui lo stesso sarebbe legittimato a riceverle ai sensi dei vigenti regolamenti Consob (nella specie, versate con assegno bancario recante, in bianco, il nome del prenditore invece che con assegni non trasferibili intestati al soggetto abilitato per conto del quale il promotore operava), né un tal fatto può essere addotto dall'intermediario come concausa del danno subito dall'investitore al fine di ridurre l'ammontare del risarcimento dovuto, atteso che le disposizioni regolamentari emanate dalla Consob, anche se inserite nel documento contrattuale sottoscritto dal cliente, sono dirette unicamente a porre a carico del promotore finanziario un obbligo di comportamento a tutela dell'interesse del risparmiatore, sicché non possono tradursi in un onere di diligenza a carico di quest'ultimo, tale da risolversi in un addebito di colpa nei confronti del danneggiato dall'altrui atto illecito, salvo che la condotta dell'investitore presenti connotati, se non di collusione, quanto meno di consapevole e fattiva acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore (diventando, così, rilevante ai fini dell'art. 1227 c.c.).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 4037 del 01/03/2016

Condanna dell'imputato in sede penale - Domanda risarcitoria - Accertamento in sede civile del concorso del danneggiato nella causazione del danno - Violazione dell'art. 651 cod. proc. pen. - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11117 del 28/05/2015
Risarcimento del danno - concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11117 del 28/05/2015
In materia di rapporti tra il giudizio penale e quello civile per il risarcimento del danno, la decisione con cui il giudice civile ravvisi un concorso del soggetto danneggiato nella causazione del pregiudizio dallo stesso lamentato non viola l'art. 651 cod. proc. pen., a norma del quale ha efficacia di giudicato nel processo civile l'accertamento, contenuto nella sentenza penale di condanna in ordine alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale e alla commissione dello stesso da parte dell'imputato.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11117 del 28/05/2015

Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - criteri equitativi - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11225 del 29/05/2015
In tema di quantificazione del danno subito dal titolare del diritto di utilizzazione economica di una canzone di cui sia rimasto accertato il plagio, il giudice ha il potere-dovere di commisurarlo, nell'apprezzamento delle circostanze del caso concreto, al beneficio tratto dall'attività vietata, che assurge ad utile criterio di riferimento del lucro cessante, segnatamente quando esso sia correlato al profitto del danneggiante, nel senso che questi abbia sfruttato a proprio favore occasioni di guadagno di pertinenza del danneggiato, sottraendole al medesimo.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11225 del 29/05/2015

Caso fortuito - Condotta del terzo o dello stesso danneggiato - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18317 del 18/09/2015
Risarcimento del danno - concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18317 del 18/09/2015
Il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. può rinvenirsi anche nella condotta del terzo, o dello stesso danneggiato, quando essa, rivelandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo. (Nella specie, la S.C. ha confermato, sul punto, la sentenza impugnata, che aveva ritenuto la condotta di un minore, infortunatosi cadendo dal tetto di un'edificio in costruzione all'interno di un cantiere abbandonato in cui si era introdotto per gioco, fattore causale dell'accaduto soltanto concorrente con il comportamento dei preposti alla vigilanza del cantiere).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18317 del 18/09/2015

Responsabilità medica - Ritardo nella diagnosi di un melanoma - Trattamenti sperimentali all'estero - Accertamento giudiziale della necessità ed efficacia degli stessi - Spese sostenute dal paziente - Danno patrimoniale - Applicazione dell'art. 1227, comma 2, c.c. - Esclusione - Ragioni.
In tema di responsabilità medica, nell'ipotesi di cure e interventi sperimentali effettuati all'estero da un paziente, all'esito della ripetuta ricomparsa di metastasi di una formazione neoplastica, le spese all'uopo sostenute dal paziente - sebbene suscettibili di parziale rimborso, ove fossero state osservate le procedure previste dall'art. 14 della l.r. Sicilia n. 27 del 1975 - non vanno ascritte alla fattispecie regolata dall'art. 1227, comma 2, c.c., giacché esse costituiscono l'ulteriore conseguenza del danno patrimoniale ascrivibile alla condotta dei medici precedentemente intervenuti e consistita nell'erronea diagnosi come "nevo a formazione benigna" di un melanoma, tanto più ove sussista l'assoluta urgentissima necessità - oltre che l'utilità - di tali cure praticate fuori del territorio nazionale.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 21782 del 27/10/2015

Muro di confine non comune - Alterazione - Responsabilità ex art. 2043 c.c. di entrambi i confinanti - Obblighi di rifacimento secondo le rispettive responsabilità - Applicabilità dell'art. 887 c.c. - Esclusione.
Nel caso in cui l'esigenza di rifacimento di un muro di recinzione posto tra due fondi a dislivello, di proprietà esclusiva di uno solo dei confinanti per essere interamente compreso sul suo fondo, sia determinata da condotte concorrenti di entrambi i proprietari, le relative spese di ricostruzione e consolidamento vanno poste a carico degli stessi in relazione alle rispettive responsabilità per il mutamento dello stato dei luoghi, ai sensi degli artt. 2043 e 1227 c.c., restando in ogni caso esclusa l'applicabilità dell'art. 887 c.c., il quale attiene al regime delle spese nella diversa ipotesi di comunione del muro a dislivello.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17305 del 31/08/2015

Plagio - Risarcimento del danno - Lucro cessante - Liquidazione equitativa ex art. 158 della legge n. 633 del 1941- Ragioni della scelta del criterio utilizzato - Indicazione da parte del giudice - Necessità - Omissione - Conseguenze - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12314 del 15/06/2015
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - criteri equitativi - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12314 del 15/06/2015
In tema di plagio, ed alla stregua dell'art. 158 della legge 22 aprile 1941, n. 633, nel testo - utilizzabile "ratione temporis" - modificato dal d.lgs. 16 marzo 2006, n. 140, recante modalità alternative di liquidazione del danno subito dal titolare del diritto di utilizzazione economica di un'opera, il giudice, nel quantificare il lucro cessante riconosciuto a quest'ultimo, deve indicare il criterio a tal fine prescelto e specificare le ragioni per cui lo ha ritenuto come il più adeguato ad individuarne, in rapporto alla concreta fattispecie, il relativo ammontare, altrimenti incorrendo in vizio di motivazione suscettibile di sindacato in sede di legittimità anche ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come novellato dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. (Così statuendo, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, nel determinare il danno, aveva omesso di valutare che l'opera plagiata - articoli apparsi su giornali - e quella plagiaria - romanzo - non erano in concorrenza tra loro poiché distribuite su circuiti commerciali affatto diversi e con differenti tipi di pubblico, ed esaurendo la prima, diversamente dalla seconda - peraltro edita dopo più di un anno - la propria distribuzione e vendita in tempi brevissimi).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12314 del 15/06/2015

Intermediario finanziario - Responsabilità del fatto del promotore finanziario - Condizioni - Nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito e le mansioni del promotore - Condotta incauta determinante dell'investitore - Conseguenza. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 5020 del 04/03/2014
Ai fini della sussistenza della responsabilità dell'intermediario per i danni arrecati a terzi dai promotori finanziari nello svolgimento delle incombenze loro affidate occorre, ai sensi dell'art. 5, comma 4, legge 2 gennaio 1991, n. 1, e dell'art. 31, comma 3, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, che il fatto illecito del promotore sia legato da un nesso di occasionalità necessaria con l'esercizio delle mansioni cui sia adibito. Ne consegue che, ove l'investitore abbia incautamente comunicato al promotore i codici di accesso al proprio conto corrente, rendendo così possibile il fatto illecito di quest'ultimo, consistito nel compimento di indebite operazioni di bonifico, va esclusa la responsabilità dell'intermediario
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 5020 del 04/03/2014
Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 31, Legge 02/01/1991 num. 1 art. 5,

Concorso del fatto colposo del danneggiato - Configurabilità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 470 del 13/01/2014
L'esercizio dell'azione giudiziaria costituisce una mera facoltà e non un obbligo del titolare, sicché il mancato ricorso all'autorità giudiziaria per la determinazione del prezzo ai sensi dell'art. 1474 cod. civ. non integra un concorso colposo del danneggiato e non giustifica una riduzione del risarcimento ex art. 1227, primo comma, cod. civ.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 470 del 13/01/2014

Consapevole esposizione a rischio del danneggiato - Concorso di colpa per i danni subiti - Configurabilità - Fondamento - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11698 del 26/05/2014
L'esposizione volontaria ad un rischio, o, comunque, la consapevolezza di porsi in una situazione da cui consegua la probabilità che si produca a proprio danno un evento pregiudizievole, è idonea ad integrare una corresponsabilità del danneggiato e a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante, in quanto viene a costituire un antecedente causale necessario del verificarsi dell'evento, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., e, a livello costituzionale, risponde al principio di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost. avuto riguardo alle esigenze di allocazione dei rischi (riferibili, nella specie, all'ambito della circolazione stradale) secondo una finalità comune di prevenzione, nonché al correlato obbligo di ciascuno di essere responsabile delle conseguenze dei propri atti. (Nella specie, in applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto sussistente il concorso di colpa del danneggiato per aver partecipato come passeggero ad una gara automobilistica clandestina).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11698 del 26/05/2014
Cod_Civ_art_1227 com. 1, Cod_Civ_art_2054 com. 1
Massime precedenti Vedi: N. 27010 del 2005, N. 10526 del 2011, N. 24406 del 2011

Acquirente di alimento per la produzione di merce destinata al consumo umano - Dovere di controllo di genuinità a campione sul prodotto acquistato prima del suo impiego - Fondamento - Limiti. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 15824 del 10/07/2014
Nel settore alimentare, dove la circolazione di merce sicura e sana contribuisce in maniera significativa alla salute e al benessere dei consumatori, l'acquirente di un alimento, operatore professionale e produttore (mediante l'utilizzazione del componente comperato) della sostanza finale destinata al consumo umano, ha l'obbligo - riconducibile al dovere di diligenza, previsto dal secondo comma dell'art. 1227 cod. civ., cui il creditore è tenuto per evitare l'aggravamento del danno indotto dal comportamento inadempiente del debitore - di attenersi al principio di precauzione e di adottare misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto e della sua destinazione, verificando, attraverso controlli di genuinità a campione, prima di ulteriormente impiegarlo quale parte o ingrediente nella preparazione di un alimento poi distribuito su scala industriale, che il componente acquistato risponda ai requisiti di sicurezza previsti e non contenga additivi vietati e pericolosi, senza poter fare esclusivo affidamento sull'osservanza da parte del rivenditore dell'obbligo di fornire un prodotto non adulterato né contraffatto, a meno che non abbia ricevuto, prima dell'impiego su scala industriale dell'alimento acquistato, una precisa e circostanziata garanzia.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 15824 del 10/07/2014
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_1494,
Massime precedenti Vedi: N. 13242 del 2007, N. 6007 del 2008

Responsabilità da cose in custodia - Fatto del terzo o del danneggiato - Idoneità ad integrare il fortuito - Sussistenza - Natura - Mera difesa - Accertamento officioso del giudice - Condizioni. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 20619 del 30/09/2014
In tema di responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., l'allegazione del fatto del terzo o dello stesso danneggiato, idonea ad integrare l'esimente del caso fortuito, costituisce una mera difesa, che deve essere esaminata e verificata anche d'ufficio dal giudice, attraverso le opportune indagini sull'eventuale incidenza causale del fatto del terzo o del comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte, purché risultino prospettati gli elementi di fatto sui quali si fonda l'allegazione del fortuito.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 20619 del 30/09/2014
Riferimenti normativi:
Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2051, Cod_Proc_Civ_art_112
Massime precedenti Conformi: N. 6529 del 2011 Rv. 617423

Danni riflessi patiti da terzi - Applicazione della riduzione del risarcimento in misura proporzionale alla colpa del danneggiato primario - Sussistenza - Fattispecie in tema di danno "iure proprio" fatto valere dai genitori di un minore corresponsabile di incidente stradale. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22514 del 23/10/2014
Il principio di cui all'art. 1227 cod. civ. (riferibile anche alla materia del danno extracontrattuale per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 del codice) della riduzione proporzionale del danno in ragione dell'entità percentuale dell'efficienza causale del soggetto danneggiato si applica non solo nei confronti del danneggiato, che reclama il risarcimento del pregiudizio direttamente patito e al cui verificarsi ha contribuito la sua condotta, ma anche nei confronti dei congiunti che, in relazione agli effetti riflessi che l'evento di danno subito proietta su di essi, agiscono per ottenere il risarcimento dei danni subiti "iure proprio". (Nella specie, a seguito di un incidente stradale in cui la minorenne danneggiata aveva concorso a cagionare il danno, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ridotto, in proporzione alla colpa della ragazza, anche il risarcimento spettante ai genitori a titolo di danno da lesione del rapporto familiare e di danno morale, pervenendo a tale conclusione non solo in applicazione dell'art. 2048 c.c., e dunque del principio per cui del fatto illecito del minore erano tenuti a rispondere i genitori, ma anche dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22514 del 23/10/2014
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_2048, Cod_Civ_art_2056
Massime precedenti Conformi: N. 2704 del 2005

Eccezione del datore di lavoro concernente il conseguimento da parte del lavoratore di altro reddito o la colpevole astensione da comportamenti idonei ad evitare l'aggravamento del danno - Carattere di eccezione in senso lato - Configurabilità - Relativi fatti allegati, incontroversi o provati - Utilizzazione d'ufficio ai fini della quantificazione del danno - Ammissibilità - Aliunde perceptum" - Prova relativa - Onere gravante sul datore di lavoro.
In tema di risarcimento del danno dovuto al lavoratore per effetto del riconoscimento ad opera del giudice della nullità del termine apposto al contratto di lavoro, l'eccezione, con la quale il datore di lavoro deduca che il di licenziato ha percepito un altro reddito per effetto di una nuova occupazione ovvero deduca la colpevole astensione da comportamenti idonei ad evitare l'aggravamento del danno, non è oggetto di una specifica disposizione di legge che ne faccia riserva in favore della parte. Pertanto, allorquando vi è stata rituale allegazione dei fatti rilevanti e gli stessi possono ritenersi incontroversi o dimostrati per effetto di mezzi di prova legittimamente disposti, il giudice può trarne d'ufficio (anche nel silenzio della parte interessata ed anche se l'acquisizione possa ricondursi ad un comportamento della controparte) tutte le conseguenze cui essi sono idonei ai fini della quantificazione del danno lamentato dal lavoratore illegittimamente licenziato. Ai fini della sottrazione dell'"aliunde perceptum" dalle retribuzioni dovute al lavoratore, è necessario che risulti la prova, il cui onere grava sul datore di lavoro, non solo del fatto che il lavoratore licenziato abbia assunto nel frattempo una nuova occupazione, ma anche di quanto percepito, essendo questo il fatto che riduce l'entità del danno presunto.
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 21919 del 26/10/2010

Indagine sul concorso colposo del creditore - Esame d'ufficio - Ammissibilità - Ipotesi di cui all'art. 1227, secondo comma, cod. civ. - Natura di eccezione in senso stretto - Sussistenza - Fondamento.
In tema di risarcimento del danno, l'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso (di cui al primo comma dell'art. 1227 cod. civ.) va distinta da quella (disciplinata dal secondo comma della medesima norma) riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione, giacché - mentre nel primo caso il giudice deve procedere d'ufficio all'indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, dello stesso - la seconda di tali situazioni forma oggetto di un'eccezione in senso stretto, in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12714 del 25/05/2010

Prospetto informativo infedele - Responsabilità dell'autorità di vigilanza sui mercati mobiliari (Consob) per i danni subiti dagli investitori - Sussistenza - Notizie di stampa che evidenzino la richiosità dell'investimento - Concorso di colpa degli investitori - Ammissibilità - Obbligo dell'investitore di evitare e limitare il danno - Sussistenza - Contenuto.
In tema di responsabilità per i danni subiti dai risparmiatori per la perdita dei propri investimenti, a causa dell'omessa vigilanza dell'Autorità preposta alla vigilanza sui mercati mobiliari (Consob) che, per la sua funzione istituzionale, ha il compito di garantire il pubblico dei risparmiatori circa la veridicità delle informazioni contenute nel prospetto informativo, è ravvisabile, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2, cod. civ., un concorso del fatto colposo degli investitori nel caso di diffusione di notizie di stampa che rivelino la particolare rischiosità dell'investimento e la non attendibilità della fonte di informazione ufficiale costituita dall'autorizzata pubblicazione del prospetto informativo da parte della medesima Autorità, dal momento che l'investitore prudente deve valutare anche il contenuto delle notizie di stampa, deve attivarsi per verificarne la corrispondenza al vero ed eventualmente non investire nell'operazione o provvedere a disinvestire prontamente i capitali, evitando o limitando le perdite lamentate, ciò a prescindere dal dovere della stessa Autorità di attivare autonomamente e successivamente i poteri repressivi e di vigilanza.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 4587 del 25/02/2009

Esclusione - Condizioni - Comportamento del creditore - Profili omissivi e profili positivi - Valutazione da parte del giudice di merito - Incensurabilità in Cassazione - Fattispecie in tema di responsabilità contrattuale.
In tema di risarcimento del danno da inadempimento, l'art.1227, comma secondo cod. civ., nel porre la condizione della "inevitabilità", "ex latere creditoris", con l'uso dell'ordinaria diligenza, non si limita a richiedere al creditore stesso un mero comportamento inerte ed omissivo di fronte all'altrui comportamento dannoso, ovvero il semplice astenersi dall'aggravare, con il fatto proprio, il pregiudizio già verificatosi, ma, secondo i principi generali di correttezza e buona fede di cui all'art.1175 cod. civ., gli impone altresì una condotta attiva o positiva funzionale a limitare le conseguenze dannose del detto comportamento, dovendosi peraltro intendere ricomprese nell'ambito dell'ordinaria diligenza, all'uopo richiesta, soltanto quelle attività non gravose, non eccezionali, non comportanti rischi notevoli e/o rilevanti sacrifici (nell'affermare il principio di diritto che precede la Corte Cass. ha cassato, sotto il profilo della assoluta carenza motivazionale, la sentenza con cui i giudici di merito avevano apoditticamente affermato che un provvedimento di sequestro disposto su di un immobile, non costituendo "un impedimento assoluto alla circolazione del bene", non aveva arrecato danno alcuno al creditore, senza minimamente accertare nè che il vincolo costituito dal provvedimento cautelare non incideva minimamente sul valore del bene, nè che sarebbe stato agevole, in tempi brevi, trovare un acquirente per l'immobile - nella specie, di rilevantissimo valore -).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6735 del 30/03/2005

Danni da infiltrazioni di acqua - Responsabilità ex art. 2043 cod. civ. del proprietario esclusivo del terrazzo - Responsabilità concorrente del danneggiato proprietario del garage sottostante - Valutazione dei danni.
In tema di condominio di edifici, qualora il proprietario esclusivo di una terrazza di copertura di un garage sia responsabile dei danni da infiltrazioni d'acqua provenienti da detta terrazza al garage sottostante, e tale responsabilità abbia natura extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ., le conseguenze del fatto illecito, anche con riferimento al concorso di colpa del (condomino) danneggiato, proprietario del sottostante garage, devono essere regolate esclusivamente dalla disposizione dell'art. 2056 cod. civ., che disciplina la responsabilità aquiliana, con riferimento all'art. 1227 cod. civ., e non già secondo le norme relative alla ripartizione tra condomini delle spese di riparazione o ricostruzione di parti comuni. In tale ipotesi, ai fini della liquidazione del danno, deve pertanto tenersi conto del grado del contributo delle rispettive condotte colpose del danneggiante e del danneggiato alla causazione dell'evento.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10686 del 22/07/2002

Obbligo delle distanze ex art 882 cod civ - beni demaniali - esenzione - titolare del diritto di uso - obbligo di evitare danni alle proprieta confinanti per l'espansione delle radici degli alberi - sussistenza - divieto dei vicini di tagliare le radici - irrilevanza.
L'esenzione dei beni demaniali dall'Obbligo delle distanze stabilite dall'art 882 cod civ in tema di piantagioni, se preclude al proprietario del fondo contiguo di chiedere il taglio degli alberi, non esonera il titolare del diritto di uso sul suolo demaniale dall'Obbligo, impostogli dall'art 2051 cod civ, di evitare che la proprieta confinante possa subire danno a seguito dell'espansione delle radici degli alberi piantati sul bene demaniale. Il suddetto titolare non e, inoltre, esentato da tale Obbligo ed, in caso di inosservanza, dalla relativa responsabilita per il solo fatto che il vicino non sia avvalso della facolta riconosciuta dall'art 896 cod civ, di tagliare le radici che si inoltrano nel suo fondo.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1703 del 14/05/1976
fine
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