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Assegno bancario non trasferibile – Cass. 12984/2019

Spedizione di assegno non trasferibile al beneficiario per posta ordinaria - Pagamento ad estraneo al rapporto cartolare - Falsificazione riconoscibile del nome del beneficiario - Responsabilità della banca per il danno patito dal traente - Sussistenza - Corresponsabilità del traente per la scelta del mezzo di spedizione del titolo.

La spedizione di un assegno di rilevante importo non trasferibile effettuata dal traente al beneficiario a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, o mediante posta ordinaria, non assume alcun rilievo causale in riferimento all'evento produttivo del danno, lamentato dallo stesso traente, determinatosi in ragione del successivo pagamento dell'assegno ad un soggetto estraneo al rapporto cartolare, in quanto detto evento è da ascrivere unicamente alle condotte colpose realizzate, nonostante l'evidente falsificazione del nome del beneficiario, dalla banca che ha posto il titolo all'incasso e da quella che lo ha presentato in stanza di compensazione, non potendo essere invocata, al fine di radicare una concorrente responsabilità del traente, la disciplina degli artt. 83 e 84 del d.P.R. n. 156 del 1973, sul divieto di includere nella corrispondenza ordinaria denaro, oggetti preziosi e carte di valore, giacché attinente ai soli rapporti tra l'ente postale e i suoi utenti.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 12984 del 15/05/2019 (Rv. 654250 - 01)

Riferimenti normativi: Cod.Civ.art.1227 – Concorso del fatto colposo del creditore