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Danni ascrivibili a negligenza o imprudenza dei lavoratori – Cass. n. 4980/2023

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - tutela delle condizioni di lavoro - Infortuni sul lavoro il datore di lavoro - Danni ascrivibili a negligenza o imprudenza dei lavoratori - Responsabilità del datore di lavoro - Sussistenza - Ragioni - Condotta del lavoratore idonea a interrompere il nesso causale - Requisiti - Fattispecie.

 

In tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro è responsabile anche dei danni ascrivibili a negligenza o imprudenza dei lavoratori o alla violazione, da parte degli stessi, di norme antinfortunistiche o di direttive, stante il dovere di proteggerne l’incolumità anche in tali evenienze prevedibili, potendo ravvisarsi un concorso colposo della vittima nel solo caso in cui la stessa abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza che aveva ritenuto che l'imprevisto mutamento delle concrete modalità esecutive da parte del lavoratore, preposto alla sicurezza, fosse sufficiente a far ricadere l'evento dannoso nella sua esclusiva sfera di responsabilità).

Corte di Cassazione, Sez. 4 - , Sentenza n. 4980 del 16/02/2023 (Rv. 667237 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2087, Cod_Civ_art_1227

 

Corte

Cassazione

4980

2023