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Presunzione di responsabilità contemplata – Cass. n. 16170/2022

Responsabilità civile - attività pericolosa - presunzione di colpa - Presunzione di responsabilità ex art. 2050 c.c. - Contenuto - Fatto del danneggiato o del terzo - Rilevanza - Limiti - Fattispecie.

 

La presunzione di responsabilità contemplata dall'art. 2050 c.c. per attività pericolose può essere vinta solo con una prova particolarmente rigorosa, e cioè con la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno: pertanto non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di avere impiegato ogni cura o misura volta ad impedire l'evento dannoso, di guisa che anche il fatto del danneggiato o del terzo può produrre effetti liberatori solo se per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere, in modo certo, il nesso causale tra attività pericolosa e l'evento e non già quando costituisce elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l'insorgenza a causa dell'inidoneità delle misure preventive adottate. (In applicazione del suddetto principio, la S.C., con riguardo all'infortunio occorso al cliente di una vetreria in conseguenza della caduta di una cassa di vetro, ha escluso che la condotta asseritamente posta in essere dalla vittima - consistente nel posizionare, al di sotto della suddetta cassa, alcuni pezzetti di legno per evitarne la caduta - fosse idonea ad assorbire l'eziologia dell'evento, atteso che il danneggiante non aveva fornito la prova di aver adottato tutte le precauzioni necessarie ad evitare il ribaltamento della cassa, segnatamente di averla appoggiata sull'apposito cavalletto di sostegno).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16170 del 19/05/2022 (Rv. 665056 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2050, Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1227

 

Corte

Cassazione

16170

2022