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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31894 del 16/11/2023 (Rv. 669571 - 01)

Poteri della cassazione - accertamenti del giudice di merito - incensurabilita' - contratti di borsa - in genere - Intermediazione finanziaria - Responsabilità solidale dell'intermediario - Condotta anomala dell'investitore - Automatica interruzione del nesso causale - Esclusione - Valutazione in concreto del giudice di merito - Necessità - Contenuto - Onere motivazionale.

In tema di intermediazione finanziaria, se la presenza di elementi sintomatici di condotte anomale dell'investitore non esclude automaticamente la responsabilità solidale dell'intermediario, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 58 del 1998, costituendo l'apprezzamento della loro idoneità a rivelare collusione o consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore oggetto di un accertamento di fatto da compiersi caso per caso, riservato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità, quando tale condotta si traduca nella violazione di norme giuridiche, contenenti specifici obblighi (quali il divieto di consegnare al consulente finanziario denaro contante), il giudice è tenuto ad un apprezzamento specifico che dia conto delle ragioni per cui tale anomalia non sia idonea ad elidere il nesso di occasionalità necessaria tra il danno subito dall'investitore e le incombenze affidate al promotore.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31894 del 16/11/2023 (Rv. 669571 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2049, Cod_Civ_art_1227