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Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16484 del 05/07/2017

Perdita del titolo di credito per fatto illecito altrui - Danni conseguenti - Perdita delle azioni cartolari - Risarcimento in via equitativa - Ammissibilità - Condizioni - Onere della prova dell’esistenza dei danni - Riparto.

Ove il fatto illecito altrui causi al danneggiato la perdita definitiva di titoli di credito, sono risarcibili, e liquidabili in via equitativa, sia i danni corrispondenti alla perdita di tempo e di energie, nonchè agli esborsi astrattamente necessari per espletare le procedure di cui agli artt. 2006, 2016 e 2027 c.c., sia quelli corrispondenti alla perdita delle azioni cartolari, qualora esse non siano in concreto esperibili o non vi sia seria probabilità di conseguire i relativi decreti di ammortamento; l’onere di dimostrare la perdita del titolo di credito spetta al danneggiato, ed è prova sufficiente dell’esistenza di tali danni, mentre grava sul danneggiante l’onere di provare che quelli da perdita delle azioni cartolari avrebbero potuto essere evitati dal danneggiato usando l’ordinaria diligenza, ex art. 1227, comma 2, c.c., nell’intraprendere e completare le procedure di ammortamento.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16484 del 05/07/2017