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Concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato

Risarcimento del danno - concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato - violazione da parte del creditore del dovere di attivarsi secondo correttezza e buona fede – necessità – limiti – fattispecie relativa a responsabilità professionale le cui conseguenze dannose sarebbero state neutralizzabili con l’esperimento di azione giudiziaria. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 24522 del 05/10/2018

>>> Ai fini della determinazione del danno risarcibile, la valutazione del comportamento del danneggiato volto a limitare le conseguenze dannose dell'altrui inadempimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., deve essere effettuata alla stregua dell'art. 1375c.c., e quindi del principio dell'"apprezzabile sacrificio", e comporta che il creditore sia tenuto anche a una condotta attiva o positiva, la quale però non sia gravosa o tale da determinare notevoli rischi o rilevanti sacrifici. (Nella specie, a fronte della responsabilità professionale di un ragioniere nella redazione dell'istanza di partecipazione al c.d. condono tombale del 2002, alla quale era conseguita l'impossibilità, per il contribuente, di usufruire dei benefici ex art. 9 della l. n.289 del 2002, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso qualsivoglia efficacia causale, ai fini della riduzione del danno ex art. 1227, comma 2, c.c., alla decisione del contribuente di addivenire ad una conciliazione giudiziale con l'amministrazione finanziaria, così rinunciando a coltivare il processo nel quale sarebbe stato possibile conseguire il riconoscimento del carattere materiale dell'errore del professionista).

Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 24522 del 05/10/2018